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Casse, nessun vincolo per le dismissioni immobiliari

Una sentenza del Tribunale di Roma, nel dare ragione alla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri sulla risoluzione di un contratto di locazione, ha respinto il ricorso cautelare di alcuni inquilini che affermavano il loro diritto alla prelazione nell’acquisto degli appartamenti di proprietà della Cassa stessa.

I ricorrenti chiedevano l’applicazione della legge n. 410 del 2001 anche alla Cassa dei ragionieri in virtù del principio che gli enti previdenziali non avrebbero mutato la natura di enti pubblici dopo la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato.

Il Tribunale di Roma, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 21988 del 2011, ha quindi argomentato che la Cassa Ragionieri ha sì natura pubblica, per la funzione di garantire un pubblico interesse, ma ha anche veste privatistica e nella gestione e nella dismissione dei suoi immobili non è tenuta alla normativa prevista per gli enti pubblici.

Per la corte i limiti indicati nella legge 410 del 2001 valgono solo per gli enti previdenziali ancora pubblici alla data della sua entrata in vigore.

La sentenza del tribunale di Roma si aggiunge quindi a quella del Tar del Lazio che, con l’ordinanza n. 2962 del 3 agosto 2011, aveva riconosciuto sì che “la … rilevanza pubblicistica della funzione delle Casse è di immediata evidenza”, ma utilizzava proprio questo argomento a favore delle Casse, argomentando che compito degli Istituti è far rendere al meglio il patrimonio, per salvaguardare la pensione degli iscritti.

 

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