Bonus 600 euro. AdEPP chiede chiarimenti ai Ministri

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Con una lettera inviata il 31 marzo, l’Associazione degli enti di previdenza privati ha chiesto ai Ministri Catalfo, Lavoro, e Gualtieri, Mef, alcune indicazioni “in merito ai seguenti punti, contenuti nell’Art.44 del Decreto 18/2020, anche al fine di fornire informazioni corrette e prevenire fenomeni di contenzioso”.

Limitazioni attività

Il decreto prevede  che l’indennità è riconosciuta a coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro “la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. A nostro parere, il riferimento alla limitazione dell’attività in funzione dei “provvedimenti restrittivi” non può essere intesa solo a coloro cui è stato imposto di sospendere l’attività in ossequio alle precise indicazioni emanate dalle disposizioni governative o regionali; bensì il termine “limitata” è da intendersi quale mera compressione della attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.

“Ciò in quanto – spiega la lettera – per coloro che hanno un reddito compreso tra 35mila e  50.000 euro non viene richiesto come requisito di accesso che la “attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi“, bensì che “abbiano cessato o ridotto o sospeso” la attività. Ciò significa che – qualora ci fosse un’interpretazione difforme da quella proposta – quest’ultima platea di soggetti sarebbe paradossalmente avvantaggiata rispetto a coloro che hanno dichiarato un reddito inferiore. Inoltre appare chiaro che qualora un iscritto abbia un reddito esattamente pari a  35.000 euro ricada nella fattispecie disciplinata dalla lett. b) ossia “over” 35.000 euro.

I neo iscritti.

Con riferimento alle autodichiarazioni sui redditi, occorre precisare a quale reddito debbano fare riferimento: solo reddito professionale o complessivo. Teniamo in considerazione anche il reddito dei professionisti in regime forfettario? Con riferimento ai più giovani e più fragili, cioè ai professionisti “nati” nel 2019, appare altamente discriminatorio e non ragionevole non includerli nella misura di sostegno, poiché si rivelerebbero troppo giovani per essere visibili e quindi verrebbero ignorati.

Irregolarità contributiva

Dal dettato normativo, secondo lo schema in visione, gli iscritti, per accedere all’indennità, devono essere in regola con gli adempimenti contributivi previsti con riferimento all’anno 2019 e non rilevano eventuali irregolarità riferibili ad anni precedenti. Considerato che l’erogazione dell’indennità deve seguire l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte, in caso di irregolarità la domanda deve essere rigettata e l’iscritto dovrà, una volta regolarizzate le inadempienze contributive, necessariamente ripresentare una nuova istanza alla Cassa, la cui eventuale accettazione sarà necessariamente subordinata al nuovo ordine cronologico di arrivo dell’istanza, in condizione di regolarità dei requisiti di accesso.

I pensionati o futuri pensionati.

Considerato che l’iscritto alla Cassa non deve essere titolare di pensione, nel caso in cui al momento della presentazione della domanda, l’iscritto abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi ma non sia stato ancora assunto il provvedimento di attribuzione del diritto a pensione (in quanto, ad esempio, l’iscritto non ha presentato la relativa domanda), l’istanza di indennità va accolta.

E in ultimo, cosa succederà se le Casse supereranno il plafond, 200milioni di euro, visto che devono anticipare i fondi che poi saranno loro restituiti?