Ddl Concorenza, gli emendamenti “interessanti”

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Em. 16.25  Puglia
L’emendamento dispone che la contribuzione versata agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, è dovuta soltanto quando l’Ente abbia provveduto a dotarsi di un regolamento per l’elezione dei propri organi collegiali, al fine di garantire a ciascun singolo assicurato la possibilità di poter presentare una propria lista. Inoltre, individua le coperture dell’onere derivante da tale disposizione.

Em. 16.26 Puglia
L’emendamento dispone per i componenti dei consigli di amministrazione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, in virtù della carica che rivestono, la non possibilità di non percepire compensi o fruire di benefici di qualsiasi altra natura.

Em. 16.27 Puglia
L’emendamento prevede che ogni ente di previdenza privatizzato provveda alla pubblicazione delle delibere degli organi di amministrazione attiva sul proprio sito internet, affinché si garantisca una maggiore trasparenza nella gestione.

Em. 16.28 Puglia
L’emendamento dispone, per gli Enti di previdenza privatizzati, la pubblicazione sul proprio sito internet  dei compensi percepiti da ciascun componente del Consiglio di amministrazione.

Em. 16.0.1 Mucchetti
L’emendamento, prevede inoltre, l’esclusione dei professionisti dalla forma di previdenza “IntegrataInps”.

Em. 16.0.3 Bonfisco
L’emendamento prevede disposizioni circa la liberalizzazione della scelta contributiva dei professionisti. Nello specifico si evidenzia:
– la facoltà di scelta dell’ente previdenziale cui versare i contributi.
– le modalità e le tempistiche di iscrizione
– il procedimento sanzionatorio in caso di mancata iscrizione, o mancato versamento dei contributi con conseguente cancellazione dall’albo dei professionisti in casi particolarmente gravi.

Em. 41.1 De Petris
L’emendamento è volto a disciplinare le società tra avvocati affinché vi sia una maggiore concorrenza nell’ambito della professione forense. Inoltre, stabilisce i principi e i criteri direttivi a cui devono attenersi le società tra avvocati.

Em. 41.2  Susta
L’emendamento include tra le attività di competenza degli avvocati, riconducibili ad assistenza giuridica in generale, anche il monitoraggio legislativo.

Em. 41.3 Susta
L’emendamento prevede l’obbligo per l’avvocato di astenersi dallo svolgimento delle attività di sua competenza, nei casi in cui queste determinino conflitti di interesse con altri incarichi, o con tutte le altre attività di lavoro autonomo incompatibili con la professione di avvocato stessa.

Em. 41.4 Buccarella
L’emendamento dispone che l’esercizio della professione forense possa essere esercitato solo da un avvocato individuale o che partecipi ad associazioni tra avvocati. Inoltre, la norma prevede la costituzioni di società multidisciplinari, a cui possono appartenere oltre che gli iscritti all’albo forense, anche i liberi professionisti appartenenti alle categorie individuati appositamente con regolamento del Ministro della Giustizia. Infine, stabilisce l’obbligo per l’avvocato di essere associato ad una sola associazione di avvocati e ad un massimo di tre società multidisciplinari.

Em. 41.5 Buccarella
L’emendamento prevede disposizioni circa l’esercizio della professione forense in forma societaria, prevedendone principi e criteri direttivi.

Em. 41.6  Buccarella, Em. 41.30 Susta
L’emendamento abroga la disposizione relativa ai patti con  i  quali  l’avvocato  percepisca  come compenso in tutto o  in  parte  una  quota  del  bene  oggetto  della prestazione o della ragione litigiosa.

Em. 41.7 Buccarella
L’emendamento stabilisce la non applicazione delle disposizioni circa l’incompatibilità con la professione di avvocato, quando questo esercita la professione in forma societaria.

Em. 41.8 Buccarella
L’emendamento prevede l’obbligo in capo all’avvocato di associarsi ad una sola associazione e a non più di tre associazioni multidisciplinari.

Em. 41.9 Buccarella, Em. 41.10 Cucca
L’emendamento prevede per i soci che apportano almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto, l’iscrizione all’albo dei professionisti, pena lo scioglimento e la cancellazione dall’albo della società stessa.

Em. 41.11 Astorre
L’emendamento prevede che la maggioranza dei membri che compongono l’organo di gestione delle società tra avvocati debba essere costituito da  soci avvocati.

Em. 41.12 Astorre
L’emendamento dispone, nell’ambito delle società di avvocati, che dell’organo di gestione non possa far parte il socio per finalità di investimento. Inoltre, stabilisce la partecipazione di tale socio solo quando sia in possesso di requisiti di onorabilità, non abbia riportato condanne e non sia stato cancellato dall’albo dei professionisti per motivi disciplinari.

