Il contributo previdenziale del 4 per cento a carico degli specialisti esterni รจ pienamene legittimo, e le societร accreditate con il Servizio sanitario nazionale hanno lโobbligo di versarlo allโEnpam.
Con una sentenza di 34 pagine, ilย Tribunale di Romaย in funzione di giudice del lavoro, ha respinto tutti i motivi di ricorso con i quali una struttura sanitaria privata accreditata con il Ssn aveva tentato di opporsi al nuovo contributo. La terza sezione lavoro della Capitale ha riconosciuto che lโente previdenziale dei medici e degli odontoiatri ha il potere โdi stabilire e imporre contributi nonchรฉ le modalitร della relativa riscossioneโ.
In particolare, la sentenza ha riconosciuto legittima la soluzione prescelta dallโEnpam, e cioรจ che il contributo โ pur essendo a carico dei medici specialisti esterni โ venga prelevato dai compensi come โritenuta alla fonteโ e successivamente versato allโente a cura del committente.
Il tribunale ha inoltre riconosciuto che il nuovo meccanismo contributivo รจ funzionale a garantire lโequilibrio finanziario di lungo termine della gestione previdenziale degli specialisti esterni.
Il giudice si รจ pronunciato anche su alcuni motivi di dubbia ammissibilitร e li ha comunque respinti come infondati. La societร aveva tentato di sostenere che la pretesa dellโEnpam violasse il principio della capacitร contributiva dei medici, creasse disparitร di trattamento e provocasse unโirragionevole erosione del reddito degli iscritti.
Il tribunale invece ha appurato che a fronte del nuovo 4 per cento, i medici possono chiedere il dimezzamento dei contributi sulla libera professione, ottenendo quindi una sostanziale invarianza del carico contributivo complessivo. Inoltre, ha preso atto che lโente previdenziale, con una delibera successiva, ha introdotto un tetto alla contribuzione, ma โ si legge nella sentenza 6501/2024 โ โneppure lโoriginaria modalitร di calcolo poteva ritenersi irragionevoleโ.
Infatti, il giudice ha osservato che โi contributi previdenziali alimentano la posizione contributiva dellโiscritto e che la prestazione pensionistica viene calcolata sulla base dellโentitร dei contributi versati. Di conseguenza, a maggiori contributi corrisponde una pensione di maggior importo, e dunque un vantaggio per lโiscrittoโ.
La societร ricorrente รจ stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e a risarcire lโEnpam per le sue spese legali.





