Nei giorni scorsi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, รจ stato raggiunto un accordo con le Parti sociali per il primo “Protocolloย Nazionale sul lavoro in modalitร agile” nel settore privato.
“Si conclude un percorso in cui dialogo e confronto sono stati fondamentali”, dichiara il ministroย Andrea Orlando. “Il lavoro agile, il cosiddetto smart working, รจ cresciuto molto durante la pandemia, ma al di lร dell’emergenza sarร una modalitร che caratterizzerร il lavoro in futuro. Il Protocollo – aggiunge Orlando – fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working, individuando le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale, nel rispetto della disciplina di cui alla L. 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere, e affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi”.
I punti chiave del Protocollo:
Adesione volontaria
L’adesione allo smart working avviene suย base volontariaย ed รจ subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. Inoltre, l’eventuale rifiutoย del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalitร agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, nรฉ rileva sul piano disciplinare.
Accordo individuale
Si prevede la sottoscrizione di unย accordo scrittoย tra datore di lavoro e lavoratore come definito dagli articoli 19 e 21 della L. n. 81/2017 e secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Tale accordo deve adeguarsi ai contenuti delle eventuali previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con le seguentiย linee di indirizzoย definite nel Protocollo, prevedendo:
a) laย durataย dell’accordo, che puรฒ essere a termine o a tempo indeterminato;
b) l’alternanzaย tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
c) iย luoghi eventualmente esclusiย per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali;
d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio delย potere direttivo del datore di lavoroย e alleย condotteย che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
e) gliย strumentiย di lavoro;
f) iย tempi di riposoย del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
g) leย forme e le modalitร di controllo della prestazione lavorativaย all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
h) l’attivitร formativaย eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalitร agile;
i) le forme e le modalitร di esercizio deiย diritti sindacali.
In presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possonoย recedereย prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempoย indeterminato.
Disconnessione
L’attivitร lavorativa svolta in modalitร agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoroย e per l’autonomia nello svolgimento della prestazioneย nell’ambito degli obiettivi prefissati, nel rispetto dell’organizzazione delle attivitร assegnate dal responsabile a garanzia dell’operativitร dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.
La prestazione in smart working puรฒ essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, laย fascia di disconnessioneย nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa; a tal fine, devono essere adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Nei casi di assenza c.d. legittima (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, etc.), il lavoratore puรฒ disattivare i propri dispositivi di connessione.
Il lavoratore puรฒ richiedere la fruizione deiย permessi orariย previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge (a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992); invece, non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni diย lavoro straordinario.
Luogo e strumenti di lavoro
Il lavoratore รจ libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalitร agile purchรฉ lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Salvo diversi accordi, ilย datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informaticaย necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalitร agile.
Tuttavia, se leย partiย concordano l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza e possono essere previste eventuali forme di indennizzo per le spese.
Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali
In tema diย salute e sicurezza sul lavoro, il Protocollo stabilisce che ai lavoratori agili trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81/2017, nonchรฉ il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la prestazione di lavoro in modalitร agile deve essere eseguita esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e di riservatezza dei dati trattati.
Peraltro, il lavoratore agile ha diritto allaย tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; a tal fine, il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonchรฉ la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.
Paritร di trattamento, pari opportunitร , lavoratori fragili e disabili
Ciascun lavoratore agile haย diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, alloย stesso trattamento economico e normativo, anche con riferimento ai premi di risultato, e alleย stesse opportunitร rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunitร di specializzazione e progressione della propria professionalitร , nonchรฉ alleย stesse forme di welfare aziendale e di benefitย previste dalla contrattazione collettiva.
Le Parti sociali promuovono lo svolgimento del lavoro in modalitร agile, garantendo la paritร tra i generi, anche per favorire l’effettiva condivisione delle responsabilitร genitoriali e accrescere la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro.
Inoltre, le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori inย condizioni di fragilitร e di disabilitร , anche nella prospettiva di utilizzare tale modalitร di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.
Formazione
Per garantire a tutti i lavoratori agili pari opportunitร nell’utilizzo degli strumenti di lavoro, le Parti sociali ritengono necessario prevedereย percorsi formativiย finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. Tali percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in smart working.
Per tutti i dettagli, consulta ilย Protocollo.





