Em. 16.25ย Puglia
Lโemendamento dispone che la contribuzione versata agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, รจ dovuta soltanto quando lโEnte abbia provveduto a dotarsi di un regolamento per lโelezione dei propri organi collegiali, al fine di garantire a ciascun singolo assicurato la possibilitร di poter presentare una propria lista. Inoltre, individua le coperture dellโonere derivante da tale disposizione.
Em. 16.26 Puglia
Lโemendamento dispone per i componenti dei consigli di amministrazione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, in virtรน della carica che rivestono, la non possibilitร di non percepire compensi o fruire di benefici di qualsiasi altra natura.
Em. 16.27 Puglia
Lโemendamento prevede che ogni ente di previdenza privatizzato provveda alla pubblicazione delle delibere degli organi di amministrazione attiva sul proprio sito internet, affinchรฉ si garantisca una maggiore trasparenza nella gestione.
Em. 16.28 Puglia
Lโemendamento dispone, per gli Enti di previdenza privatizzati, la pubblicazione sul proprio sito internetย dei compensi percepiti da ciascun componente del Consiglio di amministrazione.
Em. 16.0.1 Mucchetti
Lโemendamento, prevede inoltre, lโesclusione dei professionisti dalla forma di previdenza โIntegrataInpsโ.
Em. 16.0.3 Bonfisco
Lโemendamento prevede disposizioni circa la liberalizzazione della scelta contributiva dei professionisti. Nello specifico si evidenzia:
–ย la facoltร di scelta dellโente previdenziale cui versare i contributi.
–ย le modalitร e le tempistiche di iscrizione
–ย il procedimento sanzionatorio in caso di mancata iscrizione, o mancato versamento dei contributi con conseguente cancellazione dallโalbo dei professionisti in casi particolarmente gravi.
Em. 41.1 De Petris
Lโemendamento รจ volto a disciplinare le societร tra avvocati affinchรฉ vi sia una maggiore concorrenza nellโambito della professione forense. Inoltre, stabilisce i principi e i criteri direttivi a cui devono attenersi le societร tra avvocati.
Em. 41.2ย Susta
Lโemendamento include tra le attivitร di competenza degli avvocati, riconducibili ad assistenza giuridica in generale, anche il monitoraggio legislativo.
Em. 41.3 Susta
Lโemendamento prevede lโobbligo per lโavvocato di astenersi dallo svolgimento delle attivitร di sua competenza, nei casi in cui queste determinino conflitti di interesse con altri incarichi, o con tutte le altre attivitร di lavoro autonomo incompatibili con la professione di avvocato stessa.
Em. 41.4 Buccarella
Lโemendamento dispone che lโesercizio della professione forense possa essere esercitato solo da un avvocato individuale o che partecipi ad associazioni tra avvocati. Inoltre, la norma prevede la costituzioni di societร multidisciplinari, a cui possono appartenere oltre che gli iscritti allโalbo forense, anche i liberi professionisti appartenenti alle categorie individuati appositamente con regolamento del Ministro della Giustizia. Infine, stabilisce lโobbligo per lโavvocato di essere associato ad una sola associazione di avvocati e ad un massimo di tre societร multidisciplinari.
Em. 41.5 Buccarella
Lโemendamento prevede disposizioni circa lโesercizio della professione forense in forma societaria, prevedendone principi e criteri direttivi.
Em. 41.6ย Buccarella, Em. 41.30 Susta
Lโemendamento abroga la disposizione relativa ai patti conย iย qualiย l’avvocatoย percepiscaย come compenso in tutto oย inย parteย unaย quotaย delย beneย oggettoย della prestazione o della ragione litigiosa.
Em. 41.7 Buccarella
Lโemendamento stabilisce la non applicazione delle disposizioni circa lโincompatibilitร con la professione di avvocato, quando questo esercita la professione in forma societaria.
Em. 41.8 Buccarella
Lโemendamento prevede lโobbligo in capo allโavvocato di associarsi ad una sola associazione e a non piรน di tre associazioni multidisciplinari.
