Potremmo definire i cambiamenti che stanno interessando, e per alcuni travolgendo, il mondo del lavoro una rivoluzione? Da una parte cโรจ il decreto attuativo del Jobs Act sul contratto a tutele crescenti, dallโaltra quello che contiene la Riforma dei Contratti: lโinsieme dei due provvedimenti fissa di fatto nuove regole sancendo lโabolizione di alcune forme di lavoro.
Una cosa va chiarita. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 20 febbraio: โSchema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, numero 183โ รจ un Dlsg applicativo di una legge delega, che quindi dopo lโapprovazione del Governo deve passare attraverso il parere delle Commissioni parlamentari e della Conferenza stato regioni. Solo al termine di questo iter, il decreto sarร operativo. Certo รจ che il percorso parlamentare รจ fondamentalmente consultivo, ossia trattandosi di una delega lโultima parola spetta comunque allโEsecutivo e questo puรฒ far pensare che difficilmente ci saranno modifiche sostanziali.ย ย Sonoย stati giร confermati gli impianti dei due decreti attuativi del Jobs Act che hanno terminato lโiter, quello sul contratto a tutele crescenti e quello sulla Riforma ammortizzatori sociali, entrambi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Detto questo vediamo cosa prevede lโarticolo 47 del decreto sulla Riforma dei contratti, in base al quale a partire dal primo gennaio 2016 , citiamo testualmente, ยซsi applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalitร di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoroยป.
Ecco perรฒ le eccezioni previste:
โขย collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore: singifica che sindacati e imprese possono firmare accordi che salvaguardano alcune forme di collaborazione coordinata e continuativa (รจ il caso, ad esempio, dei call center);
โขย collaborazioni prestate nellโesercizio di professioni con iscrizione allโalbo;
โขย attivitร dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societร e dai partecipanti a collegi e commissioni;
โขย prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore di associazioni e societร sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disciplinati dallโarticolo 90 della legge 289/2002;
โขย lโintero settore della pubblica amministrazione fino al gennaio 2017.
Abolite di fatto le collaborazioni a progetto. E mentre lโarticolo 49 prevede che i contratti di collaborazione giร in essere possano proseguire fino a scadenza, lโarticolo 48 punta lโattenzione sulla trasformazione di questi in contratti in tempo indeterminato con un โregaloโ ai datori di lavoro. Infatti, se questi trasformeranno i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto e di persone titolari di partita Iva, in assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminatoย si vedrannoย cancellare tutte le violazioni contributive, assicurative e fiscali connesse allโeventuale sbagliata qualificazione del rapporto di lavoro precedente. Una sorta di sanatoria anche se lโagevolazione non si applica nel caso in cui ci sia giร una violazione accertata in precedenza.
Da sottolineare che nei 12 mesi successivi allโassunzione, i datori di lavoro non possono recedere il contratto, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo: non si puรฒ quindi prima assumere un collaboratore per regolarizzare la posizione ed evitare le sanzioni, e poi subito dopo licenziarlo. In questi casi, in pratica, cโรจ una clausola di illicenziabilitร di un anno, che se non rispettata fa perdere il beneficio e quindi aprire un contenzioso anche per il pregresso. La precisazione รจ importante perchรฉ il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che si applica a tutte le assunzioni effettuate dal 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto 23/2015), non prevede piรน le precedenti protezioni dellโarticolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, limitando fortemente la possibilitร di reintegro del lavoratore ingiustamente licenziato.
Il diritto al reintegro nel posto di lavoro resta nel caso in cui il licenziamento sia discriminatorio,ย intimato in forma orale o se giustificato per motivi disciplinari ne sia dimostrata ยซlโinsussistenza del fatto materialeยป. Cosa succede se un dipendente commette effettivamente un fattoย che perรฒ non รจ illecito, o รจ sproporzionato rispetto al provvedimento di licenziamento, non รจ dato ancora saperlo.
Suiย contratti di collaborazione a progetto era giร intervenuta la Riforma targata Elsa Fornero. Lโex Ministro aveva messo puntiย precisi su questa tipologia di contratto: deve essere collegato a un progetto specifico, gestito autonomamente dal collaboratore, funzionalmente collegato a un determinato risultato finale, il compenso deve essere proporzionato alla quantitร e alla qualitร del lavoro eseguito, e non puรฒ comunque essere inferiore ai minimi stabiliti per le stesse mansioni dai contratti di appartenenza dei lavoratori subordinati.




