Cipag. Deducibilità contributo integrativo minimo. Agenzia delle Entrate chiarisce

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L’Agenzia delle Entrate ha confermato, anche per i geometri, la deduzione del contributo integrativo minimo – che altrimenti rimarrebbe in capo al geometra senza alcuna possibilità di recupero sul cliente (c.d. esercizio del diritto di rivalsa) – nelle ipotesi in cui il volume d’affari annuo sia limitato o pari a zero.
Resta esclusa, invece, la deducibilità del contributo integrativo richiesto dalla Cassa a seguito di accertamento fiscale in cui viene rettificato in aumento il volume d’affari IVA.
Queste le conclusioni contenute nella risposta n. 954-25/2017 fornita dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 31 gennaio all’istanza di consulenza giuridica presentata dalla CIPAG.

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