Em. 41.9 Buccarella, Em. 41.10 Cucca
Lโemendamento prevede per i soci che apportano almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto, lโiscrizione allโalbo dei professionisti, pena lo scioglimento e la cancellazione dallโalbo della societร stessa.
Em. 41.11 Astorre
Lโemendamento prevede che la maggioranza dei membri che compongono lโorgano di gestione delle societร tra avvocati debba essere costituito daย soci avvocati.
Em. 41.12 Astorre
Lโemendamento dispone, nellโambito delle societร di avvocati, che dellโorgano di gestione non possa far parte il socio per finalitร di investimento. Inoltre, stabilisce la partecipazione di tale socio solo quando sia in possesso di requisiti di onorabilitร , non abbia riportato condanne e non sia stato cancellato dallโalbo dei professionisti per motivi disciplinari.
Em.ย 41.13 Schifani
Lโemendamento prevede che i soci professionisti possano rivestire la carica di amministratori allโinterno delle societร tra avvocati.
Em. 41.14 Astorre
Lโemendamento vieta partecipazione degli avvocati in altre societร che svolgono la medesima attivitร della societร in cui decidono di far parte. Inoltre, stabilisce che lโincarico professionale debba essere svolto solo da soci professionisti.
Em. 41.15 Buccarelli
Lโemendamento prevede la costituzione di societร multidisciplinari con la partecipazione oltre che degli iscritti allโalbo forense, anche di altri liberi professionisti appartenenti alle categorie previste con regolamento del Ministro di giustizia. Infine, prevede che tali societร non possano esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva allโavvocato.
Em. 41.16 Castaldi
Lโemendamento prevede il divieto per le societร tra professionisti di trarre affari che riguardino, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, il socio di capitale o altre societร controllate o collegate.
Em. 41.17 Fornaro
Lโemendamento dispone che la societร tra avvocati costituita anche da soci non professionisti non possa svolgere attivitร a favore di questo.
Em. 41.18 Susta
Lโemendamento prevede che lโesercizio della professione forense in forma societaria possa essere svolta anche da professionisti esterni o della medesima societร .
Em. 41.19 Buccarella
Lโemendamento dispone il divieto per la societร di assumere incarichi che determinino conflitti di interesse.
Em. 41.20 Susta
Lโemendamento prevede, nellโambito dellโesercizio della professione forense in forma societaria, lโadozione di un regolamento per la disciplina dei profili fiscali e previdenziali, con particolare riferimento agli adempimenti nei confronti delle casse professionali.
Em. 41.21 Cucca, Em. 41.22 Perrone
Lโemendamento prevede allโinterno del regolamento delle societร di avvocati,ย la predisposizione di un modello statutario.
Em. 41.23 Astorre
Lโemendamento elimina, nellโambito della pubblicitร e di tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualsiasi mezzo, il riferimento di queste alla comparazione con altri professionisti.
Em. 41.24 Astorre, Em. 41.25 Mandelli, Em. 41.26 Torrisi
Lโemendamento intende mantenere, la richiesta facoltativa del cliente della comunicazione dellaย prevedibile misura delย costoย dellaย prestazione.
Em. 41.27 Mandelli, Em. 41.28 Torrisi
Lโemendamento dispone lโintroduzione del preventivo obbligatorio da parte dellโavvocato e allo stesso tempo ne stabilisce il carattere di massima, e il non vincolo del medesimo ad eventuali variazioni di costo.
Em. 41.29 Astorre
Lโemendamento nella prima parte riprende quanto detto negli emendamenti subito sopra evidenziati, ed inoltre, sopprime la disposizione relativa al ricorso al consiglio dellโordine in caso di mancata conciliazione tra avvocato e cliente.
