I geometri e la riforma del Catasto. Nuovi strumenti per il classamento

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“Si tratta di piano finalizzato a rivedere il sistema di rilevazione catastale degli immobili  al fine di consentire ad Agenzia delle Entrate e Comuni di avere a disposizione nuovi strumenti per il classamento degli immobili e favorire la condivisione di dati e documenti. L’aggiornamento del Catasto è una attività che coinvolge prevalentemente la Categoria dei Geometri, da sempre impegnata alla sua custodita in tempi reali. L’articolo 6 al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione, pone anche l’attenzione all’esigenza di creare un banca dati aggiornata in risposta alla mancata dinamicità storica, ferma ancora al classamento dell’ “unità tipo” attuato secondo i criteri della norma del 1931, nella quale anche i territori sono censiti in “zone censuarie” non più attuali e il “vano catastale“, che negli anni ’50-60′ individuava superficie anche oltre i 100 mq, oggi designa un immobile di circa 4 vani con una superficie di 60/70 mq”, così Maurizio Savoncelli presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri Laureati  intervistato da Isoradio.

” Occorre una visione dinamica per l’ evoluzione costante dei territori – ha sottolineato Savoncelli – che dall’impianto del Catasto si sono modificati in modo radicale: alcuni centri storici sono abbandonati e in stato di degrado, attività commerciali e laboratoriali cessate, quartieri nuovi con mezzi e servizi diversi da quelle di un’epoca lontana. La rendita catastale influenzata da diversi fattori, concretizza la parte imponibile, poi ogni Comune secondo le proprie esigenze modificherà la realtà fiscale come sempre. L’articolo 6 è condiviso, ma occorre trovare e individuare i criteri per rendere attuabile tutto il piano di revisione”.

Cosa dice l’articolo 6 citato da Savoncelli?

In due commi l’articolo 6 declina i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega in materia di catasto, che prevede una semplice integrazione di dati – da completare non prima del 2026 – senza alcun effetto sulla modalità di calcolo della base imponibile dei tributi immobiliari. L’obiettivo generale della norma, come ha spiegato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il 5 ottobre 2021, dopo l’approvazione del Ddl in Consiglio dei ministri, è quello di “costruire una base di informazione adeguata”: “Il contribuente medio non si accorgerà di nulla: l’imposizione fiscale su case e terreni rimarrà invariata”.

Il comma 1 indica i princìpi e criteri direttivi sulla base dei quali i decreti delegati dovranno rafforzare e modernizzare i meccanismi di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati. In primo luogo si dovranno prevedere strumenti, da porre a disposizione dei Comuni e dell’Agenzia delle entrate, per facilitare e accelerare l’individuazione ed eventualmente il corretto classamento di tre fattispecie: gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita; i terreni edificabili accatastati come agricoli; gli immobili abusivi. In secondo luogo si dovranno prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l’Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei Comuni, nonché la loro coerenza ai fini dell’accatastamento delle unità immobiliari.

Il comma 2 stabilisce che il Governo è delegato ad attuare un’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, e fissa i seguenti principi e criteri direttivi da seguire nell’esercizio della delega:

  • prevedere che le informazioni rilevate non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali (lettera a);
  • attribuire a scopo informativo a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato (lettera b);
  • prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato (lettera c);
  • prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili. (lettera d).