Em.  41.13 Schifani
L’emendamento prevede che i soci professionisti possano rivestire la carica di amministratori all’interno delle società tra avvocati.

Em. 41.14 Astorre
L’emendamento vieta partecipazione degli avvocati in altre società che svolgono la medesima attività della società in cui decidono di far parte. Inoltre, stabilisce che l’incarico professionale debba essere svolto solo da soci professionisti.

Em. 41.15 Buccarelli
L’emendamento prevede la costituzione di società multidisciplinari con la partecipazione oltre che degli iscritti all’albo forense, anche di altri liberi professionisti appartenenti alle categorie previste con regolamento del Ministro di giustizia. Infine, prevede che tali società non possano esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all’avvocato.
Em. 41.16 Castaldi
L’emendamento prevede il divieto per le società tra professionisti di trarre affari che riguardino, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, il socio di capitale o altre società controllate o collegate.

Em. 41.17 Fornaro
L’emendamento dispone che la società tra avvocati costituita anche da soci non professionisti non possa svolgere attività a favore di questo.

Em. 41.18 Susta
L’emendamento prevede che l’esercizio della professione forense in forma societaria possa essere svolta anche da professionisti esterni o della medesima società.

Em. 41.19 Buccarella
L’emendamento dispone il divieto per la società di assumere incarichi che determinino conflitti di interesse.

Em. 41.20 Susta
L’emendamento prevede, nell’ambito dell’esercizio della professione forense in forma societaria, l’adozione di un regolamento per la disciplina dei profili fiscali e previdenziali, con particolare riferimento agli adempimenti nei confronti delle casse professionali.

Em. 41.21 Cucca, Em. 41.22 Perrone
L’emendamento prevede all’interno del regolamento delle società di avvocati,  la predisposizione di un modello statutario.

Em. 41.23 Astorre
L’emendamento elimina, nell’ambito della pubblicità e di tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualsiasi mezzo, il riferimento di queste alla comparazione con altri professionisti.

Em. 41.24 Astorre, Em. 41.25 Mandelli, Em. 41.26 Torrisi
L’emendamento intende mantenere, la richiesta facoltativa del cliente della comunicazione della  prevedibile misura del  costo  della  prestazione.

Em. 41.27 Mandelli, Em. 41.28 Torrisi
L’emendamento dispone l’introduzione del preventivo obbligatorio da parte dell’avvocato e allo stesso tempo ne stabilisce il carattere di massima, e il non vincolo del medesimo ad eventuali variazioni di costo.

Em. 41.29 Astorre
L’emendamento nella prima parte riprende quanto detto negli emendamenti subito sopra evidenziati, ed inoltre, sopprime la disposizione relativa al ricorso al consiglio dell’ordine in caso di mancata conciliazione tra avvocato e cliente.

Em. 41.31 Susta
L’emendamento prevede che presso ciascun consiglio dell’ordine  siano  istituiti  e  tenuti aggiornati gli  elenchi  speciali, oltre che degli  avvocati  dipendenti  da  enti pubblici, anche di enti privati, e quelli di associazioni di categoria, aziende e società, comprese quelle di avvocati. Inoltre, derogando alla normativa vigente, dispone che sia ammessa l’iscrizione ad altra forma di previdenza, alternativa alla Cassa nazionale di previdenza forense, solo nel caso di esercizio della professione medesima alle dipendenze di  enti privati, e di associazioni di categoria, aziende e società.

Em. 41.32 Susta
L’emendamento in deroga alla normativa vigente, ammette l’iscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attività di lavoro autonomo e non rientranti nell’esercizio della pratica forense.

Em. 41.33 Susta
L’emendamento in deroga alla normativa vigente, ammette l’iscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attività di lavoro subordinato a tempo parziale e non rientranti nell’esercizio della pratica forense.

Em. 41.34 Susta
L’emendamento dispone l’incompatibilità con la professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro  subordinato  anche  se  con orario di lavoro limitato, mantenendo ferma la disciplina che specifici  settori  del  diritto.

Em. 41.35 Susta
L’emendamento include tra le attività di competenza degli avvocati, riconducibili ad assistenza giuridica in generale, anche il monitoraggio legislativo. Inoltre dispone, in deroga alla normativa vigente, l’iscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attività di lavoro compatibile con l’esercizio della pratica forense.