Em. 41.31 Susta
Lโemendamento prevede che presso ciascun consiglio dell’ordineย sianoย istituitiย eย tenuti aggiornati gliย elenchiย speciali, oltre che degliย avvocatiย dipendentiย daย enti pubblici, anche di enti privati, e quelli di associazioni di categoria, aziende e societร , comprese quelle di avvocati. Inoltre, derogando alla normativa vigente, dispone che sia ammessa lโiscrizione ad altra forma di previdenza, alternativa alla Cassa nazionale di previdenza forense, solo nel caso di esercizio della professione medesima alle dipendenze diย enti privati, e di associazioni di categoria, aziende e societร .
Em. 41.32 Susta
Lโemendamento in deroga alla normativa vigente, ammette lโiscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attivitร di lavoro autonomo e non rientranti nellโesercizio della pratica forense.
Em. 41.33 Susta
Lโemendamento in deroga alla normativa vigente, ammette lโiscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attivitร di lavoro subordinato a tempo parziale e non rientranti nellโesercizio della pratica forense.
Em. 41.34 Susta
Lโemendamento dispone lโincompatibilitร con la professione di avvocato con qualsiasi attivitร di lavoroย subordinatoย ancheย seย con orario di lavoro limitato, mantenendo ferma la disciplina che specificiย settoriย delย diritto.
Em. 41.35 Susta
Lโemendamento include tra le attivitร di competenza degli avvocati, riconducibili ad assistenza giuridica in generale, anche il monitoraggio legislativo. Inoltre dispone, in deroga alla normativa vigente, lโiscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attivitร di lavoro compatibile con lโesercizio della pratica forense.
Em. 41.36 Susta, Em. 41.37 Susta
Lโemendamento prevede anche per gli avvocati di enti privati, di associazioni di categoria, aziende e societร , comprese quelle di avvocati, che la Cassa nazionaleย diย previdenzaย eย assistenzaย forense,ย con proprio regolamento, determini:ย i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali; eventuali condizioni temporanee di esenzioneย oย diย diminuzioneย dei contributi perย soggettiย inย particolariย condizioni;ย eventuale applicazione del regime contributivo.
Em. 41.38 Buccarella
Lโemendamento prevede che per lโiscrizione allโalbo speciale dei patrocini non occorra piรน il superamento dellโesame come previsto dalla normativa vigente, ma occorre solo lโiscrizione in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni.
Em. 41.39 Buccarella
Lโemendamento dispone che sono eleggibili al CNF gli avvocati iscritti allโalbo da almeno 8 anni.
Em. 41.40 Mandelli
Lโemendamento intende modificare la possibilitร di attribuire anche ai dirigenti dellโavvocatura civica incarichi dirigenziali senza alcun vincolo di esclusivitร , in quanto ciรฒ pregiudicherebbe il buon andamento e lโefficienza delle pubbliche amministrazioni interessate.
Em. 41.0.1. Fabbri
Prevede disposizioni circa la disciplina dei redditi percepiti dai professionisti delle societร di professionisti.
Em. 41.0.2. Puglia
Prevede disposizioni in merito ai contratti di agenzia e dunque la relativa retribuzione spettante allโagente.
Em. 41.0.3 De Petris
Lโemendamento prevede in materia di rappresentanza ed assistenza dei contribuenti, lโinclusione tra i soggetti in capo ai quali lโautentificazione della procura speciale non รจ necessaria,ย anche a soggetti appartenenti alle associazioni professionali.
Em. 41.0.4 De Petris
Amplia il diritto dโiscrizione allโalbo anche per coloro che hanno svolto attivitร nellโambito dellโarea tecnica.
Em. 42.1 Buccarelli
Sopprime le disposizioni in merito ai posti dei notai che si rendono vacanti, eliminando dunque il ricorso al trasferimento dei notai in esercizio.
Em. 42.2. Castaldi
Lโemendamento stabilisce che il notaio, a cadenza semestrale, debba depositare al Consiglio notarile presso il quale รจ iscritto il rendiconto da cui risulti lโesatto pagamento delle imposte.
