Cassa Forense, in un articolo pubblicato sul sito a firma Lorena Puccetti, affronta il tema della riforma Cartabia, cosรฌ conosciuta dal nome della Ministra della giustizia.
Da sottolineare che il 16 giugno il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge che prevede la riforma dellโordinamento giudiziarioย e del Consiglio Superiore della Magistratura.
Cosa prevede la riforma Cartabia
Nel Capo I (artt. da 1 a 6) sono previsti i criteri di delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura, fra i quali si segnala lโistituzione del fascicolo perย la valutazione del magistrato.
Tale criterio รจ stato oggetto di aspre critiche secondo le quali i magistrati saranno preoccupati piรน dei dati numerici e statistici del proprio operato che di rendere giustizia.
Peraltro, si osserva che giร dal 2006 รจ previsto un fascicolo personale, contenente provvedimenti a campione sull’ attivitร svolta, che ciascun magistrato deve presentare ogni quattro al Consiglio giudiziario locale per la valutazione di professionalitร .
La novitร , quindi, รจ che la valutazione sarร annuale ed inoltre che il fascicolo dovrร essere tenuto in considerazione anche ai fini dellโattribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi.
La delega prevede, altresรฌ, la facoltร per gliย avvocati che compongono i Consigli giudiziariย di esprimere un voto sui pareri trasmessi al CSM per fondare la valutazione di professionalitร .
Peraltro, il voto sarร espresso unitariamente, e non da ciascuno degli avvocati, e soltanto nel caso in cui lโOrdine degli Avvocatiย abbia effettuato una segnalazione relativa a comportamenti scorretti da parte del magistrato che deve essere valutato.
Nel Capo II, (artt. da 7 a 12), sono contenute norme, immediatamente precettive, che modificano alcune disposizioni dellโordinamento giudiziario.
In particolare, lโart. 11 coordina lโart. 2 del d.lgs. 109/2006- il quale alla lettera v) prevedeย lโillecito disciplinareย in caso di violazione dellโart. 5, co. 2 del d.lgs. 106/2006 ove รจ stabilito che ogni informazione inerente alle attivitร della procura deve essere fornita attribuendola in modo impersonale allโufficio โ con le integrazioni al predetto art. 5 introdotte dal d.lgs. 188/2021.
In pratica, si รจ aggiornatoย lโart. 2 del d.lgs. 109/2006ย estendendo lโillecito disciplinare alla inosservanza delle disposizioni recentemente inserite nel citato art. 5, che disciplina i rapporti tra la procura e gli organi di informazione, dal decreto sulla presunzione d’innocenza. In conclusione, ora rischia la sanzione il procuratore capo che convochi una conferenza stampa o emetta un comunicatoย in assenza delle โspecifiche ragioni di interesse pubblicoโย o nella inosservanza del diritto dellโindagato a โnon essere indicato come colpevoleโ.
Lโart. 12 stabilisce che il magistrato potrร operare il cambio traย funzioni giudicanti e requirentiย una sola volta, in luogo delle quattro possibilitร attuali, e purchรฉ entro dieci anni dallโassegnazione della prima sede. Il limite non opera per il passaggio al settore civile o da questo settore alle funzioni di pubblica accusa. Lโattribuzione solo pro tempore della possibilitร di cambiare funzioni, ben lontana dallโeffettiva separazione delle carriere, pone fine cosรฌ a quella che sul fronte politico รจ stata una battaglia storica.
Il Capo III (artt. da 15 a 20), interviene con disposizioni precettive volte ad evitare la sovrapposizione tra mandato politico e funzioni giurisdizionali. ย In particolare, lโart. 16 stabilisce che il magistrato non puรฒ assumere incarichi elettivi se non si colloca in โaspettativa senza assegniโ.
Ulteriori previsioni riguardanoย il ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti, nonchรฉ di quelli che abbiano cessato mandati elettivi. In base allโart. 19, al termine del mandato i magistrati sono collocati fuori ruolo e destinati allo svolgimento di โattivitร non direttamente giurisdizionali, nรฉ giudicanti, nรฉ requirentiโ.
Per quanto riguarda i magistrati che abbiano svolto incarichi apicali di tipo politico-amministrativo e di governo non elettivi, lโart. 20 prevede unโalternativa: il collocamento per un anno in posizione non apicale fuori ruolo oppure il ricollocamento in ruolo e destinazione ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno.
Infine, il Capo IV (artt. da 21 a 37) contiene norme precettive sulla costituzione e sul funzionamento del CSM nonchรฉ sul sistema elettorale per eleggere i componenti togati di tale organo che da 16 divengono 20.
Il CSM sarร dunque composto in totale da 33 membriย e lโindividuazione dei componenti elettivi, sia i 10 scelti dal Parlamento sia i 20 eletti fra i magistrati, dovrร rispettare la paritร di genere. Inoltre, per lโelezione dei togati il provvedimento individua un complesso sistema articolato su 7 collegi elettorali. Ovvero, un collegio unico nazionale per la nomina di 2 componenti che esercitano in Cassazione, 2 collegi territoriali per lโelezione di 5 magistrati che esercitano funzioni requirenti in ciascuno dei quali saranno eletti i 2 candidati piรน votati nonchรฉ il miglior terzo per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto.
Ci saranno poi 4 collegi territoriali per lโelezione di 8 magistrati con funzioni di merito o destinati allโufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali saranno eletti i 2 candidati piรน votati. Da ultimo, รจ previsto un collegio unico nazionale per lโelezione di 5 magistrati di merito, o destinati allโufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione proporzionale dei seggi. In pratica, 15 dei 20 togati saranno eletti attraverso collegi binominali maggioritari nei quali vinceranno i primi due classificati. Va da sรฉ che, a dispetto del dichiarato obiettivo di consentire lโelezione dei candidati indipendenti, la riforma aumenterร il peso delle correnti nel determinare il risultato elettorale.
In ultima analisi, la tanto attesa riforma piรน che una reale trasformazione ย dellโordinamento giudiziario e del CSM, appare un’occasione mancata.