Em. 41.36 Susta, Em. 41.37 Susta
L’emendamento prevede anche per gli avvocati di enti privati, di associazioni di categoria, aziende e società, comprese quelle di avvocati, che la Cassa nazionale  di  previdenza  e  assistenza  forense,  con proprio regolamento, determini:  i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali; eventuali condizioni temporanee di esenzione  o  di  diminuzione  dei contributi per  soggetti  in  particolari  condizioni;  eventuale applicazione del regime contributivo.

Em. 41.38 Buccarella
L’emendamento prevede che per l’iscrizione all’albo speciale dei patrocini non occorra più il superamento dell’esame come previsto dalla normativa vigente, ma occorre solo l’iscrizione in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni.

Em. 41.39 Buccarella
L’emendamento dispone che sono eleggibili al CNF gli avvocati iscritti all’albo da almeno 8 anni.

Em. 41.40 Mandelli
L’emendamento intende modificare la possibilità di attribuire anche ai dirigenti dell’avvocatura civica incarichi dirigenziali senza alcun vincolo di esclusività, in quanto ciò pregiudicherebbe il buon andamento e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni interessate.

Em. 41.0.1. Fabbri
Prevede disposizioni circa la disciplina dei redditi percepiti dai professionisti delle società di professionisti.

Em. 41.0.2. Puglia
Prevede disposizioni in merito ai contratti di agenzia e dunque la relativa retribuzione spettante all’agente.

Em. 41.0.3 De Petris
L’emendamento prevede in materia di rappresentanza ed assistenza dei contribuenti, l’inclusione tra i soggetti in capo ai quali l’autentificazione della procura speciale non è necessaria,  anche a soggetti appartenenti alle associazioni professionali.
Em. 41.0.4 De Petris
Amplia il diritto d’iscrizione all’albo anche per coloro che hanno svolto attività nell’ambito dell’area tecnica.

Em. 42.1 Buccarelli
Sopprime le disposizioni in merito ai posti dei notai che si rendono vacanti, eliminando dunque il ricorso al trasferimento dei notai in esercizio.

Em. 42.2. Castaldi
L’emendamento stabilisce che il notaio, a cadenza semestrale, debba depositare al Consiglio notarile presso il quale è iscritto il rendiconto da cui risulti l’esatto pagamento delle imposte.

Em. 42.3 Scalia, Em 42.4 Ricchiuti, Em. 42.5 Barani, Em. 42.6 Margiotta, Em. 42.7 Galiberti, Em. 42.8 Mandelli, Em. 42.9 Finocchiaro
L’emendamento prevede disposizioni circa la geografia del distretto notarile. Nello specifico si prevede affianco alla determinazione del numero e l’attribuzione delle sedi notarili, un criterio oggettivo, legato al concreto svolgimento del servizio notarile nei singoli contesti territoriali.

Em. 42.10 De Petris, Em. 42.11 Crimi
L’emendamento nella determinazione della geografia del distretto notarile, intende tener conto anche dell’andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai.

Em. 42.12 Castaldi
L’emendamento nella determinazione della geografia del distretto notarile prevede una diminuzione da 5.000 abitanti a 3.500 abitanti.

Em 42.13 Finocchiaro, Em. 42.14 Marino Mauro Maria
L’emendamento dispone, salvo che per i giorni di assistenza personale presso la propria sede, la possibilità dei notaio di potersi recare su tutto il territorio nazionale, altresì nelle sede di rappresentanza diplomatica e consolare.

Em. 42.15 Susta, Em. 42.16 Finocchiaro
L’emendamento prevede che il notaio possa esercitare le sue funzioni su tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti per l’esercizio del suo ministero nel territorio assegnatogli.

Em. 42.17 Valdinosi, Em. 42.18 Lucidi
L’emendamento esclude che il notaio si possa recare nelle sedi di rappresentanza diplomatica e consolari della Repubblica italiana.

Em. 42.19 Finocchiaro, Em. 42.20 Crimi, Em. 42.21 Mandelli, Em. 42.22 Scalia, Em. 42.23 Ricchiuti, Em. 42.24 De PETRIS, Em. 42.25 Barani, Em 42.26 Margiotta, Em. 42.27 Galiberti
L’emendamento dispone che il notaio si possa recare nelle sedi di rappresentanza diplomatica e consolari della Repubblica italiana, previo accreditamento delle rispettive autorità.

Em. 42.28 Zeller
L’emendamento prevede che i criteri della conoscenza della lingua italiana e tedesca siano rispettati anche nel caso di dotazioni e ristrutturazioni organiche.