Em. 42.3 Scalia, Em 42.4 Ricchiuti, Em. 42.5 Barani, Em. 42.6 Margiotta, Em. 42.7 Galiberti, Em. 42.8 Mandelli, Em. 42.9 Finocchiaro
Lโemendamento prevede disposizioni circa la geografia del distretto notarile. Nello specifico si prevede affianco alla determinazione del numero e lโattribuzione delle sedi notarili, un criterio oggettivo, legato al concreto svolgimento del servizio notarile nei singoli contesti territoriali.
Em. 42.10 De Petris, Em. 42.11 Crimi
Lโemendamento nella determinazione della geografia del distretto notarile, intende tener conto anche dellโandamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai.
Em. 42.12 Castaldi
Lโemendamento nella determinazione della geografia del distretto notarile prevede una diminuzione da 5.000 abitanti a 3.500 abitanti.
Em 42.13 Finocchiaro, Em. 42.14 Marino Mauro Maria
Lโemendamento dispone, salvo che per i giorni di assistenza personale presso la propria sede, la possibilitร dei notaio di potersi recare su tutto il territorio nazionale, altresรฌ nelle sede di rappresentanza diplomatica e consolare.
Em. 42.15 Susta, Em. 42.16 Finocchiaro
Lโemendamento prevede che il notaio possa esercitare le sue funzioni su tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti per lโesercizio del suo ministero nel territorio assegnatogli.
Em. 42.17 Valdinosi, Em. 42.18 Lucidi
Lโemendamento esclude che il notaio si possa recare nelle sedi di rappresentanza diplomatica e consolari della Repubblica italiana.
Em. 42.19 Finocchiaro, Em. 42.20 Crimi, Em. 42.21 Mandelli, Em. 42.22 Scalia, Em. 42.23 Ricchiuti, Em. 42.24 De PETRIS, Em. 42.25 Barani, Em 42.26 Margiotta, Em. 42.27 Galiberti
Lโemendamento dispone che il notaio si possa recare nelle sedi di rappresentanza diplomatica e consolari della Repubblica italiana, previo accreditamento delle rispettive autoritร .
Em. 42.28 Zeller
Lโemendamento prevede che i criteri della conoscenza della lingua italiana e tedesca siano rispettati anche nel caso di dotazioni e ristrutturazioni organiche.
Em. 42.0.1 Susta
Lโemendamento prevede disposizioni circa la semplificazione del passaggio di proprietร dei beni immobili. Stabilisce nello specifico, le imposte di bollo, le visure catastali ed ipotecarie, nonchรฉย lโobbligo di registrazione degli atti aventi ad oggetto la cessazione o la donazione, degli atti autenticati dagli avvocati.
Em. 43.1ย Lucidi
Sopprime lโarticolo del relativo alla semplificazione delle procedure ereditarie.
Em. 43.2 Fravezzi
Lโemendamento stabilisce nelle Province autonome di Trento e Bolzano che il certificato di ereditร e quello successorio europeo, siano rilasciati dal tribunale territoriale.
Em. 43.3 Lucidi
Lโemendamento dispone che per il rilascio degli estratti e dei certificati non siano previsti onorari notarili. Inoltre, stabilisce che il Consiglio nazionale notarile vigili sulla corretta applicazione della norma sopra evidenziata, e pubblichi ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.
Em. 43.4 Caliendo
Lโemendamento prevede disposizioni in merito agli atti pubblici e alle scritture private che hanno per oggetto la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati giร esistenti.
Em. 43.0.1 Mandelli, Em. 43.0.2 De Petris, Em. 43.0.3 Barani, Em. 43.0.4 Ricchiuti, Em. 43.0.5 Scalia, Em.ย 43.0.6 Galimberti, Em.ย 43.0.7 Margiotta
Lโemendamento devolve al notaio, in materia di beni ereditari, la valutazione della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il compimento di atti da parte degli incapaci. Tale proposta รจ finalizzata a semplificare lโattuale sistema autorizzatorio, deflazionando lโattuale carico giudiziario.
