Home Le altre notizie Professioni Professionisti. Via al Decreto per l’accesso al credito

Professionisti. Via al Decreto per l’accesso al credito

Eโ€™ stato pubblicato il decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarloย Giorgettiย che disciplina lโ€™assegnazione ai Confidi di oltreย 34 milioni di euroย per favorire lโ€™accesso al credito di PMI e professionisti.

La misura ha lโ€™obiettivo di rafforzare il sistema produttivo in tutti i settori dโ€™attivitร , attraverso la concessione diย garanzie agevolateย su nuovi finanziamenti.

Le garanzie pubbliche sono concesse daiย Confidiย nei limiti e alle condizioni previste dai vigenti Regolamenti de minimis e possono essere rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine, sia a fronte di investimenti che per liquiditร .

In particolare, sono rilasciate suย finanziamentiย di durata non inferiore a 36 mesi e per un importo non superiore a euro 2.500.000,00 per singolo soggetto beneficiario.

Il decreto รจ stato firmato anche dal ministro dellโ€™economia e delle finanze.

Tutto sul Decreto

Ilย decreto 7 aprile 2021ย del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellโ€™economia e finanze, in attuazione di quanto previsto dallโ€™articolo 1, comma 54, della legge 147/2013, cosรฌ come modificato dallโ€™articolo 1, comma 221, della legge 145/2018, stabilisce modalitร  e termini per lโ€™affidamento in gestione ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) delle risorse accertate con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 giugno 2019.
Tali risorse sono assegnate sotto forma di contributi in gestione ai fini della costituzione di appositi e distinti fondi rischi da utilizzare per la concessione alle piccole e medie imprese e ai professionisti di garanzie pubbliche agevolate su nuovi finanziamenti a medio e lungo termine.

Tipologie di confidi richiedenti

Le risorse sono assegnate ai confidi aventi le caratteristiche indicate allโ€™articolo 4 del decreto, a fronte della realizzazione, in via alternativa, delle seguenti attivitร , individuate dai successivi articoli 5 e 6 del decreto stesso:

  • operazioni di aggregazione, per tali intendendosi le operazioni di fusione per incorporazione e le operazioni di fusione per unione;
  • progetti di digitalizzazione, per tali intendendosi la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica applicata ai servizi finanziari;
  • progetti di efficientamento gestionale e miglioramento dei processiย nellโ€™ambito dei sistemi di rating, della certificazione di qualitร  e dello sviluppo di reti distributive.

Le risorse sono assegnate, nella misura stabilita dal decreto, a fronte di domande presentante dai confidi.

Il termine per la presentazione delle domande ai fini dellโ€™assegnazione delle risorse sarร  stabilito con successivo decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese.ย Gestione delle risorse
Con le risorse assegnate i confidi costituiscono appositi e distinti fondi rischi da utilizzare per concedere nuove garanzie agevolate alle piccole e medie imprese e ai professionisti alle condizioni e nei termini previsti dal decreto.
Lโ€™attivitร  di concessione di garanzie da parte dei confidi a valere sulle risorse assegnate termina con lโ€™esaurimento delle risorse stesse e, comunque, non oltre il 31 dicembre delย quindicesimoย anno successivo allโ€™assegnazione.
Al termine dellโ€™attivitร  di concessione delle garanzie le risorse sono restituite al Ministero entro i termini e secondo le modalitร  previste dal decreto.

Beneficiari dellโ€™intervento

I beneficiari dellโ€™intervento sono le piccole e medie imprese e i professionisti operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attivitร  economica.
Ai fini dellโ€™accesso alle garanzie pubbliche le PMI devono:

  • essere iscritte al Registro delle imprese;
  • essere classificate di piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nel decreto del Ministro delle attivitร  produttive 18 aprile 2005 e dellโ€™allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
  • non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltร  come definita dallโ€™articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione;
  • non essere in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca dโ€™Italia di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994.

Ai fini dellโ€™accesso allโ€™intervento pubblico i professionisti devono essere iscritti agli ordini professionali ovvero aderire alle associazioni professionali iscritte nellโ€™elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Caratteristiche delle garanzie agevolate

Le garanzie agevolate:

  1. a) sono rilasciate su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi, da rimborsare secondo un piano di ammortamento, con rate di durata non superiore a 12 mesi;
    b) sono concesse direttamente ai soggetti beneficiari;
    c) riguardano specifiche operazioni finanziarie, aventi importo, durata complessiva ed eventuale preammortamento definiti;
    d) sono di importo non superiore a euro 2.500.000,00 per singolo soggetto beneficiario;
    e) sono rilasciate in misura non superiore allโ€™80 (ottanta) percento dellโ€™importo della sottostante operazione finanziaria;
    f) sono rilasciate a fronte del pagamento, da parte dei soggetti beneficiari, di un premio agevolato, sulla base di quanto previsto allโ€™articolo 12;
    g) sono rilasciate su finanziamenti concessi ed erogati ai soggetti beneficiari in data successiva alla data del decreto di concessione del contributo pubblico;
    h) sono rilasciate esclusivamente su nuovi finanziamenti, non ancora erogati ai soggetti beneficiari;
    i) devono poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia;
    l) non possono essere assistite da ulteriori garanzie di tipo personale, reale, assicurativo o bancario.

Agevolazione

Lโ€™agevolazione per i soggetti beneficiari รจ rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata dai confidi destinatari del contributo a valere sul fondo rischi e il premio di garanzia effettivamente versato ai confidi ai fini dellโ€™accesso alla garanzia.
Le agevolazioni sotto forma di garanzia sono concesse nei limiti di quanto previsto dai regolamenti de minimis vigenti.
Per la determinazione dellโ€™intensitร  dellโ€™aiuto รจ applicato il โ€œmetodo nazionale di calcolo dellโ€™elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie impreseโ€, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 โ€“ Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 (di cui infra alla sezione normativa).
Per le informazioni sullโ€™aggiornamento del fattore di rischio si veda la sezione dedicata agliย Aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie (determinazione del premio teorico di mercato di una garanzia e dellโ€™ESL).

Monitoraggio e controllo delle risorse assegnate

Ai sensi dellโ€™art. 13 del decreto del 7 aprile 2021, i confidi destinatari del contributo per il fondo rischi devono trasmettere annualmente una relazione di monitoraggio sulla gestione entro 30 giorni dallโ€™approvazione del bilancio di esercizio e comunque non oltre il termine perentorio del 31 luglio.
รˆ inoltre previsto un controllo da parte del Ministero sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai confidi.
I modelli della relazione di monitoraggio e dei relativi allegati saranno pubblicati con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Per maggiori informazioni
โ€ข Email:ย [email protected]

 

 

 

 

 

Previous articleEcofin. Approvati 12 Piani tra i quali il Pnrr italiano
Next articleRapporto annuale Inps. L’Analisi del Centro studi AdEPP