AdEPP partecipa agli incontri periodici dei Comitati ESIP

AdEPP ha partecipato agli incontri periodici dei Comitati permanenti di ESIP. In particolare, si è discusso del recente “Pacchetto Pensioni” della Commissione europea (DG ECFIN) che mira a rafforzare il settore delle pensioni complementari ancora poco sviluppato in parecchi Stati membri. La discussione si è concentrata sulla revisione della direttiva IORP II (Institution for Occupational Retirement Provision) del 2016. La direttiva regola la libertà di gestione e di investimento di un fondo pensionistico  e cioè la possibilità di un fondo pensionistico di investire all’estero o di essere gestito da un gestore transfrontaliero con una regolamentazione riguardo gli investimenti di livello europeo.

Abbiamo rappresentato la situazione dell’Italia dove è stato individuato il campo di applicazione  delle istituzioni per le pensioni professionali (aziendali) ed è stata esclusa dall’investimento e gestione transfrontaliera la previdenza di base (primo pilastro), in quanto si tratta di regimi a ripartizione (pay-as-you-go) e perché sul piano giuridico costituiscono diritti soggettivi, quindi non suscettibili di essere esposti a rischi finanziari. 

Essenziale per l’applicazione della direttiva è la definizione europea di fondo e gestore di fondi, utile in un contesto europeo in cui le pensioni complementari sono estremamente diverse sia all’interno degli Stati membri che tra di essi. In positivo si definisce il secondo livello di previdenza e si assicura ai gestori trasparenza, criteri prudenziali e libertà di investimento transfrontaliero.

Nella discussione dei Comitati ESIP sono state richiamate le forme di pensioni complementari (fondi aziendali,  fondi professionali, fondi individuali, fondi negoziati e piani pensionistici) come forme di risparmio differito e non come integrazioni alla previdenza sociale. Ciascuna di queste forme ha statuti che variano da paese a paese e finalità diverse.  

Altre distinzioni evidenziate si basano sul carattere obbligatorio o volontario del fondo, sulla sua natura giuridica, sul suo metodo di finanziamento (datore di lavoro, dipendente; solo datore di lavoro; datore di lavoro, dipendente e Stato) e sulle dimensioni del fondo.

Queste differenze derivano dalla tradizione e dal ruolo delle pensioni complementari in ciascuno Stato membro. In alcuni paesi, integra la previdenza sociale di base (Germania, Francia, Spagna, Italia), mentre in altri, come i Paesi Bassi, la Danimarca, l’Irlanda, Cipro e alcuni paesi dell’Europa orientale ispirati al modello anglosassone, costituisce un sistema parallelo alla previdenza sociale e, in alcuni casi, sostituisce il sistema di base. 

Questo aspetto non è irrilevante, come segnalato dai colleghi tedeschi, dato che la Corte di giustizia europea non ha tenuto conto del fatto che essi sostituiscono un regime di base per l’applicazione della legislazione europea sui fondi pensione con minori vincoli finanziari rispetto a un regime di base.

I fondi pensione nell’UE, in particolare quelli di maggiori dimensioni, sono prodotti attraenti per i gestori che operano finanziariamente sui mercati globali investendo le attività detenute dal fondo. 

In questa ottica è stato segnalato l’articolo 4 “riformato” nella proposta di direttiva IORP II presentata dalla Commissione nel Pacchetto Pensioni (che andrà in discussione negoziale nei prossimi mesi). Infatti, mentre l’articolo 1, che definisce i soggetti ai quali si applica la direttiva, rimane inalterato (quindi esclude i gestori dei fondi di previdenza obbligatoria di primo pilastro), l’articolo 4 introduce la facoltà per gli Stati membri di estendere l’applicazione del regolamento anche ad altri gestori di “pension fund” (senza indicare tuttavia se si intenda di primo pilastro). 

ESIP e i suoi  membri seguiranno l’evoluzione del negoziato per intervenire affinché sia fatta chiarezza su questi aspetti.