Tar, si a ricorso Epap. Ammissibile anche intervento ad adiuvandum di AdEPP

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Il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso presentato dallEpap che chiedeva l’annullamento del provvedimento del Ministero del Lavoro che rigettava la richiesta dell’Epap di modificare il Regolamento attuativo delle attività statutarie della Cassa cambiando le modalità di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione dei contributi .

Sotto il Comunicato stampa

TAR: ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO

L’EPAP PUO’ RIDISTRIBUIRE GLI UTILI DEL PATRIMONIO AI PROPRI ISCRITTI

STABILITO AMMISSIBILE ANCHE L’INTERVENTO AD ADIUVANDUM DELL’ADEPP

Il tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso dell’Ente di previdenza pluricategoriale di Assistenza e Previdenza che chiedeva l’annullamento del provvedimento  del Ministero del Lavoro che rigettava la richiesta dell’Epap di modificare il Regolamento attuativo delle attività statutarie della Cassa cambiando le modalità di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione dei contributi .

Una richiesta che per l’Epap avrebbe avuto “una funzione solidale e mutualistica tra gli iscritti all’Ente”. Nella domanda di modifica , in particolare, si prevedeva che se l’utile di gestione del patrimonio dell’Ente fosse risultato, in termini percentuali, maggiore rispetto all’indice di ricapitalizzazione previsto dalla vigente normativa e pari al tasso di variazione del PIL su base quinquennale cosi come rilevati da ISTAT, una parte del maggior utile, pari al 50%, potesse essere utilizzato per la (ulteriore) ricapitalizzazione dei contributi soggettivi degli iscritti.

Nell’ipotesi in cui, la variazione del PIL su base quinquennale risulti negativa, cosa peraltro rilevata dall’ultima nota Istat, l’iscritto all’Ente previdenziale vede decurtato il valore reale del proprio contributo in ragione di elementi estrinseci ed estranei alla propria capacità reddituale e alla gestione del patrimonio da parte dell’ente di previdenza, senza che tale meccanismo sia legato ai risultati di gestione dell’Ente.

Infine, nel ricorso, inoltre l’Epap aveva evidenziato che “in realtà non esiste una riserva assoluta di legge che possa limitare l’autonomia degli Enti previdenziali di intervenire per “migliorare” il trattamento previdenziale dei propri iscritti, non arrecando oneri allo Stato, e che di conseguenza il parametro di rivalutazione del montante contributivo versato da ciascun iscritto, non costituisce un tetto ma una base al di sotto della quale non è possibile scendere: si tratterebbe, quindi, di una garanzia omogenea per quanti accedono alla tutela previdenziale, così che ciascun Ente, potrà attivarsi per migliorare, senza costi per lo Stato, le condizioni dei propri iscritti”

Motivazioni che hanno convinto il Tar del Lazio che ha accolto “ il ricorso principale e per l’effetto annulla il provvedimento di cui alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative n. 9989 del 9/7/2014” nonché l’intervento adiuvandum dell’AdEPP in “quanto la questione controversa attiene all’interpretazione di una disposizione che riguarda un aspetto essenziale dell’operatività di tutti gli Enti previdenziali associati e dunque l’Associazione ha un interesse differenziato a partecipare al giudizio, ai sensi dell’atrt. 28, comma 2, cod. proc. amm”.

Un’ulteriore sentenza che riconosce gli ambiti di autonomia delle Casse di previdenza anche al fine di tutelare al meglio i propri iscritti.

 

Roma 8 settembre 2015