Mise. Pubblicato il bonus ricerca e sviluppo

1031

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto attuativo del MISE per il credito d’imposta per gli investimenti 4.0..

Come funziona e chi può accedere al bonus ricerca e sviluppo 2020?.

Si suddivide in tre specifici filoni. L’importo del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti 4.0 varia in base al settore di riferimento:

Il credito d’imposta ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico è pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro;

Il credito d’imposta innovazione prevede due diverse tipologie:

se le attività sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati è pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;

per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 l’incentivo è più vantaggioso ed è pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;

il credito di imposta design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale è pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Quando spetta il credito d’imposta del 12%

All’articolo 2 del decreto del MISE datato 26 maggio 2020 vengono definite le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ambito per il quale il bonus ricerca e sviluppo spetta per una percentuale pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Rientrano tra le spese ammissibili al credito d’imposta quelle sostenute dal 2020, anche per progetti avviati in anni precedenti, rientranti in una delle seguenti categorie:

ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici finalizzati ad acquisire nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;

ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;

sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti
o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.

Tali attività sono ammesse alla fruizione del credito d’imposta ricerca e sviluppo qualora perseguano un progresso o avanzamento delle conoscenze e capacità scientifiche o tecnologiche, e non solo nell’attività della singola impresa.

Bonus ricerca e sviluppo 2020, requisiti e definizione delle spese di innovazione tecnologica

L’articolo 3 del decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico riguarda le spese di ricerca e sviluppo per le attività di innovazione tecnologica, per le quali il credito d’imposta riconosciuto dal 2020 è pari al 6% o al 10%.

Rispettano i requisiti per l’ammissione al bonus R&S i lavori finalizzati alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.

Ad esempio, s’intendono come prodotti nuovi o significativamente migliorati i beni o servizi che si differenziano per caratteristiche tecniche, componenti, materiali, software, facilità d’impiego o semplificazione della procedura di utilizzo.

Per processi nuovi o migliorati si intendono invece metodi di produzione o distribuzione e logistica che comportano cambiamenti in tecnologie, impianti, macchinari o attrezzature, anche per migliorare la sicurezza dei soggetti coinvolti nei processi aziendali.

Nell’elenco delle spese ammesse al bonus ricerca e sviluppo 2020 rientrano esclusivamente i lavori svolti nelle fasi legate a progettazione, realizzazione o introduzione di nuove tecnologie, fino alle fasi di test o valutazione di prototipi ed installazioni pilota.

Non si considerano invece innovazioni tecnologiche:

  • i lavori svolti per migliorare o modificare prodotti o processi già in essere;
  • lavori svolti per risolvere problemi tecnici legati al funzionamento di professi di produzione o per eliminare difetti di fabbricazione;
  • lavori svolti per adeguare o personalizzare prodotti o processi dell’impresa su specifica richiesta del committente;
  • lavori svolti per il controllo di qualità, o lavori richiesti per l’adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Maggiorazione dal 6% al 10% per le attività di innovazione tecnologica: quando si applica

L’articolo 5 del decreto attuativo fornisce le indicazioni operative per l’applicazione della maggiorazione dal 6% al 10% del credito d’imposta riconosciuto, fermo restando il limite massimo di 1,5 milioni di euro.

La maggiorazione spetta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, ovvero i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore.

A titolo di esempio, il MISE riporta:

  • l’introduzione di soluzioni che consentono l’integrazione di componenti, moduli e sistemi che garantiscono un’interconnessione trasparente, sicura ed affidabile;
  • l’introduzione di soluzioni che migliorano la gestione operativa della produzione, con un’ottimale assegnazione dei lavori alle macchine;
  • l’integrazione con tecnologie digitali tra il sistema IT e le fasi del processo di produzione;
  • l’introduzione di soluzioni idonee per generare report di analisi.

Si tratta di un elenco variegato di esempi, per la cui analisi rimandiamo al testo del decreto attuativo fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Ai fini della maggiorazione del bonus ricerca e sviluppo sarà necessario fornire indicazioni di dettaglio sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica che si intendono perseguire o implementare.

Quando spetta il credito d’imposto per attività di design e innovazione estetica

L’articolo 4 del decreto attuativo sul bonus ricerca e sviluppo 2020 affronta poi le regole per la fruizione del credito d’imposta sulle attività di design ed ideazione estetica.

Rientrano tra le spese agevolabili quelle relative ad attività svolte dal 2020, anche in relazione a progetti già avviati, finalizzate ad innovare prodotti dell’impresa sul piano della forma e di elementi non tecnici o funzionali. Ad esempio, si tratta di caratteristiche delle linee, contorni, colori, ornamenti o struttura superficiali.

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni e simboli grafici o tipografici.

Per le imprese dell’abbigliamento o di altri settori per i quali è previsto il rinnovamento a carattere regolare dei prodotti, il bonus ricerca e sviluppo si applica alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo a:

  • tessuti o materiali utilizzati,
  • loro combinazione,
  • disegni e forme,
  • colori o altri elementi rilevanti.

Sono esclusi i lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente, con l’aggiunta di un prodotto o con la modifica di una caratteristica singola. Si applica il bonus ricerca e sviluppo solo sulle attività effettuate nella fase precompetitiva, che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Calcolo e documenti per accedere al credito d’imposta

L’ultimo articolo del decreto attuativo del MISE si occupa delle regole per il calcolo del credito d’imposta e dei documenti relativi alle spese ammissibili che sarà necessario produrre.

L’agevolazione è fruibile solo in compensazione in tre quote annuali dello stesso importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Riassumendo, per l’accesso al bonus ricerca e sviluppo 2020 è necessario attenersi al seguente iter:

  • effettuare le spese nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
  • indicare nella certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti l’effettivo sostenimento delle spese (per i soggetti che non hanno l’obbligo della revisione legale dei conti si prevede aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro a sostegno delle spese di certificazione;
  • redigere una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte;
  • inviare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le indicazioni che saranno fornite con apposito decreto direttoriale.

Per tutti i dettagli e per ulteriori approfondimenti invitiamo a consultare l’apposita sezione disponibile sul sito del MISE.