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Mise. Pubblicato il bonus ricerca e sviluppo

Eโ€™ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto attuativo del MISE per il credito dโ€™imposta per gli investimenti 4.0..

Come funziona e chi puรฒ accedere al bonus ricerca e sviluppo 2020?.

Si suddivide in tre specifici filoni. Lโ€™importo del credito dโ€™imposta riconosciuto per gli investimenti 4.0 varia in base al settore di riferimento:

Il credito dโ€™imposta ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico รจ pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro;

Il credito dโ€™imposta innovazioneย prevede due diverse tipologie:

se le attivitร  sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati รจ pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;

per le attivitร  di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 lโ€™incentivo รจ piรน vantaggioso ed รจ pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;

il credito di imposta design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dellโ€™occhialeria, orafo, del mobile e dellโ€™arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale รจ pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Quando spetta il credito dโ€™imposta del 12%

Allโ€™articolo 2 del decreto del MISE datato 26 maggio 2020 vengono definite le attivitร  di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ambito per il quale il bonus ricerca e sviluppo spetta per una percentuale pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Rientrano tra le spese ammissibili al credito dโ€™imposta quelle sostenute dal 2020, anche per progetti avviati in anni precedenti, rientranti in una delle seguenti categorie:

ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici finalizzati ad acquisire nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso lโ€™analisi delle proprietร  e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o unโ€™applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dellโ€™impresa; il risultato delle attivitร  di ricerca fondamentale รจ di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;

ricerca industriale: si considerano attivitร  di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da unโ€™attivitร  di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attivitร  in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato รจ rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilitร  o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza lโ€™obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;

sviluppo sperimentale: si considerano attivitร  di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dallโ€™esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti
o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi giร  esistenti. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale รจ di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.

Tali attivitร  sono ammesse alla fruizione del credito dโ€™imposta ricerca e sviluppo qualora perseguano unย progresso o avanzamento delle conoscenze e capacitร  scientifiche o tecnologiche, e non solo nellโ€™attivitร  della singola impresa.

Bonus ricerca e sviluppo 2020, requisiti e definizione delle spese di innovazione tecnologica

Lโ€™articolo 3 del decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico riguarda le spese di ricerca e sviluppo per le attivitร  di innovazione tecnologica, per le quali il credito dโ€™imposta riconosciuto dal 2020 รจ pari al 6% o al 10%.

Rispettano i requisiti per lโ€™ammissione al bonus R&S i lavori finalizzati alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli giร  realizzati o applicati dallโ€™impresa.

Ad esempio, sโ€™intendono come prodotti nuovi o significativamente migliorati i beni o servizi che si differenziano per caratteristiche tecniche, componenti, materiali, software, facilitร  dโ€™impiego o semplificazione della procedura di utilizzo.

Per processi nuovi o migliorati si intendono invece metodi di produzione o distribuzione e logistica che comportano cambiamenti in tecnologie, impianti, macchinari o attrezzature, anche per migliorare la sicurezza dei soggetti coinvolti nei processi aziendali.

Nellโ€™elenco delle spese ammesse al bonus ricerca e sviluppo 2020 rientrano esclusivamente i lavori svolti nelle fasi legate a progettazione, realizzazione o introduzione di nuove tecnologie, fino alle fasi di test o valutazione di prototipi ed installazioni pilota.

Non si considerano invece innovazioni tecnologiche:

  • i lavori svolti per migliorare o modificare prodotti o processi giร  in essere;
  • lavori svolti per risolvere problemi tecnici legati al funzionamento di professi di produzione o per eliminare difetti di fabbricazione;
  • lavori svolti per adeguare o personalizzare prodotti o processi dellโ€™impresa su specifica richiesta del committente;
  • lavori svolti per il controllo di qualitร , o lavori richiesti per lโ€™adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Maggiorazione dal 6% al 10% per le attivitร  di innovazione tecnologica: quando si applica

Lโ€™articolo 5 del decreto attuativo fornisce le indicazioni operative per lโ€™applicazione della maggiorazione dal 6% al 10% del credito dโ€™imposta riconosciuto, fermo restando il limite massimo di 1,5 milioni di euro.

