Ricongiunzione. Convenzione quadro tra Inps e Casse per lo scambio delle comunicazioni

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L’Istituto di previdenza nazionale ha pubblicato, lo scorso 12 maggio, i chiarimenti sulla “Convenzione quadro tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45”

Come è noto la legge 45/1990 riconosce al libero professionista la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

Per questo le Parti ritengono prioritario definire comuni strumenti di comunicazione per la gestione telematica delle attività istituzionali dirette ad una più efficiente erogazione dei servizi ai propri utenti. La gestione in modalità telematica delle comunicazioni tra Amministrazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di diversi periodi di contribuzione in un’unica gestione da parte del soggetto interessato consente una semplificazione degli adempimenti ai quali sono tenuti gli enti previdenziali coinvolti.

“Alla luce dell’attuale quadro normativo e al fine di semplificare gli adempimenti ai quali sono tenuti gli Enti previdenziali coinvolti – si legge nel documento – è stata definita una convenzione quadro, finalizzata a disciplinare lo scambio telematico di informazioni per la gestione delle comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione e la consultazione dei dati relativi alle domande presentate. Le comunicazioni rese disponibili con tale servizio di scambio telematico si intendono conosciute dalle Parti firmatarie a tutti gli effetti di legge.

Le singole Casse e l’Inps potranno a tal fine definire una specifica convenzione utilizzando lo schema predisposto dal gruppo di lavoro Adepp Inps.

L’INPS e le Casse si faranno carico dei propri costi derivanti dall’attuazione della convenzione. Inoltre il processo di convenzionamento verrà seguito dalla Direzione centrale Organizzazione, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le singole convenzioni in commento.

Per l’avvio del percorso di convenzionamento le Casse di previdenza, ove interessate, potranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail[email protected].