Cassa commercialisti. Finanziamenti ai propri iscritti

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Nell’ambito degli interventi assistenziali per sostenere gli iscritti chiamati ad affrontare gli effetti economico-finanziari legati all’emergenza epidemiologica COVID-19, il Consiglio di Amministrazione ha stanziato per l’anno 2020 15milioni di euro per gli iscritti che abbiano o debbano sottoscrivere contratti di finanziamento dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, secondo le seguenti condizioni:

Art. 1 – Beneficiari

Iscritti alla Cassa con un reddito relativo al periodo di imposta 2019 non superiore a  50.000 euro. Tale importo è determinato sommando i redditi derivanti dall’esercizio della professione con quelli di lavoro dipendente e con i redditi di pensione.
Sono comunque esclusi i professionisti che, per il periodo di imposta 2019, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o di pensione, di ammontare lordo complessivo superiore a  20mila euro.

Art. 2 – Ammontare del Contributo a Sostegno di Finanziamento

Il contributo è così determinato:

  1. € 500 per un ammontare minimo del finanziamento di € 10.000 (in caso di Studio Associato o STP v. successivo Art. 4 “Contratti di finanziamento sottoscritti da Studi Associati o STP);
  2. Per prestiti superiori ad € 10.000, è riconosciuto oltre al contributo di cui sopra, un ulteriore somma pari all’1% della quota di finanziamento eccedente € 10.000 e fino ad un valore massimo del prestito di € 30.000;
  3. Sono comunque ammessi al contributo, finanziamenti di importo superiore, nei limiti dei valori sopra determinati.

Art. 3 – Finanziamenti esclusi

​Non rientrano nell’ambito del finanziamento:

  1. finanziamenti stipulati per l’acquisto di beni immobili o per l’acquisto specifico di beni non strettamente attinenti allo svolgimento della professione, nonché i contratti di leasing;
  2. finanziamenti di importo inferiore a € 10.000;
  3. finanziamenti di durata inferiore ai 12 mesi;
  4. finanziamenti stipulati antecedentemente al 23/02/2020.

Art. 4 – Contratti di finanziamento sottoscritti da Studi Associati o STP

Qualora il finanziamento sia sottoscritto dallo Studio Associato, ovvero dalla STP, ai fini dell’ammissione al contributo rileva l’importo del finanziamento complessivo e il contributo sarà riconosciuto al singolo iscritto in proporzione alla sua quota di partecipazione all’utile dello Studio Associato o della STP. L’istanza di attribuzione del contributo non può essere presentata dallo Studio Associato o dalla STP ma solo da ciascun socio iscritto alla Cassa.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata utilizzando esclusivamente il servizio online CSF, disponibile nell’area riservata del sito www.cnpadc.it, entro il 31/01/2021. Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia del contratto di finanziamento intestato al richiedente oppure allo Studio Associato/STP di cui è socio.
Il servizio online CSF prevede che l’iscritto dichiari ai sensi del DPR 445/00:

  1. l’ammontare del reddito relativo al periodo di imposta 2019 derivante dall’esercizio della professione nonché dell’eventuale reddito di lavoro dipendente e/o di pensione;
  2. l’eventuale ammontare della quota di partecipazione allo Studio Associato/STP.

Non saranno considerate valide le autodichiarazioni rilasciate con altre modalità, ancorchè allegate direttamente alla domanda.

Art. 6 – Erogazione del contributo

I contributi saranno riconosciuti seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande accolte, complete della documentazione richiesta, sino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Art. 7 – Revoca del contributo

Il contributo è revocato nel caso in cui si proceda all’estinzione del prestito in data antecedente alla sua scadenza naturale. In tale circostanza la Cassa procederà al recupero delle somme accreditate.