Cโรจ chi dava per certo che nella Legge di Bilancio lโequo compenso avrebbe trovato la giusta collocazione ma โdi doman non cโรจ certezzaโ. Ad oggi, anche se la discussione sugli emendamenti e lโiter parlamentare non hanno tagliato il traguardo, di equo compenso non ce nโรจ traccia.
A denunciarlo anche il Comitato unitario delle professioni e la Rete delle professioni tecniche che in un comunicato stampa congiunto dichiarano โNel corso di questi mesi, in varie occasioni, i piรน autorevoli esponenti dellโEsecutivo hanno manifestato, anche parlando alle platee dei congressi delle categorie rappresentate dalla Rete delle professioni tecniche e dal Comitato Unitario delle Professioni, la volontร di ampliare le norme introdotte dal decreto-legge n.148/2017 (decreto fiscale) e chiarite con la legge n.205/2017 (legge di bilancio 2018) in materia di equo compenso per i professionisti. Le intenzioni descritte sono state accolte con favore corale dalle libere professioni, ed รจ stata data ampia credibilitร agli interlocutori quando il principio รจ stato inserito persino nella nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018, dove si legge: ยซPer contrastare il precariato si procederร anche allโestensione dellโequo compenso, introdotto con lโarticolo 19-quaterdecies del D.L. n. 148/2017ยป.
Ed ancora
ย โDopo aver preso atto dellโassenza di ogni accenno alla norma nel testo della legge di Bilancio, si apprende che tutti gli emendamenti, presentati da Deputati di diversi gruppi parlamentari, orientati ad inserire nellโarticolato la misura prospettata dal Governo ed auspicata da Rpt e Cup, sono stati dichiarati inammissibili per estraneitร di materia. Tale scelta appare del tutto contraddittoria, almeno per due motivi: intanto perchรฉ la materia รจ tuttโaltro che estranea alla natura del disegno di legge di Bilancio poichรฉ parte integrante del Documento di Economia e Finanza presentato dal Governo anche in sede comunitaria; in secondo luogo perchรฉ, come detto, la norma sullโequo compenso ha trovato la sua definizione esattamente con unโaltra legge di Bilancio, quella del 2018 . Nel corso del 2018, infatti, molte Regioni hanno cominciato a rispettare la previsione dellโequo compenso arginando cosรฌ le numerose iniziative che in passato hanno visto molte amministrazioni chiedere gratuitamente le prestazioni ai professionisti. Un cammino che rischia di fermarsi.
Ma se lโequo compenso รจ stato messo da parte, per ora, il regime dei minimi e la flat tax sembrano invece trovare spazio nella discussione. ย Il testo dovrร essere convertito in legge entro fine anno, ma รจ prevedibile cheย le norme sulla flat tax non subiranno modifiche dato che il Governo le ha giร messe nero su biancoย nel Documento di economia e finanza approvato nel mese scorso.
In pratica, con il regime forfettario, il reddito derivante dallโattivitร di lavoro autonomo fuoriesce dal regimeย IRPEFย e viene tassato con la flat tax al 15% (salirร al 20% nel regime di imposta sostitutiva applicabile dal 2020). I restanti redditi, se presenti, continuano a essere tassati nellโambito dellโimposta progressiva. A partire dal 2020 la flat tax sarร estesa anche a chi guadagna fino a 100.000 euro. In questo caso, perรฒ, lโaliquota sarร al 20% per la fascia oltre i 65.000 euro, e resterร lโobbligo di fatturazione elettronica.
Inoltre, dal 2019, il forfettario non sarร piรน un regime destinato solo alle attivitร professionali โmarginaliโ ma, se dovesse passare lโemendamento a firma Rizzetto, sarร esteso fino a 100mila euro dichiarati. Da gennaio anche i professionisti che svolgono un lavoro dipendente o hanno un reddito da pensione avranno la possibilitร di utilizzare il forfettario, esclusi coloro che svolgono attivitร prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di committenti direttamente o indirettamente riconducibili a questi.
Dovrebbe anche essere confermata la tassazione ultra agevolata per chi avvia una nuova attivitร . Aliquota al 5% per cinque anni per chi non ha esercitato, nei tre anni precedenti allโapertura della partita IVA,ย attivitร professionale o dโimpresa, anche in forma associata o familiare, e non prosegua unโaltra attivitร svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.ย Escluso da questo divieto il periodo di praticantato obbligatorio.
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