Superbonus. Equo compenso per i professionisti coinvolti

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Scatta l’obbligo di equo compenso per i professionisti che operano come consulenti nell’ambito del Superbonus al 110 per cento. A stabilirlo è un emendamento al Dl Ristori (Dl 137 del 2020), approvato, con voto di fiducia, in Senato e ora in discussione alla Camera.

L’emendamento prevede che, ai fini del superbonus 110%, “nell’ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo nei confronti di questi, l’osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell’equo compenso”, nei riguardi dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

Le disposizioni previste in materia di disciplina dell’equo compenso sono quelle previste dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 487 della Legge 205 del 27 dicembre 2017) in cui è stabilito che il compenso deve essere conforme al Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016).

Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della pubblica amministrazione – si legge ancora nella nuova norma – garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni all’Autorità garante per la concorrenza e del mercato (AGCM), ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

L’EMENDAMENTO APPROVATO
Art. 17-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119, 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, in materia di requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – ecobonus, nell’ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo nei confronti di questi, l’osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell’equo compenso previste dall’articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, nei riguardi dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

2.Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della pubblica amministrazione garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni, all’Autorità garante per la concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo