Con nota del 6 settembre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dellโEconomia edelle Finanze, ha approvato le modifiche allโart. 12 del Regolamento di Previdenza, in tema di rateizzazione.
โLe modifiche introdotte, pensate e fortemente volute dallโEnte per far fronte alle frequenti richieste da parte dei professionisti iscritti di innalzare il numero massimo delle rate concedibili, soprattutto nei casi in cui il debito contributivo accumulato risulti particolarmente ingente e, di conseguenza, lโimporto della singola rata anche molto elevato โ dichiara il Presidente ENPAPI Mario Schiavon – mirano ad ampliare i parametri di accesso alla rateizzazione e ad agevolare la regolarizzazione dei debiti contributivi dovuti dagli iscritti mediante la concessione di una maggiore
dilazione nei pagamenti, tenendo contestualmente conto di temporanee situazioni di difficoltร economica. L’Ente, fermo il dovere di agire per favorire la regolarizzazione della posizione contributiva, non poteva rimanere insensibile di fronte alle richieste avanzate dagli iscritti che manifestino delle difficoltร soggettive od oggettive, soprattutto qualora lโimporto complessivo del debito accumulato sia particolarmente ingente, anche tenuto conto delle condizioni reddituali dellโiscrittoโ.
I Ministeri vigilanti, avendo ben compreso lโintento agevolativo cui la modifica tende, hanno approvato le nuove regole per lโaccesso alla rateizzazione, ed in particolare: la riduzione da 2.000 euro a 1.000 euro della soglia di importo minimo rateizzabile – con contestuale incremento, da 48 a 72, del numero massimo di rate mensili previste nel piano di dilazione – nonchรฉ la possibilitร di rateizzazione in 120 rate mensili se lโimporto della rata supera del 20% il reddito mensile del nucleo familiare, attestato da certificazione ISEE. Il Consiglio di Amministrazione, con successiva
deliberazione, potrร anche prevedere la possibilitร di ottenere una proroga della rateizzazione nel caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltร economica verificatosi successivamente alla concessione della rateizzazione, a condizione che lโassicurato non sia decaduto dal beneficio della rateizzazione, e potrร prevedere delle ulteriori cause di esclusione dal beneficio della dilazione.
Il tasso di interesse applicato sullโimporto rateizzato sarร stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in modo da garantire, in ogni caso, il pieno recupero della capitalizzazione riconosciuta ai contributi versati indipendentemente dalla modalitร di versamento, mentre rimangono per il resto inalterate le altre condizioni della rateizzazione attualmente applicate.
Alla piena e completa attuazione alle nuove regole verrร dato seguito dalla pubblicazione dellโapprovazione ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale.
โLโapprovazione delle modifiche regolamentari sul tema della rateizzazione โ commenta il Presidente Mario Schiavon โ sottolineano, ancora una volta, il continuo impegno profuso dagli Organi collegiali nel porre al centro delle proprie azioni gli iscritti, al fine di migliorare i servizi erogati in favore del benessere della professioneโ.





