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Medici, via libera del giudice del lavoro al contributo Enpam del 4 per cento

Il contributo previdenziale del 4 per cento a carico degli specialisti esterni รจ pienamene legittimo, e le societร  accreditate con il Servizio sanitario nazionale hanno lโ€™obbligo di versarlo allโ€™Enpam.

Con una sentenza di 34 pagine, ilย Tribunale di Romaย in funzione di giudice del lavoro, ha respinto tutti i motivi di ricorso con i quali una struttura sanitaria privata accreditata con il Ssn aveva tentato di opporsi al nuovo contributo. La terza sezione lavoro della Capitale ha riconosciuto che lโ€™ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri ha il potere โ€œdi stabilire e imporre contributi nonchรฉ le modalitร  della relativa riscossioneโ€.

In particolare, la sentenza ha riconosciuto legittima la soluzione prescelta dallโ€™Enpam, e cioรจ che il contributo โ€“ pur essendo a carico dei medici specialisti esterni โ€“ venga prelevato dai compensi come โ€œritenuta alla fonteโ€ e successivamente versato allโ€™ente a cura del committente.

Il tribunale ha inoltre riconosciuto che il nuovo meccanismo contributivo รจ funzionale a garantire lโ€™equilibrio finanziario di lungo termine della gestione previdenziale degli specialisti esterni.

Il giudice si รจ pronunciato anche su alcuni motivi di dubbia ammissibilitร  e li ha comunque respinti come infondati. La societร  aveva tentato di sostenere che la pretesa dellโ€™Enpam violasse il principio della capacitร  contributiva dei medici, creasse disparitร  di trattamento e provocasse unโ€™irragionevole erosione del reddito degli iscritti.

Il tribunale invece ha appurato che a fronte del nuovo 4 per cento, i medici possono chiedere il dimezzamento dei contributi sulla libera professione, ottenendo quindi una sostanziale invarianza del carico contributivo complessivo. Inoltre, ha preso atto che lโ€™ente previdenziale, con una delibera successiva, ha introdotto un tetto alla contribuzione, ma โ€“ si legge nella sentenza 6501/2024 โ€“ โ€œneppure lโ€™originaria modalitร  di calcolo poteva ritenersi irragionevoleโ€.

Infatti, il giudice ha osservato che โ€œi contributi previdenziali alimentano la posizione contributiva dellโ€™iscritto e che la prestazione pensionistica viene calcolata sulla base dellโ€™entitร  dei contributi versati. Di conseguenza, a maggiori contributi corrisponde una pensione di maggior importo, e dunque un vantaggio per lโ€™iscrittoโ€.

La societร  ricorrente รจ stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e a risarcire lโ€™Enpam per le sue spese legali.

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