In attesa che il testo riceva il via libera definitivo dalla Camera, la nuova legge di Bilancio di previsione dello Stato per lโanno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 contiene alcuni comma che โtoccanoโ il Sistema AdEPP.
A farne le spese soprattutto lโInpgi, lโIstituto di previdenza dei giornalisti, che si vede costretta ad affrontare una nuova ondata di prepensionamenti. Il comma 498, infatti, dice โAl fine di sostenere lโaccesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti allโIstituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui allโarticolo 37,comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n.416, รจ autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per lโanno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui allโarticolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14. Lโonere annuale sostenuto dallโINPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata รจ rimborsato allโIstituto ai sensi dellโarticolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n.416 del 1981. Allโonere derivante dallโattuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e lโinnovazione dellโinformazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198โ.
Inoltre nel comma 499 si legge: Nellโarticolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.69, il comma 2 รจ sostituito dai seguenti: ยซ 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui allโarticolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di unโassunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di etร non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano giร in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro auto-nomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa. 2-bis. Lโinstaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto dโautore, con i giornalisti che abbiano optato per i tratta-menti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanzia-mento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con unโazienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale ยป.
Commi che arrivano nonostante lo stesso Istituto avesse chiesto, invece, di poter ampliare la platea degli iscritti e non dei pensionati. La crisi del mercato del lavoro, la mancanza di nuovi assunti, degli iscritti attivi, la continua perdita di posti di lavoro nellโeditoria, รจ e resta il punto critico dellโInpgi, non certo la gestione che ha saputo, in questi anni, garantire tutte le protezioni sociali ed economiche agli aderenti.
Il testo licenziato dal Senato contiene anche alcuni commi che riguardano la professione medica come ad esempio il 449 dove si specifica che โPer fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire lโespletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonchรฉ dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonchรฉ di ridurre il fenomeno delle liste dโattesa, รจ autorizzato un contributo pari ad euro 235.834.000 a valere sullโimporto fissato dallโarticolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, come rifinanziato da ultimo dallโarticolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n.145, nellโambito delle risorse non ancora ripartite alle regioniโ.
Il comma 470 affronta il tema dellโOsservatorio nazionale e degli Osservatori regionali, per i quali sono stati stanziati 3 milione di euro lโanno. โEโ istituita โ si legge nella norma – unโapposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dellโOsservatorio nazionale di cui allโarticolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dellโOsservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, รจ modificata in ยซOsservatorio nazionale perla formazione sanitaria specialisticaยป e la sua composizione รจ integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialisticaโ.
Altri 25 milioni di euro sia per il 2020 sia per il 2021, che arrivano a 26 dal 2022, sono, invece, i soldi stanziati โPer lโammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitariaโ (Comma 859).
Ed infine, sembra chiusa la vicenda spending review. Nel comma 601 si legge โLe disposizioni di cui ai commi da 588 a 613 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, per i quali resta in vigore lโarticolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n.205.





