I professionisti e la Quota 100

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Avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti,e ragionieri, sono loro i professionisti, e le relative Casse di previdenza, ad essere presi “ad esempio” da Il Sole 24 Ore nell’articolo  “Professioni già a quota 100 ma nessuno lascia davvero”. Sottotitolo “Dallo studio alla pensione. Nelle categorie dell’area economica si può uscire in anticipo senza smettere di lavorare. L’eccezione degli avvocati”.

Sono, infatti, gli avvocati – secondo l’articolo pubblicato – i professionisti che possono lasciare prima il lavoro se hanno 61 anni di età e almeno 39 di contributi ma non solo. Sono anche gli unici che non possono percepire l’assegno di pensione anticipata e continuare a lavorare.

“Commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro possono andare in pensione prima senza doversi cancellare dall’Albo. E possono, quindi, continuare a lavorare peraltro cumulando pensione e reddito senza alcun tetto”.

E via con i numeri.

Commercialisti: proprio quest’anno – scrivono i giornalisti Uva e Cherchi su Il Sole 24 Ore – il numero delle pensioni di anzianità (2.456) ha superato quelle di vecchiaia (2.412). Ma tra questi pensionati ben l’82% è ancora attivo.

Consulenti del lavoro: la spesa per l’anzianità vale il 25% di quella per vecchiaia. “Inoltre i 40 anni di anzianità si possono raggiungere senza limiti in termini di riscatto e ricongiunzione – spiega il presidente Alessandro Visparelli – ma di fatto consulente del lavoro si resta per tutta la vita”.

L’incidenza dell’anzianità tende a diminuire per ragionieri e avvocati. Nel primo caso l’assegno anticipato rappresenta il 19% delle pensioni totali, mentre per gli avvocati si scende a poco meno del 5 per cento: a fronte di quasi 14mila assegni di vecchiaia la Cassa Forense ha erogato 1.326 pensioni di anzianità.

E per quanto riguarda l’anticipo e le regole per i commercialisti, il direttore di CNPADC, Fabio Faretra spiega “Non sono previste penalizzazioni sull’assegno, chiunque ha versamenti rima del 2004 accede al calcolo misto, contributivo solo per i versamenti post 2044, sia nel caso di pensione di vecchiaia che di anzianità”.