Il 24 ottobre, nel corso dellโaudizione presso la Commissione Parlamentare di Controllo sulle Attivitร degli Enti Gestori di Forme Obbligatorie di Previdenza e Assistenza Sociale, nellโambito della โindagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell’economia realeโ sono stati esposti i dati relativi al patrimonio e agli investimenti dellโEnpaf.
Durante lโaudizione, inoltre, il Presidente Enpaf, nellโillustrare la composizione della categoria, ha affrontato anche la questione dellโobbligatorietร della contribuzione per gli iscritti agli Ordini che beneficiano contestualmente di altra previdenza obbligatoria.
Il Dott. Croce ha ricordato che lโautomaticitร dellโiscrizione allโEnpaf e il relativo obbligo contributivo deriva da una norma di legge, lโart. 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233/1946, che accomuna tutte le professioni sanitarie, norma ritenuta peraltro legittima dalla Corte Costituzionale e dalla Commissione europea.
Qualsiasi modifica a questo obbligo richiede, pertanto, un intervento legislativo, che esula dalle competenze dellโEnte, essendo di esclusiva competenza del Parlamento e rispetto al quale lโEnte non ha mai assunto posizioni pregiudiziali.
Misure ridotte di contribuzione e contributo di solidarietร
โIl compito dellโEnte รจ quello di contemperare, in via regolamentare, le diverse posizioni degli iscritti nel rispetto delle leggiโ, ha dichiarato il Presidente. Il Consiglio di amministrazione dellโEnpaf รจ intervenuto piรน volte per venire incontro alle esigenze dei farmacisti dipendenti, che versano contributi obbligatori ulteriori presso l’INPS. LโEnpaf, infatti, ha previsto la possibilitร per questa categoria di ridurre il contributo versato, scegliendo tra le aliquote di riduzione percentuale del contributo in misura intera e introducendo il contributo di solidarietร , con una quota minima, pari al 3% del contributo intero, che per il 2024 ammonta a 158 euro. Va evidenziato che, nonostante la ridotta contribuzione, tutti gli iscritti, in ugual misura, inclusi coloro che versano il contributo di solidarietร , hanno accesso a unโampia gamma di prestazioni assistenziali, tra le quali, a titolo di esempio, il contributo di sostegno alla genitorialitร , i rimborsi spese per asili nido, le borse di studio, il contributo agli specializzandi, i contributi in caso di calamitร naturali, a cui si aggiungono le prestazioni di welfare integrato. Queste comprendono, lโassistenza sanitaria integrativa per grandi interventi, la tutela contro gli infortuni, la copertura Long Term Care (LTC), e la Temporanea Caso Morte (TCM), tutte erogate tramite il fondo EMAPI a esclusivo carico dellโEnte.
Conclusione
โLโEnpaf ha fatto quanto possibile, a livello regolamentare, per attenuare lโonere contributivo degli iscritti dipendenti, assicurando, nel contempo, una gamma di interventi di primo ordine nel settore dellโassistenza, tra lโaltro non presenti nel regime generale obbligatorioโ, conclude il Presidente.





