Home News Casse Previdenza Forense. Approvata la riforma. Militi “Passaggio necessario”

Previdenza Forense. Approvata la riforma. Militi “Passaggio necessario”

di Valter Militi *

Un passaggio necessario per far fronte alle mutate esigenze e rispondere alle previsioni emerse dall’ultimo bilancio tecnico attuariale a 30 anni che ipotizzano, nel lungo periodo, problemi di sostenibilitร  finanziaria del sistema legati principalmente alla mutata demografia della professione.

Da qui la necessitร  di un intervento strutturale, tenendo a mente che la Riforma, preceduta da due anni di studio di una apposita Commissione, ha prestato particolare attenzione ai โ€˜diritti quesiti’ e alle โ€˜aspettative’ in corso di maturazione, con assoluto rispetto del principio del pro-rata temporis. Il nuovo articolato sarร  inviato ai Ministeri Vigilanti per l’approvazione unitamente alla relazione tecnico attuariale.

Punti principali della Riforma

Ai futuri iscritti si applicherร  il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni in modo integrale.

Per gli avvocati con anzianitร  di iscrizione inferiore a 18 anni al 31/12/2023 si applicherร  un sistema di calcolo โ€œmistoโ€, equivalente al contributivo pro-rata (retributivo per gli anni antecedenti lโ€™entrata in vigore della riforma e contributivo per gli anni successivi).

Per gli avvocati giร  iscritti, con unโ€™anzianitร  di almeno 18 anni al 31/12/2023, continuerร  ad applicarsi lโ€™attuale sistema retributivo, con la modifica del coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione da 1,40% a 1,30%, solo per gli anni successivi allโ€™entrata in vigore della riforma.

Lโ€™aliquota per il calcolo del contributo soggettivo verrร  gradualmente innalzata di due punti (16% dal 2024 e 17% dal 2026) mentre il contributo soggettivo minimo verrร  ridotto da circa 3.000 euro attuali a 2.200 euro.

In questo modo si viene incontro alla fascia piรน debole dellโ€™Avvocatura che, fino ad un reddito di โ‚ฌ 17.324 potrร  contare su una effettiva riduzione della contribuzione dovuta rispetto alla normativa vigente.

Il periodo iniziale di iscrizione, per i primi quattro anni, sarร  caratterizzato da una contribuzione soggettiva direttamente proporzionale al reddito professionale prodotto, senza obbligo di contributo minimo. Dal quinto allโ€™ottavo anno, il minimo soggettivo sarร  ridotto al 50% (โ‚ฌ 1.100).

Resta in ogni caso la possibilitร , entro i primi 12 anni di iscrizione, su base volontaria, di integrare i minimali non versati.

Lโ€™aliquota per la contribuzione modulare volontaria viene elevata dal 10 al 15% per dar modo di integrare il montante contributivo per il calcolo della quota modulare di pensione, mantenendo gli attuali benefici fiscali.

Lโ€™impianto della riforma, per la parte relativa ai contributi, รจ completato da un innalzamento dal 7.5% al 10% dellโ€™aliquota del contributo soggettivo dovuto dai pensionati che proseguano nellโ€™attivitร  professionale. A fronte di ciรฒ i pensionati potranno contare su periodici aumenti della pensione legati al ripristino di supplementi di pensione triennali che tengono conto, comunque, di una quota di contributi versata a titolo di solidarietร .

Le regole per lโ€™accesso alla pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianitร  restano invariate.

Per gli iscritti dal 2024 i tre istituti verranno riunificati, in pensione di vecchiaia, con calcolo interamente contributivo e con requisiti di accesso piรน favorevoli (20 anni di anzianitร  contributiva).

Lโ€™adeguatezza delle prestazioni per i nuovi iscritti resta garantita da un meccanismo di calcolo che aggiunge al montante contributivo anche un punto percentuale di quanto versato a titolo di contributo integrativo.

Per i casi di maternitร , adozione e paternitร  (nelle fattispecie riconosciute meritevoli di tutela dalla Corte Costituzionale) รจ previsto un ulteriore beneficio, in sede di pensionamento, con il riconoscimento del coefficiente di trasformazione aumentato di un anno rispetto allโ€™effettiva etร  anagrafica. Ciรฒ determina, per tali categorie di iscritti, un aumento delle pensioni di vecchiaia (o delle quote di pensione) calcolate con il sistema contributivo.

Lโ€™integrazione al minimo della pensione, riservata a chi, nellโ€™intera vita lavorativa, si limita a versamenti del solo contributo minimo, sarร  gradualmente rimodulata sino a โ‚ฌ 9.000 annui, mantenendo, peraltro, un buon tasso di sostituzione rispetto ai redditi prodotti e dichiarati.

Si tratta di una riforma equilibrata sulla falsariga della c.d. โ€œRiforma Diniโ€ (legge 335/95) che riserva una particolare attenzione allโ€™adeguatezza delle prestazioni delle future generazioni senza penalizzare i diritti e le aspettative degli iscritti giร  pensionati o prossimi al pensionamento.

Lโ€™entrata in vigore del nuovo Regolamento della Previdenza รจ prevista, dopo lโ€™approvazione Ministeriale, per il 1ยฐ/1/2024.

*Presidente Cassa Forense

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