Em. 42.0.1 Susta
L’emendamento prevede disposizioni circa la semplificazione del passaggio di proprietà dei beni immobili. Stabilisce nello specifico, le imposte di bollo, le visure catastali ed ipotecarie, nonché  l’obbligo di registrazione degli atti aventi ad oggetto la cessazione o la donazione, degli atti autenticati dagli avvocati.

Em. 43.1  Lucidi
Sopprime l’articolo del relativo alla semplificazione delle procedure ereditarie.

Em. 43.2 Fravezzi
L’emendamento stabilisce nelle Province autonome di Trento e Bolzano che il certificato di eredità e quello successorio europeo, siano rilasciati dal tribunale territoriale.

Em. 43.3 Lucidi
L’emendamento dispone che per il rilascio degli estratti e dei certificati non siano previsti onorari notarili. Inoltre, stabilisce che il Consiglio nazionale notarile vigili sulla corretta applicazione della norma sopra evidenziata, e pubblichi ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.

Em. 43.4 Caliendo
L’emendamento prevede disposizioni in merito agli atti pubblici e alle scritture private che hanno per oggetto la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti.

Em. 43.0.1 Mandelli, Em. 43.0.2 De Petris, Em. 43.0.3 Barani, Em. 43.0.4 Ricchiuti, Em. 43.0.5 Scalia, Em.  43.0.6 Galimberti, Em.  43.0.7 Margiotta
L’emendamento devolve al notaio, in materia di beni ereditari, la valutazione della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il compimento di atti da parte degli incapaci. Tale proposta è finalizzata a semplificare l’attuale sistema autorizzatorio, deflazionando l’attuale carico giudiziario.

Em. 43.0.8 Barani, Em. 43.0.9 Mandelli, Em. 43.0.10 Scalia, Em. 43.0.11 Ricchiuti, Em. 43.0.12 Margiotta
L’emendamento prevede disposizioni circa l’istituzione del registro delle amministrazioni di sostegno, tenuto dal Consiglio Nazionale del notariato. Nello specifico, la norma dispone che siano inseriti:
– data ed estremi essenziali del provvedimento
– le complete generalità della persona beneficiaria
– le complete generalità dell’amministratore di sostegno
– la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispongono la revoca o la chiusura dell’amministrazione di sostegno.
Em. 46.4 Lanzillotta
L’emendamento dispone una delega al Governo in materia di professioni, volta principalmente a riorganizzare e ad armonizzare il sistema normativo, fiscale e contributivo-previdenziale, nonché a favorire le scelte aggregative dei professionisti.
Nello specifico, si evidenziano gli aspetti più rilevanti su cui decreti legislativi dovranno intervenire, vale a dire:
– riconoscimento della natura di attività professionale svolta in tutte le sue forme
– definizione di un trattamento fiscale, contributivo e previdenziale uniforme per tutte le forme associative e societarie.
– previsione dell’attribuzione del contributo integrativo relativo alla quota del Socio di Capitale a favore delle Casse dei Liberi Professionisti.
– previsione a capo delle Società di Capitali di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei Liberi Professionisti.
– accertamento della contribuzione presso le relative Casse dei liberi Professionisti, affinché sia consentire una omogeneità concorrenziale e continuità contributiva.
– Riconoscimento ai professionisti della possibilità di consentire la costituzione di: reti esercenti la professione; consorzi stabili professionali; consorzi misti; associazioni temporanee professionali.

Em. 46.10 Barani, Em. 46.11 Bianconi, Em. 46.12 Mandelli, Em. 46.13 Aldo di Biagio, Em. 46.14 Molinari, Em. 46.15 Scalia, Em. 46.16 Santini, Em. 46.17 Scalia, Em. 46.18 Barani
L’emendamento è volto a riordinare la disciplina riguardante le Società tra professionisti. Nello specifico è volto a:
– confermare  la presenza nelle soglie massime di soci non professionisti, tecnici o di capitale
– prevedere la costituzione di società multidisciplinari
– confermare garanzia di controllo della governance da parte dei soci
– divieto di patti volti a distribuire utili
– eliminazione del limite di appartenenza ad una sola società tra professionisti.
– definizione del regime fiscale e contributivo dei redditi dei soci
– estensione della presente disciplina alla professione forense.

Em. 46.19 Di Biagio
L’emendamento prevede, anche ai fini IRAP, l’applicazione anche per le società tra professionisti, dello stesso regime fiscale previsto per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni. Infine, dispone la predisposizione di un regolamento che disciplini la qualificazione del reddito delle predette società.

Em. 46.20 Collina
L’emendamento prevede disposizioni circa i redditi prodotti dalle società di professionisti.

