“Il 14 novembre scorso, ilย Ministero dell’economia e delle finanze ย ha pubblicato sul proprio sito una bozza di Schema di regolamento cheย “pone l’attenzione” sugli investimenti o meglio sui limiti degli investimenti ย delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, i conflitti di interessi e l’obbligo di avvalersi di un soggetto depositario. Oltre allo Schema di decreto, il MEF ha reso disponibile anche una relazione accompagnatoriaย per spiegare ย le scelte regolamentari fin qui operate dal Ministero”. Questa la cronaca riportata da Il ole 24 ore datata 5 dicembre 2014.
Una bozza che รจ ancora tale anche se, sembra, sia in dirittura di arrivo. Ad Oggi รจ ferma presso la Corte dei Conti. Ripercorriamo, allora, prima dell’approvazione,ย in sintesi cosa prevede.
Cominciamo dai limiti, contenuti nell’articolo 9. Gli Enti investono le proprie disponibilitร complessive in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. Lโinvestimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi (FIA), compresi i fondi chiusi, รจ mantenuto a livelli prudenziali, รจ complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento del totale delle disponibilitร complessive dellโEnte ed รจ adeguatamente motivato in relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di investimento che intende adottare. Gli OICVM e i depositi bancari si considerano strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. Gli OICR diversi dagli OICVM sono considerati strumenti finanziari negoziati in mercati non regolamentati.ย Gli Enti, tenuto conto anche dellโesposizione realizzata tramite derivati, non investono piรน del 5 per cento delle loro disponibilitร complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non piรน del 10 per cento in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo. Gli investimenti diretti in beni immobili e diritti reali immobiliari devono essere contenuti entro il limite del 20 per cento del patrimonio dellโEnte. Gli Enti non possono investire le disponibilitร in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa societร , per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societร medesima se quotata, ovvero al 10 per cento se non quotata, nรฉ comunque, in azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla societร emittente.
E veniamo a cosa possono invece fare le Casse: questeย possono concedere prestiti solo se strettamente connessi allโattivitร istituzionale dellโEnte come prevista nello statuto; assumere prestiti solo a fini di liquiditร e su base temporanea; prestare garanzie in favore di terzi solo per finalitร strettamente connesse allโattivitร di investimento delle risorse dellโEnte. Inoltre lโinvestimento in OICR รจ consentito a condizione che sia adeguatamente motivato in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali e a quelle della politica di investimento che lโEnte intende adottare e risponda a criteri di efficienza ed efficacia, anche sotto il profilo dei costi; la politica di investimento degli OICR sia compatibile con quella dellโEnte; lโinvestimento in OICR non generi, neanche indirettamente, una concentrazione del rischio incompatibile con i parametri definiti dallโEnte; lโEnte sia in grado di monitorare il rischio relativo a ciascun OICR al fine di garantire il rispetto dei principi e criteri stabiliti nel presente decreto per il portafoglio nel suo complesso.
E veniamo ai conflitti d’interesse. Il comma 3 dell’articolo 11 afferma che “Sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti interni allโEnte, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto dellโEnte” mentre nelย comma 4 si legge “Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. II documento, e ogni sua modifica, รจ trasmesso ai Ministeri vigilanti e alla COVIP entro venti giorni dalla relativa approvazione. Entro lo stesso termine, lโEnte provvede alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet”. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, (comma 5)ย nel caso concreto, a escludere che il conflitto di interesse possa recare pregiudizio agli iscritti o ai beneficiari, tale circostanza รจ adeguatamente valutata, nellโottica della tutela degli iscritti e dei beneficiari, dallโorgano di amministrazione e comunicata tempestivamente ai Ministeri vigilanti e alla COVIP.
Ed infine, facendo un passo indietro, prendiamo in esame quella che viene anche definita “banca depositaria” ossia articolo 10 “Le risorse degli Enti gestite direttamente, compatibilmente con la tipologia di investimento, o affidate in gestione sono depositate presso un depositario, distinto dal gestore ove presente, che abbia i requisiti di cui allโarticolo 38 del TUF. Per lโindividuazione del depositario gli Enti adottano un processo di selezione basato sui criteri di cui allโart. 4, comma 1 del presente decreto. Il depositario esegue le istruzioni impartite dallโEnte o dal soggetto gestore del patrimonio dellโEnte, ove presente, se non siano contrarie alla legge, allo statuto dellโEnte stesso e ai criteri stabiliti nel presente decreto.ย Lโorgano di amministrazione e lโorgano di controllo del depositario riferiscono senza ritardo ai Ministeri vigilanti e alla COVIP sulle irregolaritร riscontrate nella gestione degli Enti”.




