di Francesco Verbaro
Da alcuni anni assistiamo ad un fenomeno che sta interessando molti enti e soggetti di natura privata che svolgono funzioni pubbliche o che esercitano attivitร di interesse pubblico. Soggetti come le societร partecipate, i fondi interprofessionali o le casse di previdenza dei liberi professionisti sono stati interessati da quel processo di โripubblicizzazioneโ che negli ultimi anni ha riguardato tutti gli enti che hanno avuto un forte grado di autonomia e ai quali il legislatore ha delegato delle funzioni o attivitร pubbliche, soprattutto a partire dagli anni โ90, non senza diffidenze e timori.
Assistiamo oggi ad un percorso inverso rispetto a quello promosso dal legislatore agli inizi degli anni โ90, con processi di privatizzazione e con deleghe di funzioni a soggetti privati in attuazione del principio di sussidiarietร , dettato dalla โsfiduciaโ nei confronti dellโutilizzo della flessibilitร da parte dei soggetti privati in vario modo delegati ma anche, come diremo, dalla difficoltร di ridisegnare la funzione dello Stato.
Questo โrevirementโ, che ha riguardato societร partecipate, fondi interprofessionali e alcune ppaa rispetto ai gradi di autonomia concessi negli anni โ90 (es. contrattazione collettiva, lavoro flessibile, autonomia di bilancio), ha portato ad introdurre una serie di controlli formali riportando le lancette del tempo a prima degli anni โ90, trascurando di fatto parametri economici o di performance. Per cui i soggetti โripubblicizzatiโ si sono stati investiti, nellโultimo decennio, da una serie di vincoli e dallโestensione delle norme sulla PA che hanno prodotto piรน adempimenti burocratici che il miglioramento del sistema. Il ricorso agli schemi e strumenti del diritto privato avrebbe richiesto uno strumentario adeguato e moderno di controlli, che lo Stato non รจ riuscito a realizzare. Ciรฒ รจ accaduto anche con riferimento a tutti i fenomeni di delega, concessioni, accreditamento con particolare riferimento a temi sensibili come il welfare o la protezione dellโambiente.
Lโautonomia concessa a soggetti precedentemente pubblici o la delega di funzioni a soggetti privati non รจ stata monitorata e valutata in termini di efficacia, ma vista con sospetto e appena possibile compressa non sapendola valutare.
Le societร partecipate, i fondi interprofessionali o le casse di previdenza quindi non sono state monitorate, valutate e controllate secondo parametri di performance, ma secondo logiche formali.
In generale, la perdita di importanza della personalitร giuridica in favore della funzione e delle attivitร ha fatto emergere il profilo sostanzialista della natura pubblica. Occorre dire perรฒ che i maggiori oneri e adempimenti, paradossalmente, non sono emersi per il profilo pubblicistico derivante dalla funzione o attivitร svolta, ma per una serie di profili che potremmo definire secondari, come appartenere allโelenco Istat oppure essere organismo di diritto pubblico.
La normativa comunitaria ha infatti introdotto alcune definizioni di pubblico che sono state eccessivamente enfatizzate, per non dire strumentalizzate, dal legislatore italiano nonchรฉ dagli apparati amministrativi di controllo, tra le quali lโorganismo di diritto pubblico e la definizione finanziaria di PA (Sec 2010).
A queste definizioni di โpubblicoโ, occorre aggiungere quelle contenute nel Codice dellโamministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) oppure nella normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013), le quali fanno riferimento per lโambito di applicazione a soggetti che โesercitano funzioni amministrative, attivitร di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubbliciโ, prescindendo dalla natura della personalitร giuridica.
Grazie anche a questa โpluripubblicitร โ acquisita per stratificazione di interventi successivi nel tempo e ad una scarsa attenzione dei ministeri vigilanti, il quadro di riferimento รจ divenuto caotico, colmo di contraddizioni e certamente disorientante. Il rischio รจ infatti quello di indirizzare detti enti e la loro organizzazione piรน verso lโattenzione alle procedure e alle forme che ai risultati della loro azione. Impossibile, inoltre, pensare di orientare e razionalizzare dei settori solo sulla base del rispetto di norme formali e di procedure, prescindendo dalla prestazione.
Di fatto un ritorno alla peggiore amministrazione pubblica che si trova a proprio agio nellโintrodurre controlli sulla forma piuttosto che sullโefficacia della funzione e sulla qualitร dei servizi. Mentre il mainstream della riforma della PA degli anni โ90 era quello di passare โfrom the red tapes to resultsโ, oggi dei risultati sembra interessare poco a nessuno e quello che importa รจ lโapplicazione di una serie di norme procedurali che tranquillizzano dal punto di vista della forma ma non certamente della sostanza, cioรจ dei servizi e delle politiche.
La sussidiarietร orizzontale e la delega di funzioni che si sono affermate negli anni โ90, per rispondere con flessibilitร ed efficacia alle nuove istanze economiche e sociali, avrebbero richiesto un settore pubblico diverso, attento ai contenuti e non alle procedure, e quindi dotato di strumenti e competenze diverse. Il passaggio dallo Stato erogatore allo Stato regolatore avrebbe dovuto comportare quindi il โfamosoโ cambiamento culturale, che ormai invochiamo continuamente ogni volta che parliamo delle vere riforme o del fallimento delle stesse.





