Il Consiglio dei Ministri ha approvato “Misure urgenti per il rafforzamento della capacitร amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale allโattuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per lโefficienza della giustiziaโ, che introduce misure per incentivare il reclutamento delle migliori professionalitร per lโattuazione del PNRR. ร quanto si legge sul sito di Inarcassa che dร tutte le informazioni sulla norma che si applica agli iscritti all’Ente presieduto da Giuseppe Santoro.
Ai sensi dellโart. 1 commi 7-ter e 7-quater allโart. 1 del D.L. n. 80/2021, come modificato dallโart. 31 del D.L. 6 novembre, n. 152, e del decreto interministeriale di attuazione del 2 settembre 2022, i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo determinato PNRR:
- a) non sono tenuti alla cancellazione dallโalbo professionale;
- b) hanno la facoltร di mantenere lโiscrizione presso la Cassa previdenziale di appartenenza. Nel caso il professionista non opti per il mantenimento dellโiscrizione al proprio Ente di riferimento potrร chiedere la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ex PNRR senza sostenere alcun onere.
SOGGETTI INTERESSATI
Il decreto si applica ai professionistiย iscritti a Inarcassaย assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per lโattuazione del PNRR (art. 1, comma 7- ter, del decreto legge n. 80/2021).
OGGETTO DELLA DOMANDA
I professionisti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato possono scegliere:
- La cancellazioneย (art. 2 del DM del 02/09/2022). La posizione sarร assimilata all’esclusione, per assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria. Il professionista dovrร soltanto versare il contributo integrativo sul volume di affari professionale prodotto nel periodo.
- Il mantenimento dellโiscrizioneย (art. 3 del DM del 02/09/2022). Durante il periodo di assunzione presso la PA, il professionista dovrร versare il contributo integrativo e soggettivo (minimi e conguaglio), nonchรฉ il contributo di paternitร , con esclusione del contributo di maternitร in quanto la relativa copertura รจ assicurata dallโINPS.
TUTELA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
- In caso di cancellazione:ย il professionista non puรฒ godere delle prestazioni assistenziali durante il periodo in cui risulta cancellato. Al termine del rapporto di lavoro presso la PA, dovrร richiedere la reiscrizione ad Inarcassa e potrร ricongiungere il periodo assicurativo maturato presso lโInps senza oneri a suo carico.
- In caso di mantenimento dellโiscrizione:ย il periodo di iscrizione ad Inarcassa resta valido ai fini del diritto e del calcolo dellโanzianitร previdenziali. Durante il periodo in cui viene assunto lโincarico di lavoro presso la PA, come previsto dal PNRR, non sono invece cumulabili le prestazioni assistenziali erogate allo stesso titolo dalla gestione pubblica dellโINPS (v. ad esempio la maternitร , inabilitร temporanea da malattia o infortunio). Il professionista puรฒ godere di eventuali altre prestazioni assistenziali erogate dallโAssociazione (polizza sanitaria, indennitร di paternitร , sussidi, mutui, finanziamenti) solo a condizione di non aver presentato medesima istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. A tal fine, dovrร rilasciare apposita dichiarazione di non aver beneficiato di analoghe prestazioni dallโINPS.
COME COMUNICARE LA SCELTA
I professionisti dovranno comunicare a Inarcassa la scelta di mantenere o meno lโiscrizioneย entro 30 giorni dalla data di assunzioneย presso la pubblica amministrazione (art. 1 del DM del 02/11/2022), compilandoย il moduloย da inviare via PEC allโindirizzoย [email protected].





