Riforma delle laure abilitanti alla professione… ma non per tutte

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“La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l’abilitazione all’esercizio della professione – si legge nel testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza – rendendo l’esame di laurea coincidente con l’esame di Stato, con ciò  semplificando e velocizzando l’accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati”.

La riforma riprende un disegno di legge approvato il 19 ottobre scorso dal governo Conte su proposta dell’allora ministro dell’Università Gaetano Manfredi. La novità introdotta dal PNRR non vale per tutti i percorsi di studio universitari ma solo per le lauree magistrali a ciclo unico in Odontoiatria, Farmacia, Medicina veterinaria, Psicologia

Altre lauree potrebbero rientrare in questa riforma, su richiesta dei consigli degli ordini o dei collegi professionali.

Sintesi del Provvedimento

Il provvedimento è composto da cinque articoli:

Art. 1 (Lauree magistrali abilitanti all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo): l’articolo dispone che, con il conseguimento delle lauree magistrali in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale, in medicina veterinaria e in psicologia e, pertanto, in esito all’esame finale dei corsi di studio, è acquisita l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo.

Il comma 2 disciplina le caratteristiche del tirocinio, che si svolgerà durante i corsi di studio quale parte integrante degli stessi. Tale tirocinio consisterà nello svolgimento di attività formative di natura professionalizzante, che saranno previste nell’ambito della disciplina delle classi di laurea LM-46- Odontoiatria e protesi dentaria, LM-13- Farmacia e farmacia industriale, LM-42- Medicina veterinaria e LM-51-Psicologia, e che dovranno corrispondere a un numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) pari a trenta, rispetto all’ammontare complessivo dei crediti previsto per ciascun corso di studi. La normativa per le classi di laurea e i regolamenti didattici di ateneo definiranno altresì la disciplina delle modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio.

Art. 2 (Lauree professionalizzanti abilitanti all’esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale): l’articolo reca la disciplina delle lauree professionalizzanti abilitanti all’esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale. A tali professioni tecniche si accederà con gli specifici corsi di studio afferenti alle classi di laurea LP-01, LP-02 e LP-03, che comprendono, all’interno dei percorsi formativi, un periodo di tirocinio con valenza professionalizzante, disciplinato dagli ordinamenti professionali di riferimento. L’esame di laurea avrà valore abilitante all’esercizio della professione; a tal fine, lo studente dovrà aver conseguito i CFU previsti dalle classi di laurea, nell’ambito delle attività formative professionalizzanti del tirocinio pratico-valutativo. Anche per le lauree professionalizzanti, conformemente all’impianto generale del disegno di legge, la valutazione del tirocinio pratico-valutativo sarà finalizzata ad accertare il possesso dei necessari requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per l’esercizio della professione, quale presupposto per accedere all’esame finale di laurea abilitante.

Art. 3 (Adeguamento dell’esame finale di laurea e delle classi di laurea): l’articolo prevede lo svolgimento, in sede di esame finale di laurea o di laurea magistrale, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio di cui alle classi di laurea indicate agli articoli 1 e 2. Tale prova pratica, le cui modalità di svolgimento e valutazione saranno determinate con regolamento ministeriale, sarà finalizzata ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato, ai fini dell’abilitazione dello stesso all’esercizio della professione. Tale valutazione sarà rimessa a professionisti di comprovata esperienza, designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni, che, a tal fine, integreranno la commissione giudicatrice dell’esame finale di laurea abilitante. L’articolo, inoltre, disciplina la procedura in base alla quale dovranno essere modificate le classi di laurea e saranno adottati i regolamenti didattici di ateneo.

Art. 4 (Ulteriori titoli universitari abilitanti): l’articolo reca una norma aperta di evoluzione del sistema dei titoli universitari abilitanti. Possono essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali i titoli universitari, i titoli conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale, pianificatore, paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo. L’articolo prevede inoltre, che il MIUR provveda, di concerto con il Ministero competente all’adozione di un regolamento che disciplini anche gli esami finali, le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice.

Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali): l’articolo reca il regime transitorio, per il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del nuovo impianto normativo e l’adozione dei provvedimenti attuativi di adeguamento della disciplina vigente.

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