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Mise-Europa, lo scollamento continua

Lโ€™Action Plan ha sancito lโ€™equivalenza, come motore economico, delle PMI e delle libere professioni. Le due istituzioni hanno, quindi, pari dignitร  nel partecipare ai bandi di finanziamento europei.

In realtร , questa novitร  รจ assoluta per lโ€™Italia, ma non per lโ€™Europa: infatti, i liberi professionisti potevano giร  partecipare ai bandi COSME (riservati alle PMI), in quanto la definizione europea di impresa li includeva tra le microimprese: โ€œSi considera impresa qualsiasi entitร  che eserciti unโ€™attivitร  economica, indipendentemente dalla forma giuridicaโ€ (definizione ripresa nellโ€™ultima versione,ย  allโ€™art. allโ€™articolo 1 dellโ€™Allegato 1 al Regolamento UE nยฐ651/2014).
Addirittura, nella relazione sulla definizione si specifica esplicitamente che questa definizione comprende anche il lavoro autonomo. (pag 12 nella versione in italiano).
Il MISE, nei suoi recenti bandi, ha escluso i liberi professionisti dai suoi bandi, asserendo che essi siano riservati alle imprese, pur citando tra i considerata del bando proprio la succitata definizione europea di โ€œimpresaโ€.
ENPAV si รจ da subito messa in contatto con il Ministero, sottolineando lโ€™opportunitร  di inserire i LLPP tra i possibili beneficiari, ma lโ€™opposizione ministeriale in tal senso รจ rimasta netta.
A nulla รจ valso richiamare lโ€™attenzione sullโ€™Action Plan e sullo Small Business Act e inviare al MISE anche la lettera del Presidente Tajani al Ministro Delrio sulla questione.
A nulla รจ valso nemmeno inviare al MISE i bandi delle varie regioni che, citando la medesima definizione di PMI, includono anche i liberi professionisti.
Se la questione era relativamente di scarsa importanza sul bando โ€œR&Sโ€ , i liberi professionisti possono presentare domanda di accesso alle agevolazioniย  previste dal D.M. 20 giugno 2013?I liberi professionisti qualificati ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice civile non rientrano tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni individuati dallโ€™articolo 4 del DM 20 giugno 2013.) (difficilmente, infatti, singoli liberi professionisti avrebbero potuto ambirvi) la cosa diventa di molto rilevante col nuovo bando (per ora solo annunciato) che prevede crediti agevolati per le pmi a maggioranza giovanile e femminile.
Oltretutto il MISE esclude i professionisti anche dalla cosiddetta โ€œNuova Sabatiniโ€.
Non trova rilevanza nemmeno la pretesa del MISE di occuparsi esclusivamente di โ€œimpresaโ€ย  e non di โ€œprofessioniโ€, visto che lo stesso MISE sta sviluppando un bando per prevedere credito bancario agevolato (anche) alle libere professioniste.
Ma soprattutto, รจ di molto rilevante il fatto che i professionisti risultano inclusi nel โ€œFondo centrale di garanzia del MISEโ€,( che funziona con le medesime modalitร  del fondo Confidi).
Infatti, tra le โ€œistruzioni operativeโ€ download abili dal sito del MISE troviamo la definizione: aaa) โ€œSoggetti beneficiari finaliโ€: le PMI, i Consorzi e i Professionisti, ubicati sul territorio italiano e operanti nei settori economici ammissibili alla garanzia del Fondo di cui al paragrafo B.1. della Parte II e della Parte III;
La definizione fa il paio con la dicitura, sempre dal sito del MISE: I criteri di valutazione delle PMI per lโ€™ammissione alla garanzia del Fondo sono stati modificati conย  Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellโ€™economia e delle finanze, del 27 dicembre 2013, attuativo del cosiddetto โ€œDecreto del Fare (Decreto-legge 21 giugno 2013).

Il decreto, nella revisione citata, aggiunge il comma 5bis allโ€™articolo 1: Nell’ambito delle risorse del Fondo di cui alย  commaย  1ย  e previa adozione di un apposito decreto delย  Ministroย  delloย  sviluppo economico, da adottare di concerto con ilย  Ministroย  dell’economiaย  e delleย  finanze,ย  gliย  interventiย  iviย ย  previstiย ย  sonoย ย  estesiย ย  ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alleย  associazioniย  professionaliย  iscritteย  nell’elencoย  tenutoย  dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dellaย  leggeย  14ย  gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primoย  periodo sono determinate leย  modalita’ย  diย  attuazioneย  delย  presenteย  comma, prevedendo in particolare un limiteย  massimoย  diย  assorbimentoย  delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.
Quindi appare normativamente palese e incontestabile che i LLPP vanno inclusi nei bandi e nelle misure emanate dal MISE, compresa lโ€™importante โ€œNuova Sabatiniโ€.
Del resto, di nuovo, รจ lo stesso MISE che dice: soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (cosรฌ come definite dalla normativa europea), cosรฌ come da sempre sostenuto da ENPAV

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