A partire alle ore 12 del 13 ottobre potranno essere presentate le nuove domande relative alla misura agevolativa โImprese dellโeconomia socialeโ che il Ministero dello sviluppo economico ha deciso di riformare con lโobiettivo di semplificare e facilitare i finanziamenti per i programmi di investimento proposti dalle imprese sociali, culturali e creative, nonchรฉ dalle societร cooperative con qualifica di onlus.
La misura si rivolge alle:
- imprese sociali, comunque costituite, iscritte nellโapposta sezione del Registro delle imprese;
- cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nellโapposito albo e nellโapposita sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto dallโarticolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- societร cooperative aventi qualifica di ONLUS, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
- le imprese culturali e creative, costituite in forma di societร di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nellโallegato n. 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022;
che alla data di presentazione della domanda devono:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nellโomologo registro delle imprese;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dellโambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- essere in regime di contabilitร ordinaria;
- aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese la valutazione della capacitร economico-finanziaria deve assegnare allโimpresa richiedente un rating comparabile almeno a B -;
- non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso lโunitร produttiva oggetto dellโinvestimento e assumere lโimpegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dellโinvestimento stesso.
Le imprese possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti coproponenti. In tali casi, il programma dโinvestimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione. Lโaccordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i proponenti, coerente con lโarticolazione delle attivitร finalizzate alla realizzazione del programma dโinvestimento proposto e deve prevedere:
- la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente;
- lโindividuazione, nellโambito dei proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
La misura agevolativa finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nellโambito dellโeconomia sociale. I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 100.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro.
I programmi devono determinare positive ricadute sul territorio, avendo riguardo ad almeno uno o piรน degli obiettivi previsti allโart. 8, comma 4, del decreto direttoriale 8 agosto 2022, ossia:
- incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
- inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
- raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dellโambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonchรฉ alla sostenibilitร ambientale dellโattivitร dโimpresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e lโutilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, lโeco design, la riduzione dellโuso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
- raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalitร culturali e creative o di utilitร sociale, di rilevante interesse pubblico, allโinterno di una comunitร o di un territorio.
Sono ammissibili le spese relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate, nei limiti in cui le stesse risultino necessarie al raggiungimento delle finalitร del programma di investimento e coerenti e funzionali con lo svolgimento dello stesso:
- suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative allโacquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dellโinvestimento produttivo complessivamente agevolabile;
- fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Tali spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le predette spese devono figurare nellโattivo di bilancio dellโimpresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dellโarticolo 14 del Regolamento n. 651/2014, per le grandi imprese le spese di cui alla presente lettera sono ammissibili in misura non superiore al 50% delle complessive spese ammissibili dellโinvestimento.
Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo.
Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dallโimpresa.
Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che puรฒ raggiungere lโimporto massimo dellโ80%. Nellโambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% del finanziamento รจ costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70%, รจ costituita dal finanziamento agevolato; il finanziamento agevolato consente, pertanto, una copertura delle spese ammissibili per un importo massimo del 56%.
Per i programmi di investimento produttivi di cui allโarticolo 4, comma 1, lettera a), del decreto direttoriale 8 agosto 2022, riguardanti attivitร diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attivitร economiche ATECO 2007, รจ concesso un contributo non rimborsabile nel rispetto dei seguenti limiti:
- 20% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui allโarticolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalitร regionale. La somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non puรฒ, in ogni caso, eccedere il limite del 75% delle spese ritenute ammissibili;
- 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui allโarticolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalitร regionale;
- 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui allโarticolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalitร regionale;
- 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui allโarticolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalitร regionale;
- 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI o da grandi imprese nelle restanti aree del territorio nazionale.
Scadenza:ย fino ad esaurimento fondi





