LโAction Plan ha sancito lโequivalenza, come motore economico, delle PMI e delle libere professioni. Le due istituzioni hanno, quindi, pari dignitร nel partecipare ai bandi di finanziamento europei.
In realtร , questa novitร รจ assoluta per lโItalia, ma non per lโEuropa: infatti, i liberi professionisti potevano giร partecipare ai bandi COSME (riservati alle PMI), in quanto la definizione europea di impresa li includeva tra le microimprese: โSi considera impresa qualsiasi entitร che eserciti unโattivitร economica, indipendentemente dalla forma giuridicaโ (definizione ripresa nellโultima versione,ย allโart. allโarticolo 1 dellโAllegato 1 al Regolamento UE nยฐ651/2014).
Addirittura, nella relazione sulla definizione si specifica esplicitamente che questa definizione comprende anche il lavoro autonomo. (pag 12 nella versione in italiano).
Il MISE, nei suoi recenti bandi, ha escluso i liberi professionisti dai suoi bandi, asserendo che essi siano riservati alle imprese, pur citando tra i considerata del bando proprio la succitata definizione europea di โimpresaโ.
ENPAV si รจ da subito messa in contatto con il Ministero, sottolineando lโopportunitร di inserire i LLPP tra i possibili beneficiari, ma lโopposizione ministeriale in tal senso รจ rimasta netta.
A nulla รจ valso richiamare lโattenzione sullโAction Plan e sullo Small Business Act e inviare al MISE anche la lettera del Presidente Tajani al Ministro Delrio sulla questione.
A nulla รจ valso nemmeno inviare al MISE i bandi delle varie regioni che, citando la medesima definizione di PMI, includono anche i liberi professionisti.
Se la questione era relativamente di scarsa importanza sul bando โR&Sโ , i liberi professionisti possono presentare domanda di accesso alle agevolazioniย previste dal D.M. 20 giugno 2013?I liberi professionisti qualificati ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice civile non rientrano tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni individuati dallโarticolo 4 del DM 20 giugno 2013.) (difficilmente, infatti, singoli liberi professionisti avrebbero potuto ambirvi) la cosa diventa di molto rilevante col nuovo bando (per ora solo annunciato) che prevede crediti agevolati per le pmi a maggioranza giovanile e femminile.
Oltretutto il MISE esclude i professionisti anche dalla cosiddetta โNuova Sabatiniโ.
Non trova rilevanza nemmeno la pretesa del MISE di occuparsi esclusivamente di โimpresaโย e non di โprofessioniโ, visto che lo stesso MISE sta sviluppando un bando per prevedere credito bancario agevolato (anche) alle libere professioniste.
Ma soprattutto, รจ di molto rilevante il fatto che i professionisti risultano inclusi nel โFondo centrale di garanzia del MISEโ,( che funziona con le medesime modalitร del fondo Confidi).
Infatti, tra le โistruzioni operativeโ download abili dal sito del MISE troviamo la definizione: aaa) โSoggetti beneficiari finaliโ: le PMI, i Consorzi e i Professionisti, ubicati sul territorio italiano e operanti nei settori economici ammissibili alla garanzia del Fondo di cui al paragrafo B.1. della Parte II e della Parte III;
La definizione fa il paio con la dicitura, sempre dal sito del MISE: I criteri di valutazione delle PMI per lโammissione alla garanzia del Fondo sono stati modificati conย Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellโeconomia e delle finanze, del 27 dicembre 2013, attuativo del cosiddetto โDecreto del Fare (Decreto-legge 21 giugno 2013).
Il decreto, nella revisione citata, aggiunge il comma 5bis allโarticolo 1: Nell’ambito delle risorse del Fondo di cui alย commaย 1ย e previa adozione di un apposito decreto delย Ministroย delloย sviluppo economico, da adottare di concerto con ilย Ministroย dell’economiaย e delleย finanze,ย gliย interventiย iviย ย previstiย ย sonoย ย estesiย ย ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alleย associazioniย professionaliย iscritteย nell’elencoย tenutoย dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dellaย leggeย 14ย gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primoย periodo sono determinate leย modalita’ย diย attuazioneย delย presenteย comma, prevedendo in particolare un limiteย massimoย diย assorbimentoย delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.
Quindi appare normativamente palese e incontestabile che i LLPP vanno inclusi nei bandi e nelle misure emanate dal MISE, compresa lโimportante โNuova Sabatiniโ.
Del resto, di nuovo, รจ lo stesso MISE che dice: soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (cosรฌ come definite dalla normativa europea), cosรฌ come da sempre sostenuto da ENPAV




