Ancora pochi giorni e l’esonero contributivo parziale chiuderร i battenti. La data ultima per presentare la domanda รจ slittata infatti al 2 novembre primo giorno utile non festivo.
La stessa data vale anche per i versamenti da effettuare ai fini della regolaritร contributiva richiesta dalla norma.
E insieme alla comunicazione della nuova data, dal Ministero del lavoro sono arrivati alcuni chiarimenti chiesti dalla stessa AdEPP. Ossia:
- lโesonero deve essere concesso unicamente per i mesi privi di altra copertura previdenziale;
- per chi รจ iscritto oltre che a Cassa, alle gestioni INPS o ad altre Casse, lโimporto spettante dovrร essere riproporzionato in ragione dei mesi di iscrizione non coincidenti;
- per chi ha iniziato lโattivitร nel corso del 2019 e conseguentemente, per lo stesso anno, ha svolto lโattivitร per un periodo inferiore a 12 mesi; la verifica del calo di fatturato dellโanno 2020 rispetto allโanno 2019, dovrร avvenire sulla base dellโimporto medio mensile relativo ai soli mesi di attivitร delle due annualitร ;
- il contributo di maternitร , rientra tra i contributi oggetto di possibile fino al limite massimo complessivo di 3.000 euro previsto dal legislatore.
Presentata lโistanza, con successivo decreto del Ministero del lavoro, saranno definiti i criteri e le modalitร alle quali le Casse dovranno attenersi per riconoscere lโagevolazione, in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto e alle risorse effettivamente disponibili.
Il quadro normativo
La legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 20 e 21 dellaย legge 30 dicembre 2020, n.178) ha previsto lโesonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel 2021 daiย lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Casse di previdenza privateย particolarmente danneggiati dalla crisi pandemica.
Alle disposizioni di legge รจ stata data attuazione con il decreto interministeriale del 17 maggio 2021.
La misura ha ricevuto l’autorizzazione UE lo scorso 14 luglio.
Quando e a chi spetta
Possono presentare domanda di esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi di competenza dellโanno 2021 i professionisti iscritti alle Casse di previdenza privata in data antecedente il 1ยฐ gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021), che:
- abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- abbiano subรฌto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Per tutto il periodo oggetto di esonero, i professionisti inoltre non devono risultare titolari di contratto di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennitร di disponibilitร ai sensi dellโarticolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) nonchรจ di pensione diretta, diversa dallโassegno ordinario di invaliditร di cui allโarticolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103, ad integrazione del reddito a titolo di invaliditร , avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalitร di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.
L’esonero contributivo spetta a condizione che il professionista sia in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
La regolaritร contributiva รจ verificata dโufficio dagli enti concedenti a far data dal 1ยฐ novembre 2021. L’articolo ย 47bis delย decreto Sostegni bis,ย D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021 ha previsto che la regolaritร contributiva รจ assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021 (si vedaย infra).





