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Esonero contributivo. Pubblicato il Decreto interministeriale

Entra in vigore oggi, 28 luglio, il Decreto interministeriale, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro https://www.lavoro.gov.it/_layouts/15/Lavoro.Web/AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&rid=20386, che reca disposizioniย  in materia di esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. 2.5 milioni per il 2021 รจย  il tetto di spesa massimo previsto.

Il testoย  non reca modifiche rispetto allo schema precedentemente veicolato.

Questi gli articoli d’interesse per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza:

L’Art. 1 (Soggetti destinatari e misura dell’esonero) individua i destinatari dell’agevolazione , ossia:

  1. lavoratori iscritti alle gestioni speciali dellโ€™AGOย – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attivitร  commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata. Ricomprende, inoltre, i lavoratori soci di societร  e i professionisti componenti di studio associato. Per tali categorie, l’esonero eฬ€ riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per lโ€™anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021;
  2. professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per lโ€™anno di competenza 2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno;
  3. medici, infermieri e altri professionisti e operatori giร  collocati in quiescenza,ย a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte allโ€™emergenza epidemiologica da COVID-19. Per tali categorie, l’esonero eฬ€ riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per lโ€™anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.

Mentre ilย  comma 2ย individua i requisiti da possedereย congiuntamenteย per accedere all’esonero, il comma 4 stabilisce che questi non sono applicabili ai soggetti che abbiano avviato la propria attivitร  nel 2020, che comporti obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla gestione separata Inps ovvero agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza . Per tutti gli altri i requisiti per accedere all’esonero sono:

  • aver subitoย un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • aver percepito nel 2019 un reddito non superiore aย 50mila euro. Si specifica, inoltre, che per gli iscrittiย agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenzaย il reddito eฬ€ individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti allโ€™attivitร . Individua, poi, ulteriori criteri di calcolo per gli iscritti alle gestioniย speciali autonome del’Inpsnonchรฉ per gli iscritti alla gestione deiย coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Ilย comma 3 sottolinea, ai fini del riconoscimento dell’esonero, una serie di condizioni che devono sussistere congiuntamente, ossia:

  • non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente;
  • non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dallโ€™assegno ordinario di invaliditร  ovveroย da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoriaย ad integrazione del reddito a titolo di invaliditร , avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalitร  di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

Ilย comma 5ย stabilisce che l’esonero sia riconosciutoย limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti nel 2020 ai medici, infermieri o professionisti che abbiano ricevuto i predetti incarichi per il contrasto della pandemia.

Ilย comma 6ย prevede che l’esonero debba essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

 

Art. 3ย (Criteri e modalitร  per la concessione dellโ€™esonero in favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).

Ilย comma 1,ย in primo luogo, chiarisce che l’esonero abbia ad oggetto i contributiย previdenziali complessivi di competenza dellโ€™anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, conย esclusione dei contributi integrativi.

Ilย comma 2ย stabilisce che le domande debbano essere presentate entro ilย 31 ottobre 2021ย agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza ai quali sono iscritti.

Ilย comma 3ย demanda ai singoli enti previdenziali di predisporre lo schema per la presentazione della domanda, specificando che la stessa dovrร  contenere le seguenti dichiarazioni:

  • di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente;
  • di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di pensione diretta, diversa dallโ€™assegno ordinario e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoriaย ad integrazione del reddito a titolo di invaliditร , avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalitร  di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
  • di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • di aver conseguito nellโ€™anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
  • di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

Ilย comma 4ย definisce i documenti che debbono essere allegati allaย domanda.

Ilย comma 5ย specifica che sono considerate inammissibili quelle domande che siano prive dei predetti requisiti, nonchรฉ che siano presentate dopo ilย 31 ottobre 2021.

Ilย comma 6ย stabilisce che ilย Ministero del Lavoroย provveda alย rimborso degli oneri sostenuti dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sulla base diย apposita documentazione.

Ilย comma 7ย stabilisce che gli enti di previdenza obbligatoria debbano trasmettere all’Agenzia delle entrate ed all’Inps – sulla base di modalitร  stabilite con appositi accordi –ย lโ€™elenco dei soggetti ai quali eฬ€ stato concesso lโ€™esonero.

Ilย comma 8ย prevede che, per rispettare il tetto di spesa, gli enti gestori comunichino con cadenza mensile, a partire dal 1ยฐ maggio 2021 al Ministero del Lavoro ed al MEF,ย i risultati del monitoraggio delle domande ammesse. Una volta quantificato l’ammontare delleย agevolazioni, la disposizione in parola prevede che con successivo DM del Ministro del lavoro, d’intesa con il Ministro dell’economia,ย saranno definiti i criteri e le modalitร  alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto.

 

Lavoratori autonomi e collaboratori

Art. 4 (Criteri e modalitร  per la concessione dellโ€™esonero in favore dei lavoratori autonomi e dei collaboratori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 in quiescenza):ย 

ย ilย comma 1ย prevede che a professionisti ed operatori sanitari in quiescenza obbligati al pagamento dei contributi alla gestione separata Inps si applichino le diposizioni recate dall’art. 2, eccezion fatta per quelle concernenti le modalitร  di presentazione della domanda oltrechรฉ le ipotesi di inammissibilitร . Infatti, la disposizione reca tali indicazioni in maniera specifica per i soggetti presi in considerazione, i quali dovranno – entro ilย 31 luglio 2021 –ย presentare domanda all’Inps con le seguenti informazioni:

  • di essere stato titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020 ai sensi del decreto “Cura Italia”;
  • di essere in quiescenza;
  • di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria

Ilย comma 2ย prevede che ai soggetti presi in considerazioni che debbano versareย i contributi ai rispettivi enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applichi quanto previsto dall’art. 3, eccezion fatta per le disposizioni concernenti requisiti ed ipotesi di inammissibilitร  delle domande. Infatti, si stabilisce che la domanda sia presentata secondo lo schema predisposto da ciascun singoloย ente previdenziale, corredata dalle seguenti dichiarazioni:

  • di essere stato titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020 ai sensi del decreto “Cura Italia”;
  • di essere in quiescenza;
  • di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.

 

Ilย comma 3ย individua le ipotesi di inammissibilitร ;

ย 

Art. 5ย (Conformitร  al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19): dichiara la conformitร  del beneficio alla normativa europea, subordinandone l’operativitร  all’autorizzazione da parte dellaย Commissione europea;

Art. 6ย (Clausola di invarianza finanziaria): reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

 

 

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