Em. 43.0.8 Barani, Em. 43.0.9 Mandelli, Em. 43.0.10 Scalia, Em. 43.0.11 Ricchiuti, Em. 43.0.12 Margiotta
Lโemendamento prevede disposizioni circa lโistituzione del registro delle amministrazioni di sostegno, tenuto dal Consiglio Nazionale del notariato. Nello specifico, la norma dispone che siano inseriti:
–ย data ed estremi essenziali del provvedimento
–ย le complete generalitร della persona beneficiaria
–ย le complete generalitร dellโamministratore di sostegno
–ย la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispongono la revoca o la chiusura dellโamministrazione di sostegno.
Em. 46.4 Lanzillotta
Lโemendamento dispone una delega al Governo in materia di professioni, volta principalmente a riorganizzare e ad armonizzare il sistema normativo, fiscale e contributivo-previdenziale, nonchรฉ a favorire le scelte aggregative dei professionisti.
Nello specifico, si evidenziano gli aspetti piรน rilevanti su cui decreti legislativi dovranno intervenire, vale a dire:
–ย riconoscimento della natura di attivitร professionale svolta in tutte le sue forme
–ย definizione di un trattamento fiscale, contributivo e previdenziale uniforme per tutte le forme associative e societarie.
–ย previsione dellโattribuzione del contributo integrativo relativo alla quota del Socio di Capitale a favore delle Casse dei Liberi Professionisti.
–ย previsione a capo delle Societร di Capitali di un contributo di solidarietร da versare alle rispettive Casse dei Liberi Professionisti.
–ย accertamento della contribuzione presso le relative Casse dei liberi Professionisti, affinchรฉ sia consentire una omogeneitร concorrenziale e continuitร contributiva.
–ย Riconoscimento ai professionisti della possibilitร di consentire la costituzione di: reti esercenti la professione; consorzi stabili professionali; consorzi misti; associazioni temporanee professionali.
Em. 46.10 Barani, Em. 46.11 Bianconi, Em. 46.12 Mandelli, Em. 46.13 Aldo di Biagio, Em. 46.14 Molinari, Em. 46.15 Scalia, Em. 46.16 Santini, Em. 46.17 Scalia, Em. 46.18 Barani
Lโemendamento รจ volto a riordinare la disciplina riguardante le Societร tra professionisti. Nello specifico รจ volto a:
–ย confermareย la presenza nelle soglie massime di soci non professionisti, tecnici o di capitale
–ย prevedere la costituzione di societร multidisciplinari
–ย confermare garanzia di controllo della governance da parte dei soci
–ย divieto di patti volti a distribuire utili
–ย eliminazione del limite di appartenenza ad una sola societร tra professionisti.
–ย definizione del regime fiscale e contributivo dei redditi dei soci
–ย estensione della presente disciplina alla professione forense.
Em. 46.19 Di Biagio
Lโemendamento prevede, anche ai fini IRAP, lโapplicazione anche per le societร tra professionisti, dello stesso regime fiscale previsto per le associazioni senza personalitร giuridica costituite tra persone fisiche per lโesercizio in forma associata di arti e professioni. Infine, dispone la predisposizione di un regolamento che disciplini la qualificazione del reddito delle predette societร .
Em. 46.20 Collina
Lโemendamento prevede disposizioni circa i redditi prodotti dalle societร di professionisti.
Em. 46.21 Mandelli, Em. 46.22 Lanzillotta
Lโemendamento รจ volto a garantire lโeffettiva concorrenzialitร tra soggetti che svolgono attivitร in ambito professionale, attraverso lโeliminazione di qualsiasi forma di disparitร di trattamento, anche di natura fiscale e contributivo-previdenziale. Le stesse societร sono tenute al versamento di un contributo di solidarietร presso le rispettive Casse dei liberi professionisti. Infine, la contribuzione previdenziale รจ accentrata pressoย le Casse di previdenza dei liberi professionisti.
