Home Tutti gli articoli Esenzione Irap per il professionista. Cassazione dixit

Esenzione Irap per il professionista. Cassazione dixit

Se il professionista ha un solo collaboratore, vedi segretaria, puรฒ usufruire della esenzione Irap. A stabilirlo una sentenza della Cassazione la n. 9451/2016 . Ma facciamo un passo indietro.

A riconoscere al professionista il diritto al rimborso dellโ€™IRAP versata per gli anni dal 2000 al 2004, rigettando lโ€™appello dellโ€™Agenzia delle Entrate, era stata una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, avendo rilevato che nello svolgimento dellโ€™attivitร  professionale il contribuente si avvaleva โ€œsolo di un lavoratore dipendente con mansioni di segretario e di beni strumentali minimiโ€. Questa presenza minimale di strumenti e di collaborazione non costituiva, secondo la Commissione, autonoma organizzazione ai sensi dellโ€™art. 2 del D.Lgs. n. 446/97.Un requisito che non sempre รจ semplice capirlo, e allora proviamo ad elencare, grazie alle informazioni contenute in alcuni siti di โ€œespertiโ€ quali sono i confini entro i quali muoversi.

In generale il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

  • รจ responsabile dellโ€™organizzazione;
  • non รจ inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilitร ย e interessi altrui;
  • impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lโ€™esercizio dellโ€™attivitร ย  in assenza di organizzazione o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.

Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno fornito una serie di precedenti giurisprudenziali relativi al concetto di autonoma organizzazione:

  • โ€œorganizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacitร  produttiva del contribuenteโ€ e non, quindi, โ€œun mero ausilio della attivitร  personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dalla applicazione dellโ€™IRAPโ€ (sentenza 3672/07);
  • โ€œun apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dallโ€™aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altruiโ€ (sentenza 3673/07);
  • โ€œun contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dallโ€™impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi lโ€™attivitร  intellettuale del singoloโ€ vale a dire, una โ€œstruttura riferibile alla combinazione di fattori produttivi, funzionale allโ€™attivitร  del titolareโ€ (sentenza 3675/07);
  • โ€œuno o piรน elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dellโ€™interessato, potenziandone le possibilitร ยป, quindi un qualcosa in piรน (quid pluris) che ยซsia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionistaโ€ (sentenza 3676/07);
  • โ€œuna struttura organizzativa โ€œesternaโ€ del lavoro autonomo e cioรจ quel complesso di fattori dei quali il professionista si avvale e che per numero ed importanza sono suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla mera attivitร  intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-howโ€ (sentenza 3678/07).

 

Lโ€™ultima sentenza della Cassazione, (in allegato), respingendo il ricorso presentato dallโ€™Agenzia delle Entrate, ha richiamato il principio secondo il quale โ€œ perchรฉ vi sia autonoma organizzazione, le attivitร  esercitate dal collaboratore non occasionale devono fornire un apporto significativo e devono combinarsi con quello che รจ il proprium della specifica professionalitร  espressa nellโ€™attivitร  esercitata. Si tratta nello specifico di mansioni professionali in grado di potenziare lโ€™attivitร  del contribuente e non di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino allโ€™attivitร  svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, genericoโ€.

 

Previous articleSistema Casse. Ecco lo studio presentato a Napoli dalla Covip
Next articleDalla Ue medici in missione. Direzione Angola