Enpab: indennità di malattia ai Biologi in quarantena con sorveglianza attiva

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Sulla base delle prescrizioni normative dettate con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Enpab ha deliberato di estendere quanto disciplinato dall’art. 26 del richiamato decreto che equipara alla malattia il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. L’obiettivo è quello di assicurare da subito ai Biologi iscritti alla Cassa una indennità economica approfittando delle misure disciplinate dal Regolamento per malattia ed indennità.

L’iniziativa è di notevole spessore perché garantisce agli iscritti che si trovano in uno stato di quarantena obbligatoria o ricoverati a causa dell’infezione da Coronavirus, un aiuto economico per l’impossibilità assoluta di poter esercitare l’attività.

In considerazione della eccezionalità della situazione, l’indennità è riconosciuta anche se per lo stesso periodo viene riconosciuta altra copertura assicurativa, ad esempio Emapi, che interverrebbe per il periodo di ricovero. Per l’attestazione dello stato di quarantena gli uffici – vista l’eccezionalità del momento – potranno limitarsi al certificato medico anche se non di struttura pubblica, ciò al fine di semplificare al massimo la richiesta e velocizzare il processo istruttorio per l’erogazione.

 

I provvedimenti d’urgenza avviati da Enpab

Il nostro Ente ha avviato alcuni provvedimenti d’urgenza, ratificati poi dal CdA, conseguenti al DPCM del 1 marzo il cui allegato indicava i primissimi comuni della zona rossa. Verificato il numero dei Biologi in essi residenti e valutata la sostenibilità, l’Ente ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre di tutti i contributi previdenziali e assistenziali (la cui riscossione potrà avvenire nei 36 mesi successivi, senza interessi e con i piani di ammortamento individuali).

Al fine di affiancare gli iscritti che si sono trovati difronte alla grave criticità della riduzione se non addirittura sospensione dell’attività lavorativa, a causa dell’estensione della zona rossa a tutta la nazione, è stata disposta la facoltà per gli iscritti di sospendere il pagamento delle rate in scadenza fra il 10 marzo e il 30 giugno relativa ai piani di ammortamento dei contributi non versati per annualità pregresse. Il valore dei contributi in rateizzazione che ricadono nei periodi interessati dalla sospensione è di 2 milioni di euro.

È stato disposto inoltre l’ampliamento dell’assistenza fiscale gratuita, prorogata fino al 30 aprile, a TUTTI gli iscritti che si trovino nel regime forfettario annullando, per l’anno 2020, il limite di legittimazione per la presentazione della domanda fissato nel non essere titolare di un reddito superiore ai 30 mila.