Em. 46.21 Mandelli, Em. 46.22 Lanzillotta
L’emendamento è volto a garantire l’effettiva concorrenzialità tra soggetti che svolgono attività in ambito professionale, attraverso l’eliminazione di qualsiasi forma di disparità di trattamento, anche di natura fiscale e contributivo-previdenziale. Le stesse società sono tenute al versamento di un contributo di solidarietà presso le rispettive Casse dei liberi professionisti. Infine, la contribuzione previdenziale è accentrata presso  le Casse di previdenza dei liberi professionisti.

Em. 46.23 Mandelli, Em. 46.24 Astorre, Em. 46.25 Astorre
L’emendamento è volto a garantire l’effettiva concorrenzialità tra soggetti che svolgono attività in ambito professionale, attraverso l’eliminazione di qualsiasi forma di disparità di trattamento, anche di natura fiscale e contributivo-previdenziale. La norma intende promuovere e favorire le forme di aggregazione tra liberi professionisti, altresì favorire la possibilità di partecipare a reti miste con altre imprese, e la costruzione di associazioni tra professionisti.

Em. 46.26 Castaldi, Em. 46.27 Falanga, Em. 46.28 Scalia, Em. 46.29 Mandelli, Em. 46.30 Aldo di Biagio, Em. 46.31 Valdinosi
L’emendamento è volto a frenare l’esercizio abusivo della professione. Nello specifico prevede l’iscrizione, per i soci di società operanti nel settore odontoiatrico, con almeno due terzi del capitale sociale e del diritto di voto, all’albo degli odontoiatri. Inoltre, non è concessa autorizzazione per l’esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari che non abbiano i titoli abilitanti all’esercizio.

Em. 46.0.1. De Petris
L’emendamento dispone per le società tra professionisti anche ai fini dell’imposta regionale Irap, l’applicazione dei regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate. Tuttavia, derogando alle disposizioni in precedenza citate, in fase di costituzione le società possono optare per il regime fiscale delle associazioni  senza personalità giuridiche costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Emend. 46.0.2 – De Petris
L’emendamento interviene modificando l’ambito riguardante le società tra professionisti multidisciplinari. La norma dispone l’iscrizione in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio di appartenenza dei soci.

Em. 47.1  Sposetti
L’emendamento stabilisce che gli atti catastali, sia urbani che rurali, debbano essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di agrotecnici. Inoltre, affinché vi sia una maggiore trasparenza delle informazioni, i professionisti sono tenuti a indicare e comunicare tutti i titoli formativi in possesso.

Em. 47.2 Sposetti, Em. 47.3 Mandelli
L’emendamento prevede, al fine di una maggiore trasparenza delle informazioni, che i professionisti siano tenuti a indicare e comunicare tutti i titoli formativi in possesso.

Em. 47.19 Barani
L’emendamento intende completare la riforma delle professioni sanitarie nella parte riguardante l’evoluzione degli attuali collegi in ordini, e prevede anche, l’istituzione di albi ed ordini per le professioni sprovviste.

Em. 47.0.1 Scalia, Em. 47.0.2  Valdinosi, Em. 47.0.3  Falanga, Em. 47.0.4  Aldo di Biagio, Em. 47.0.5  Pelino,  Em. 47.0.6  Castaldi
L’emendamento è volto a garantire una maggiore tutela ed efficacia del sistema concorrenziale in cui operano i liberi professionisti. Si intervenire modificando il codice penale con il fine di sanzionare maggiormente il fenomeno dell’abusivismo professionale.

Em. 47.0.7 Buemi
L’emendamento prevede disposizioni in materia di concorrenza in ambito forense. Nello specifico prevede la prenotazione a debito di contributi e bolli, mentre per altre spese prevede l’anticipo da parte dell’erario. Inoltre, l’emendamento intende anche estendere il regime di spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro, ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardante compensi o rimborsi derivanti dall’esercizio della libera professione.

Em. 47.0.8  Buemi
L’emendamento è volto a rimuovere i conflitti d’interessi ai vertici delle professioni ordinisitiche.

Em.  47.0.10 Fissore
L’emendamento prevede il versamento dei contributi previdenziali nelle casse di riferimento per tutti i professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali, i quali esercitano tale professione in forma societaria.

Em. 48.26 Mandelli, Em. 48.27 D’Ambrosio Lettieri, Em. 48.62 Bianconi, Em. 48.63 Scalia
Si prevede il versamento del 2% del fatturato annuo delle società di capitale e delle società di cooperative, titolari di farmacia privata, all’ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti).