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Cassa Geometri. Sempre agito nel rispetto delle leggi e della buona amministrazione

โ€œLโ€™Autoritร  svolga il suo ruolo. La vigilanza non puรฒ arrivare a contestare agli enti violazioni sulla scorta di linee guida che vanno addirittura oltre i principi europei in materia di appalti pubbliciโ€. Interviene con questa dichiarazione il Presidente di Cassa Geometri in risposta al comunicato dellโ€™ANAC.

La Cassa Geometri, in relazione al procedimento avviato dallโ€™ANAC sulle modalitร  di conferimento dei contratti di servizi legali e degli incarichi di rappresentanza in giudizio, anche al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti legati alla infelice โ€œtitolazioneโ€ della comunicazione riportata nel sito dellโ€™Autoritร  (โ€œCassa Geometri, incarichi legali sempre agli stessi. Anac: violate legge e buona amministrazioneโ€), precisa quanto segue.

1. Lโ€™ANAC ha formulato alla Cassa Geometri una richiesta di informazioni relativamente alle modalitร  interne di affidamento (a) dei contratti di servizi legali e (b) degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio (fattispecie estremamente differenti tra di loro).

2. La Cassa Geometri ha lealmente, puntualmente ed esaustivamente fornito le informazioni richieste.

3. Lโ€™ANAC ha, quindi, formulato alcune โ€œosservazioniโ€ e, nello specifico, ha disposto ยซla conclusione del procedimento in forma semplificata ai sensi dellโ€™art. 21 del Regolamento sullโ€™esercizio di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018, conย invitoย nei riguardi di codesta Stazione Appaltante โ€“ Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri Liberi Professionisti – a voler tener conto per il futuro di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente comunicazione in vista di un piรน adeguato e puntuale rispetto della normativa di settoreยป. In particolare, lโ€™ANAC ha rimesso alla Cassa ยซle opportuneย valutazioniย sulle carenze organizzativo/gestionali legate alla mancanza di unaย short listย di professionisti cui potersi riferire in caso di necessitร  e sul mancato rispetto del principio di rotazioneยป.

4. Lโ€™ANAC ha formulato tale โ€œinvitoโ€ sulla base dei presupposti (i) che la Cassa sia un organismo di diritto pubblico e (ii) che gli incarichi di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonostante siano espressamente esclusi dallโ€™ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, vadano comunque conferiti nel rispetto delle Linee Guida dettate dalla stessa Autoritร .

5. La Cassa, su tali aspetti, aveva giร  rappresentato che:

  1. la Cassa รจ un ente di diritto privato che, per legge, non puรฒ ricevere, direttamente o indirettamente, contributi o finanziamenti pubblici. Come recentemente osservato dalla dottrina piรน autorevole (S. Cassese,ย Le Casse professionali da enti privati a enti assimilati alla pubblica amministrazione, in Giornale di Diritto Amministrativo, 4/2022, p. 438 ss.) e proprio in aperta critica della posizione dellโ€™ANAC, nei confronti delle casse previdenziali dei professionisti non ricorre alcuno dei requisiti richiesti dalla legge per la sussistenza della figura dellโ€™organismo di diritto pubblico. Nei confronti delle Casse, dunque, non รจ corretto reclamare lโ€™applicazione della disciplina del Codice dei contratti;
  2. in ogni caso, come documentato dalla Cassa, e non contestato dallโ€™ANAC, anche a voler considerare applicabile il Codice dei contratti pubblici, la Cassa ha correttamente affidato tutti i contratti โ€œinclusiโ€ (i contratti di servizi legali);
  3. per quanto riguarda i contratti โ€œesclusiโ€ (e, cioรจ, gli incarichi di rappresentanza e assistenza in giudizio), la Cassa ha specificato di avere dato puntuale applicazione alle indicazioni fornite dalla nota sentenza del giudice europeo (CGUE, V sez., 6.06.2019, in C-264/18, sp. ยงยง 35-37), successiva alle Linee Guida ANAC, con cui รจ stato definitivamente chiarito che lโ€™esclusione di tali incarichi dalla sfera di applicazione della disciplina dei contratti pubblici รจ dovuta alla specificitร  degli stessi: ยซSimili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configuranoย soloย nellโ€™ambito di un rapportoย intuitu personaeย tra lโ€™avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Orbene, da un lato, un siffatto rapportoย intuitu personaeย tra lโ€™avvocato e il suo cliente, caratterizzato dallaย libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualitร  che si attende dai servizi da prestare. Dallโ€™altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singoloย deve avere la possibilitร  di rivolgersi con piena libertร  al proprio avvocatoย (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18),ย potrebbe essere minacciata dallโ€™obbligo, incombente sullโ€™amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonchรฉ la pubblicitร  che deve essere data a tali condizioniยป;
  4. di tale chiara posizione del giudice europeo, vi รจ puntuale riscontro nella stessa giurisprudenza contabile (Corte Conti, Lazio, 8.06.2021, n. 509);
  5. la Cassa ha, inoltre, dato puntuale spiegazione delle ragioni giustificatrici della natura e della quantitร  del contenzioso, nonchรฉ delle modalitร  di selezione dei legali, sia sul piano organizzativo (assenza di un ufficio legale interno), che su quello sostanziale (formazione di uno specifico e complesso filone di contenzioso destinato, si spera, a una progressiva riduzione proprio allโ€™esito di recentissimi pronunciamenti ottenuti in sede di legittimitร  a seguito della precisa strategia legale adottata);
  6. tali giustificazioni (che purtroppo non trovano adeguato riscontro nel provvedimento conclusivo), peraltro, sarebbero ex se in grado di soddisfare gli stessi principi e criteri sottesi alle Linee Guida dellโ€™ANAC di cui si lamenterebbe la parziale violazione.

6. In questo quadro, pertanto, non puรฒ dirsi che la Cassa abbia violato alcuna norma di legge o alcun principio di buona amministrazione, avendo, al contrario, difeso strenuamente lโ€™integritร  del proprio patrimonio, dei contributi degli iscritti e della continuitร  delle prestazioni, anche attraverso unโ€™efficace azione legale, condotta nel pieno rispetto delle regole e dei principi indicati dallo stesso giudice europeo, nonchรฉ delle migliori prassi seguite dagli enti simili, per dimensioni e finalitร .

7. Ciรฒ detto, la Cassa non mancherร , come sempre, di adottare ogni possibile accorgimento volto al piรน efficace ed efficiente perseguimento dei propri sco

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