Cassa Forense. Tutto quello che avreste voluto sapere sulla riforma Cartabia

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Cassa Forense, in un articolo pubblicato sul sito a firma Lorena Puccetti, affronta il tema della riforma Cartabia, così conosciuta dal nome della Ministra della giustizia.

Da sottolineare che il 16 giugno il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge che prevede la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura.

Cosa prevede la riforma Cartabia

Nel Capo I (artt. da 1 a 6) sono previsti i criteri di delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura, fra i quali si segnala l’istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato.

Tale criterio è stato oggetto di aspre critiche secondo le quali i magistrati saranno preoccupati più dei dati numerici e statistici del proprio operato che di rendere giustizia.

Peraltro, si osserva che già dal 2006 è previsto un fascicolo personale, contenente provvedimenti a campione sull’ attività svolta, che ciascun magistrato deve presentare ogni quattro al Consiglio giudiziario locale per la valutazione di professionalità.

La novità, quindi, è che la valutazione sarà annuale ed inoltre che il fascicolo dovrà essere tenuto in considerazione anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi.

La delega prevede, altresì, la facoltà per gli avvocati che compongono i Consigli giudiziari di esprimere un voto sui pareri trasmessi al CSM per fondare la valutazione di professionalità.

Peraltro, il voto sarà espresso unitariamente, e non da ciascuno degli avvocati, e soltanto nel caso in cui l’Ordine degli Avvocati abbia effettuato una segnalazione relativa a comportamenti scorretti da parte del magistrato che deve essere valutato.

Nel Capo II, (artt. da 7 a 12), sono contenute norme, immediatamente precettive, che modificano alcune disposizioni dell’ordinamento giudiziario.

In particolare, l’art. 11 coordina l’art. 2 del d.lgs. 109/2006- il quale alla lettera v) prevede l’illecito disciplinare in caso di violazione dell’art. 5, co. 2 del d.lgs. 106/2006 ove è stabilito che ogni informazione inerente alle attività della procura deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio – con le integrazioni al predetto art. 5 introdotte dal d.lgs. 188/2021.

In pratica, si è aggiornato l’art. 2 del d.lgs. 109/2006 estendendo l’illecito disciplinare alla inosservanza delle disposizioni recentemente inserite nel citato art. 5, che disciplina i rapporti tra la procura e gli organi di informazione, dal decreto sulla presunzione d’innocenza. In conclusione, ora rischia la sanzione il procuratore capo che convochi una conferenza stampa o emetta un comunicato in assenza delle “specifiche ragioni di interesse pubblico” o nella inosservanza del diritto dell’indagato a “non essere indicato come colpevole”.

L’art. 12 stabilisce che il magistrato potrà operare il cambio tra funzioni giudicanti e requirenti una sola volta, in luogo delle quattro possibilità attuali, e purché entro dieci anni dall’assegnazione della prima sede. Il limite non opera per il passaggio al settore civile o da questo settore alle funzioni di pubblica accusa. L’attribuzione solo pro tempore della possibilità di cambiare funzioni, ben lontana dall’effettiva separazione delle carriere, pone fine così a quella che sul fronte politico è stata una battaglia storica.

Il Capo III (artt. da 15 a 20), interviene con disposizioni precettive volte ad evitare la sovrapposizione tra mandato politico e funzioni giurisdizionali.  In particolare, l’art. 16 stabilisce che il magistrato non può assumere incarichi elettivi se non si colloca in “aspettativa senza assegni”.

Ulteriori previsioni riguardano il ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti, nonché di quelli che abbiano cessato mandati elettivi. In base all’art. 19, al termine del mandato i magistrati sono collocati fuori ruolo e destinati allo svolgimento di “attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti, né requirenti”.

Per quanto riguarda i magistrati che abbiano svolto incarichi apicali di tipo politico-amministrativo e di governo non elettivi, l’art. 20 prevede un’alternativa: il collocamento per un anno in posizione non apicale fuori ruolo oppure il ricollocamento in ruolo e destinazione ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno.

Infine, il Capo IV (artt. da 21 a 37) contiene norme precettive sulla costituzione e sul funzionamento del CSM nonché sul sistema elettorale per eleggere i componenti togati di tale organo che da 16 divengono 20.

Il CSM sarà dunque composto in totale da 33 membri e l’individuazione dei componenti elettivi, sia i 10 scelti dal Parlamento sia i 20 eletti fra i magistrati, dovrà rispettare la parità di genere. Inoltre, per l’elezione dei togati il provvedimento individua un complesso sistema articolato su 7 collegi elettorali. Ovvero, un collegio unico nazionale per la nomina di 2 componenti che esercitano in Cassazione, 2 collegi territoriali per l’elezione di 5 magistrati che esercitano funzioni requirenti in ciascuno dei quali saranno eletti i 2 candidati più votati nonché il miglior terzo per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto.

Ci saranno poi 4 collegi territoriali per l’elezione di 8 magistrati con funzioni di merito o destinati all’ufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali saranno eletti i 2 candidati più votati. Da ultimo, è previsto un collegio unico nazionale per l’elezione di 5 magistrati di merito, o destinati all’ufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione proporzionale dei seggi. In pratica, 15 dei 20 togati saranno eletti attraverso collegi binominali maggioritari nei quali vinceranno i primi due classificati. Va da sé che, a dispetto del dichiarato obiettivo di consentire l’elezione dei candidati indipendenti, la riforma aumenterà il peso delle correnti nel determinare il risultato elettorale.

In ultima analisi, la tanto attesa riforma più che una reale trasformazione  dell’ordinamento giudiziario e del CSM, appare un’occasione mancata.