Con lโemanazione del Decreto interministeriale del 23 novembre 2017 entrano a regime le nuove disposizioni che disciplinano gli stati di crisi aziendale nel settore dellโeditoria e i relativi interventi di integrazione salariale straordinaria (Cigs), previste dal D.Lgs. n. 69 del 15 maggio 2017.
Il ricorso alla Cigs, quindi,ย รจ oggi possibile per le seguenti causali: riorganizzazione aziendale per crisi; crisi aziendale, compresi i casi di cessazione dellโattivitร produttiva dellโazienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento; contratto di solidarietร difensivo.
Al trattamento possono fare ricorso le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale a prescindere dal requisito occupazionale dei 15 dipendenti e lโintervento di integrazione salariale non puรฒ superare la durata complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
I giornalisti professionisti iscritti allโInpgi, che siano stati sospesi o abbiano fruito della Cassa per la causale di riorganizzazione in presenza di crisi per almeno tre mesi, anche non continuativi, nellโarco dellโintero periodo autorizzato, potranno optare per lโaccesso al prepensionamento ex legge 416/81 se in possesso dei relativi requisiti. Lโopzione, naturalmente, resta esercitabile limitatamente al numero di unitร ammesse dai competenti ministeri a seguito del recepimento in sede governativa degli accordi ministeriali e in relazione alle risorse finanziarie disponibili.
Il Decreto interministeriale, inoltre, fissa i criteri per lโapprovazione dei programmi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e dei programmi di crisi aziendale, che dovranno essere riscontrati nellโambito di un biennio per quanto riguarda lโandamento involutivo degli indicatori economici e finanziari del bilancio. Rileveranno poi ulteriori elementi, quali la comprovata contrazione delle vendite e degli investimenti pubblicitari, la contrazione dellโorganico aziendale e lโassenza di nuove assunzioni.




