Cnpadc. Sempre più azioni per l’emergenza Covid 19

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Il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha deliberato in questi giorni ulteriori misure finalizzate a supportare sul piano economico-finanziario i colleghi in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.

Innanzitutto è stata formalizzato la sospensione dei pagamenti, ivi compresi i versamenti rateali, sino al 31 ottobre 2020, sospendendo anche il versamento dei contributi minimi previsti per il 2020.

Ha poi deliberato uno stanziamento di 15.000.000 di euro per il riconoscimento di contributi assistenziali per gli iscritti che abbiano o debbano sottoscrivere contratti di finanziamento dal 23/02 al 31/12/2020.

Beneficiari:

Iscritti alla Cassa con un reddito relativo al periodo di imposta 2019 non superiore a euro 50.000. Tale importo è determinato sommando i redditi derivanti dall’esercizio della professione con l’eventuale reddito lordo da lavoro dipendente o da pensione. La sussistenza del requisito è attestata dall’autocertificazione ex DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Sono comunque esclusi i percettori di reddito di lavoro dipendente o titolari di un trattamento pensionistico di ammontare lordo superiore ad euro 20.000.

Sul fronte del contributo assistenziale, la Cassa presieduta da Walter Anedda ha deciso che è così determinato:

euro 500 per un ammontare minimo del prestito di euro 10.000 (in caso di Studio Associato o STP v. successivo paragrafo “Contratti di finanziamento sottoscritti da Studi Associati o STP”);

Per prestiti superiori a 10mila euro, è riconosciuto oltre al contributo di cui sopra, un ulteriore somma pari all’1% della quota di finanziamento eccedente e fino ad un valore massimo del prestito di 30.000 euro.Sono comunque ammessi al contributo, finanziamenti di importo superiore, nei limiti dei valori sopra determinati.

Restano esclusi:

finanziamenti stipulati per l’acquisto di beni immobili o per l’acquisto specifico di beni non strettamente attinenti lo svolgimento della professione, nonché i contratti di leasing;

finanziamenti di importo inferiore a euro 10.000;

finanziamenti di durata inferiore ai 12 mesi;

finanziamenti stipulati antecedentemente al 23/02/2020.

Contratti di finanziamento sottoscritti da Studi Associati o STP

Qualora il finanziamento sia sottoscritto dallo Studio Associato, ovvero dalla STP, ai fini dell’ammissione al contributo rileva l’importo del finanziamento complessivo e l’intervento assistenziale sarà riconosciuto al singolo iscritto in proporzione alla sua quota di partecipazione all’utile dello Studio Associato o della STP al 31.12.2019, come attestato dall’autocertificazione ex DPR 28 dicembre 2000, n. 445. L’istanza di attribuzione del contributo non può essere presentata dallo Studio Associato o dalla STP ma solo da ciascun socio iscritto alla Cassa.

Modalità di accesso al contributo

I richiedenti potranno presentare domanda sino al 31/12/2020, attraverso la procedura online che, a breve, sarà resa disponibile nell’area riservata del sito della Cassa. I contributi saranno riconosciuti seguendo l’ordine di acquisizione delle domande, complete della documentazione richiesta, sino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Erogazione del contributo

Il contributo assistenziale è erogato successivamente all’accoglimento dell’istanza cui deve essere allegato il contratto di finanziamento.

Revoca del contributo

Il contributo è revocato nel caso in cui si proceda all’estinzione del prestito in data antecedente alla sua scadenza naturale. In tale circostanza la Cassa procederà al recupero delle somme accreditate.