La maggiorazione spetta per le attivitร  di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, ovvero i lavori svolti nellโ€™ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso lโ€™integrazione e lโ€™interconnessione dei fattori, interni ed esterni allโ€™azienda, rilevanti per la creazione di valore.

A titolo di esempio, il MISE riporta:

  • lโ€™introduzione di soluzioni che consentono lโ€™integrazione di componenti, moduli e sistemi che garantiscono unโ€™interconnessione trasparente, sicura ed affidabile;
  • lโ€™introduzione di soluzioni che migliorano la gestione operativa della produzione, con unโ€™ottimale assegnazione dei lavori alle macchine;
  • lโ€™integrazione con tecnologie digitali tra il sistema IT e le fasi del processo di produzione;
  • lโ€™introduzione di soluzioni idonee per generare report di analisi.

Si tratta di un elenco variegato di esempi, per la cui analisi rimandiamo al testo del decreto attuativo fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Ai fini della maggiorazione del bonus ricerca e sviluppo sarร  necessario fornire indicazioni di dettaglio sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica che si intendono perseguire o implementare.

Quando spetta il credito dโ€™imposto per attivitร  di design e innovazione estetica

Lโ€™articolo 4 del decreto attuativo sul bonus ricerca e sviluppo 2020 affronta poi le regole per la fruizione del credito dโ€™imposta sulle attivitร  di design ed ideazione estetica.

Rientrano tra le spese agevolabili quelle relative ad attivitร  svolte dal 2020, anche in relazione a progetti giร  avviati, finalizzate ad innovare prodotti dellโ€™impresa sul piano della forma e di elementi non tecnici o funzionali. Ad esempio, si tratta di caratteristiche delle linee, contorni, colori, ornamenti o struttura superficiali.

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni e simboli grafici o tipografici.

Per le imprese dellโ€™abbigliamento o di altri settori per i quali รจ previsto il rinnovamento a carattere regolare dei prodotti, il bonus ricerca e sviluppo si applica alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novitร  rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo a:

  • tessuti o materiali utilizzati,
  • loro combinazione,
  • disegni e forme,
  • colori o altri elementi rilevanti.

Sono esclusi i lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente, con lโ€™aggiunta di un prodotto o con la modifica di una caratteristica singola. Si applica il bonus ricerca e sviluppo solo sulle attivitร  effettuate nella fase precompetitiva, che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Calcolo e documenti per accedere al credito dโ€™imposta

Lโ€™ultimo articolo del decreto attuativo del MISE si occupa delle regole per il calcolo del credito dโ€™imposta e dei documenti relativi alle spese ammissibili che sarร  necessario produrre.

Lโ€™agevolazione รจ fruibile solo in compensazione in tre quote annuali dello stesso importo a partire dal periodo dโ€™imposta successivo a quello di maturazione.

Riassumendo, per lโ€™accesso al bonus ricerca e sviluppo 2020 รจ necessario attenersi al seguente iter:

  • effettuare le spese nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
  • indicare nella certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti lโ€™effettivo sostenimento delle spese (per i soggetti che non hanno lโ€™obbligo della revisione legale dei conti si prevede aumento del credito dโ€™imposta per un importo non superiore a 5.000 euro a sostegno delle spese di certificazione;
  • redigere una relazione tecnica che illustri le finalitร , i contenuti e i risultati delle attivitร  ammissibili svolte;
  • inviare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le indicazioni che saranno fornite con apposito decreto direttoriale.

Per tutti i dettagli e per ulteriori approfondimenti invitiamo a consultare lโ€™apposita sezione disponibile sul sito del MISE.

 

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