Em. 46.23 Mandelli, Em. 46.24 Astorre, Em. 46.25 Astorre
Lโemendamento รจ volto a garantire lโeffettiva concorrenzialitร tra soggetti che svolgono attivitร in ambito professionale, attraverso lโeliminazione di qualsiasi forma di disparitร di trattamento, anche di natura fiscale e contributivo-previdenziale. La norma intende promuovere e favorire le forme di aggregazione tra liberi professionisti, altresรฌ favorire la possibilitร di partecipare a reti miste con altre imprese, e la costruzione di associazioni tra professionisti.
Em. 46.26 Castaldi, Em. 46.27 Falanga, Em. 46.28 Scalia, Em. 46.29 Mandelli, Em. 46.30 Aldo di Biagio, Em. 46.31 Valdinosi
Lโemendamento รจ volto a frenare lโesercizio abusivo della professione. Nello specifico prevede lโiscrizione, per i soci di societร operanti nel settore odontoiatrico, con almeno due terzi del capitale sociale e del diritto di voto, allโalbo degli odontoiatri. Inoltre, non รจ concessa autorizzazione per lโesercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari che non abbiano i titoli abilitanti allโesercizio.
Em. 46.0.1. De Petris
Lโemendamento dispone per le societร tra professionisti anche ai fini dellโimposta regionale Irap, lโapplicazione dei regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate. Tuttavia, derogando alle disposizioni in precedenza citate, in fase di costituzione le societร possono optare per il regime fiscale delle associazioniย senza personalitร giuridiche costituite tra persone fisiche per lโesercizio in forma associata di arti e professioni.
Emend. 46.0.2 – De Petris
Lโemendamento interviene modificando lโambito riguardante le societร tra professionisti multidisciplinari. La norma dispone lโiscrizione in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso lโordine o il collegio di appartenenza dei soci.
Em. 47.1ย Sposetti
Lโemendamento stabilisce che gli atti catastali, sia urbani che rurali, debbano essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di agrotecnici. Inoltre, affinchรฉ vi sia una maggiore trasparenza delle informazioni, i professionisti sono tenuti a indicare e comunicare tutti i titoli formativi in possesso.
Em. 47.2 Sposetti, Em. 47.3 Mandelli
Lโemendamento prevede, al fine di una maggiore trasparenza delle informazioni, che i professionisti siano tenuti a indicare e comunicare tutti i titoli formativi in possesso.
Em. 47.19 Barani
Lโemendamento intende completare la riforma delle professioni sanitarie nella parte riguardante lโevoluzione degli attuali collegi in ordini, e prevede anche, lโistituzione di albi ed ordini per le professioni sprovviste.
Em. 47.0.1 Scalia, Em. 47.0.2ย Valdinosi, Em. 47.0.3ย Falanga, Em. 47.0.4ย Aldo di Biagio, Em. 47.0.5ย Pelino,ย Em. 47.0.6ย Castaldi
Lโemendamento รจ volto a garantire una maggiore tutela ed efficacia del sistema concorrenziale in cui operano i liberi professionisti. Si intervenire modificando il codice penale con il fine di sanzionare maggiormente il fenomeno dellโabusivismo professionale.
Em. 47.0.7 Buemi
Lโemendamento prevede disposizioni in materia di concorrenza in ambito forense. Nello specifico prevede la prenotazione a debito di contributi e bolli, mentre per altre spese prevede lโanticipo da parte dellโerario. Inoltre, lโemendamento intende anche estendere il regime di spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro, ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardante compensi o rimborsi derivanti dallโesercizio della libera professione.
Em. 47.0.8ย Buemi
Lโemendamento รจ volto a rimuovere i conflitti dโinteressi ai vertici delle professioni ordinisitiche.
Em.ย 47.0.10 Fissore
Lโemendamento prevede il versamento dei contributi previdenziali nelle casse di riferimento per tutti i professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali, i quali esercitano tale professione in forma societaria.
Em. 48.26 Mandelli, Em. 48.27 DโAmbrosio Lettieri, Em. 48.62 Bianconi, Em. 48.63 Scalia
Si prevede il versamento del 2% del fatturato annuo delle societร di capitale e delle societร di cooperative, titolari di farmacia privata, allโENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti).




