Se il professionista ha un solo collaboratore, vedi segretaria, puรฒ usufruire della esenzione Irap. A stabilirlo una sentenza della Cassazione la n. 9451/2016 . Ma facciamo un passo indietro.
A riconoscere al professionista il diritto al rimborso dellโIRAP versata per gli anni dal 2000 al 2004, rigettando lโappello dellโAgenzia delle Entrate, era stata una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, avendo rilevato che nello svolgimento dellโattivitร professionale il contribuente si avvaleva โsolo di un lavoratore dipendente con mansioni di segretario e di beni strumentali minimiโ. Questa presenza minimale di strumenti e di collaborazione non costituiva, secondo la Commissione, autonoma organizzazione ai sensi dellโart. 2 del D.Lgs. n. 446/97.Un requisito che non sempre รจ semplice capirlo, e allora proviamo ad elencare, grazie alle informazioni contenute in alcuni siti di โespertiโ quali sono i confini entro i quali muoversi.
In generale il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
- รจ responsabile dellโorganizzazione;
- non รจ inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilitร ย e interessi altrui;
- impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lโesercizio dellโattivitร ย in assenza di organizzazione o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno fornito una serie di precedenti giurisprudenziali relativi al concetto di autonoma organizzazione:
- โorganizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacitร produttiva del contribuenteโ e non, quindi, โun mero ausilio della attivitร personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dalla applicazione dellโIRAPโ (sentenza 3672/07);
- โun apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dallโaggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altruiโ (sentenza 3673/07);
- โun contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dallโimpiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi lโattivitร intellettuale del singoloโ vale a dire, una โstruttura riferibile alla combinazione di fattori produttivi, funzionale allโattivitร del titolareโ (sentenza 3675/07);
- โuno o piรน elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dellโinteressato, potenziandone le possibilitร ยป, quindi un qualcosa in piรน (quid pluris) che ยซsia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionistaโ (sentenza 3676/07);
- โuna struttura organizzativa โesternaโ del lavoro autonomo e cioรจ quel complesso di fattori dei quali il professionista si avvale e che per numero ed importanza sono suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla mera attivitร intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-howโ (sentenza 3678/07).
Lโultima sentenza della Cassazione, (in allegato), respingendo il ricorso presentato dallโAgenzia delle Entrate, ha richiamato il principio secondo il quale โ perchรฉ vi sia autonoma organizzazione, le attivitร esercitate dal collaboratore non occasionale devono fornire un apporto significativo e devono combinarsi con quello che รจ il proprium della specifica professionalitร espressa nellโattivitร esercitata. Si tratta nello specifico di mansioni professionali in grado di potenziare lโattivitร del contribuente e non di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino allโattivitร svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, genericoโ.




