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Coronavirus e privacy. Il Garante dixit

Il Garante della Privacy non ha dubbi: i datori di lavoro non possono raccogliere informazioni sulla presenza di sintomi da coronavirus dei propri dipendenti, nemmeno attraverso autodichiarazioni.

In pratica, specifica il Garante, โ€œla finalitร  di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificatoโ€. Quindi, dagli operatori sanitari e dal sistema attivato dalla protezione civile. Non dai datori di lavoro, o da qualunque altro soggetto.

โ€œLโ€™Ufficio sta ricevendo numerosi quesiti da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilitร  di raccogliere, allโ€™atto della registrazione di visitatori e utenti, – spiega il garante – informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio. Analogamente, datori di lavoro pubblici e privati ci hanno chiesto la possibilitร  di acquisire una โ€œautodichiarazioneโ€ da parte dei dipendenti in ordine allโ€™assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privataโ€.

Obblighi del lavoratore

Chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonchรฉ nei comuni individuati dalle piรน recenti disposizioni normative, deve comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base. Saranno le autoritร  sanitarie a procedere poi con gli accertamenti del caso e a prendere le necessarie misure, come ad esempio lโ€™isolamento fiduciario.

Il lavoratore ha lโ€™obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il datore di lavoro puรฒ invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalitร  di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati.

Il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico, nel caso in cui venga in contatto con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederร  a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

Obblighi del datore di lavoro

I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti piรน stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

Nel momento in cui un lavoratore segnali una situazione di pericolo per la salute nellโ€™ambiente di lavoro, il datore di lavoro deve comunicare agli organi preposti lโ€™eventuale variazione del rischio โ€œbiologicoโ€ derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente come, ad esempio, la possibilitร  di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori piรน esposti.

In generale, comunque, la regola รจ che il datore di lavoro in tutti i casi di pericolo contagio deve rivolgersi alle autoritร  sanitarie competenti, non prendere iniziative individuali di controllo sanitario o raccolta dati.

 

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