Cosรฌ il Sottosegretario al Lavoro e Politiche sociali, Carlo Dell’Aringa, nel rispondere ad una interpellanza presentata dall’onorevole del Movimento 5 stelle, Roberta Lombardi sulla dismissione degli immobili che interessano gli Enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni senza scopo di lucro ai sensi del decreto legislativo n.โ509 del 1994. Nella nota si legge…โโAl riguardo occorre rilevare che โ in base alle previsioni del predetto decreto โ alcuni enti di previdenza sono stati trasformati in persone giuridiche di diritto privato, senza scopo di lucro, determinando cosรฌ, in via di principio, la non applicabilitร nei loro confronti (stante la disposizione di interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 38, della legge n.โ243 del 2004) della normativa relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici (decreto legislativo n.โ104 del 1996) e delle speciali procedure di vendita previste per le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare. ..
Ed inoltre …
….. รจ altresรฌ opportuno ricordare che i principi, ma anche le singole disposizioni, del decreto legislativo n.โ509 del 1994 non hanno subรฌto fino ad oggi alcuna modifica e sono tutt’ora pienamente operanti, nonostante nel tempo si siano moltiplicate le spinte del legislatore ad incrementare il complesso dei vincoli finanziari e amministrativi imposti alle gestioni, attraendo nell’orbita della finanza pubblica anche le casse private di previdenza, sulla scorta della loro inclusione nell’elenco ISTAT di individuazione delle amministrazioni pubbliche. D’altra parte va anche considerato che, se taluni interventi hanno reso poco distinguibile la linea di demarcazione tra autonomia privata e interesse pubblico (spesso, o talvolta, difficilmente contemperabili), deve anche sottolinearsi come โ in senso contrario โ alcune iniziative hanno invece contribuito a rafforzare proprio l’autonomia originariamente riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati, salvaguardando gli equilibri delle gestioni in funzione dell’autosostenibilitร di lungo periodo, ad ulteriore garanzia degli assicurati nella effettivitร e ottimizzazione del proprio bagaglio contributivo, una volta maturati i requisiti pensionistici, la salvaguardia della ricchezza accumulata….
…. occorre sottolineare che le casse privatizzate, nel quadro normativo delineato dai decreti legislativi n.โ509 del 1994 e n.โ104 del 1996 in materia di gestione e disposizione del proprio patrimonio immobiliare, hanno piena autonomia gestionale โ ritorna lo stesso motivo โ da esercitarsi al fine del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e del contenimento del rischio della gestione del proprio attivo. Ciรฒ nell’ottica di assicurare tutela agli interessi previdenziali ed assistenziali degli iscritti alle casse stesse e, quindi, del perseguimento della funzione pubblica ad esse affidata dall’articolo 38 della Costituzione.




