Bonus mamme anche alle libere professioniste

Sarà l’Inps a erogare il bonus mamme versione 2025 anche alle libere professioniste iscritte alla relative Casse di previdenza. Non solo: l’importo mensile di 40 euro sarà maturato anche a fronte di attività lavorativa per parte del mese.

La versione definitiva del decreto legge Omnibus, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 30 giugno, contiene alcuni dettagli ulteriori rispetto alla bozza circolata nei giorni scorsi. Il provvedimento rinvia di un anno, al 2026, l’attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2025 e sostituisce l’agevolazione con un bonus esente da prelievo contributivo e fiscale destinato a:

madri con due figli, fino al compimento del decimo anno di quello di età inferiore;

madri con almeno tre figli, con reddito da lavoro non a tempo indeterminato (e subordinato), fino al compimento del diciottesimo anno di quello più giovane.

Il contributo potrà essere richiesto, all’Inps, sia dalle lavoratrici dipendenti e da quelle che svolgono lavoro autonomo, purché iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria tra cui le Casse di previdenza professionali e la gestione separata dello stesso Inps (ma è escluso il lavoro domestico). In tutti i casi è necessario avere un reddito da lavoro non superiore a 40mila euro su base annua (non è specificato se del 2025 o del 2024), che per le madri con almeno tre figli non deve derivare da lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Il bonus, esente da contribuzione previdenziale e prelievo fiscale, si matura mensilmente, ma verrà corrisposto a dicembre, fino a un massimo di 480 euro. Il testo finale del decreto legge precisa che la maturazione avviene anche per ogni «frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo». Quindi se ci sarà attività lavorativa, anche parzialmente, in tutti i mesi dell’anno si maturerà l’importo pieno, altrimenti verrà riconosciuto l’ammontare corrispondente ai mesi di attività lavorativa.

La formulazione del testo lascia presupporre che, nell’ipotesi di conclusione di un contratto a tempo indeterminato da parte di una madre con almeno 3 figli e passaggio a uno determinato o al lavoro autonomo, potrebbero avvicendarsi le due forme di bonus. Infatti la disposizione stabilisce che l’importo mensile di 40 euro sia corrisposto a condizione che il reddito annuo da lavoro non sia superiore a 40mila euro, che tale reddito non scaturisca da contratto dipendente a tempo indeterminato e «in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

Quindi, nell’ipotesi di passaggio da una forma di lavoro all’altra, verrebbe comunque riconosciuto un aiuto economico sempre che vi sia attività lavorativa nel mese.