De Bertoldi. Interrogazione su autonomia Casse e cita dichiarazioni Cassese al seminario Adeppp

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Il Sen. De Bertoldi (FdI) ha presentato l’interrogazione a risposta orale 3-03402 ai Ministri del lavoro e dell’economia sul tema dell’autonomia delle casse di previdenza, nella quale sono state riportate in premessa le dichiarazioni di Sabino Cassese, rilasciate nel corso del seminario promosso da Adepp sul medesimo argomento.

Premesso che:

  • nel corso di un seminario promosso dall’associazione degli enti previdenziali privati sull’autonomia delle casse di previdenza al servizio delle professioni per il Paese, l’ex giudice della Corte costituzionale Sabino Cassese ha evidenziato come, nel corso degli anni, il perimetro dell’autonomia delle casse si sia fortemente assottigliato, a causa di una serie di norme che hanno sovrapposto impropriamente il diritto privato, cui dovrebbero invece essere sottoposte le stesse casse, al diritto amministrativo;
  • al riguardo, l’ex Ministro per la funzione pubblica del Governo Ciampi ha evidenziato che il processo di “ripubblicizzazione” delle casse che si è svolto in molte tappe, tre delle quali l’attrazione nella sfera pubblica (avvenuta tra il 2009 e il 2016, si pensi alla cosiddetta spending review), la definizione come organismi di diritto pubblico e l’intervento delle autorità di controllo sulle decisioni d’investimento stabilito nel 2011 (ancora in attesa di un decreto attuativo da lui definito pericoloso, in quanto porrà dei paletti che rischiano di limitare l’efficienza gestionale), ha fortemente ridotto la loro autonomia;
  • a giudizio di Cassese, le avvenute forzature causate dal conteggio dei patrimoni delle casse nei saldi di finanza pubblica (assoggettate peraltro al codice degli appalti),che quest’anno anno hanno superato i 100 miliardi di euro, rappresenta un trucco contabile all’interno della disciplina del bilancio nei saldi di finanza pubblica, ma in realtà si tratta di risorse private, con un patrimonio veicolato nella sua destinazione; così come, a parere del giurista, l’applicazione alle casse di previdenza al codice degli appalti (in quanto assoggettati come enti di diritto pubblico), avallata dall’ANAC, non trova riscontro nelle disposizioni normative vigenti;
  • secondo la normativa europea, sostiene ancora il giurista (come previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016), nonostante sia stabilito che, per essere considerati enti di diritto pubblico, occorre essere finanziati in modo maggioritario dallo Stato (enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico), tali disposizioni evidentemente non trovano applicazione nei riguardi delle stesse casse di previdenza professionali;
  • al fine di recuperare l’autonomia perduta, ed uscire da una serie di equivoci anche legislativi, è necessario secondo Cassese introdurre una norma interpretativa generale, in grado di ripristinare le condizioni inziali, affinché si stabilisca che risulti implicito che il regime di autonomia delle casse sia considerato quale enti di diritto privato (e pertanto non quali organismi di diritto pubblico) non assimilabili alla pubblica amministrazione e pertanto privo di vincoli sugli investimenti, rivisitando al contempo anche il sistema di controlli, che attualmente risultano molteplici e non coordinati in maniera efficiente;
  • a giudizio dell’interrogante, tali osservazioni sono indubbiamente condivisibili e opportune e richiedono al contempo iniziative volte a tutelare l’autonomia del sistema previdenziale, come fu definito proprio nei decenni trascorsi proprio dall’allora ministro Cassese;
  • a tal fine, evidenzia ancora l’interrogante, appaiono conseguentemente inaccettabili le continue intromissioni pubbliche nella gestione di tali organismi, l’abuso del diritto amministrativo sovrapposto a quello privato ed i ripetuti sistemi multipli di controllo e di vigilanza che hanno ridotto sempre più l’autonomia degli enti di previdenza, con il rischio pure di deresponsabilizzare e demotivare gli amministratori espressi dalle categorie, oltre all’applicazione errata della cosiddetta spending review, successivamente riconosciuta indebita dalla magistratura ordinaria, senza che peraltro la pubblica amministrazione provvedesse nell’immediato riconoscimento dei rimborsi, come indicato nella risposta del Governo dei mesi scorsi ad un atto di sindacato ispettivo dell’interrogante,

 

si chiede di sapere:

  • quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;
  • se condividano le osservazioni richiamate in relazione alla necessità di riaffermare l’autonomia delle casse di previdenza professionali, che secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 38 della Costituzione, nonché dall’articolo 1, commi da 32 a 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rappresentano enti privatizzati dal 1° gennaio 1995, nell’ambito del riordino generale degli enti previdenziali;
  • se non ritengano inoltre che la 
  • previsione dell’imminente pubblicazione del regolamento sugli investimenti del decreto attuativo previsto dal decreto-legge 6 settembre 2011, n. 98, che intende sottoporre gli investimenti delle casse alle regole pubbliche, condizionandone l’efficienza gestionale, sia una decisione negativa e penalizzante che rischia di determinare gravissimi effetti sull’autonomia gestionale degli stessi enti di previdenza, oltre che sull’attività dei liberi professionisti;
  • in caso affermativo, quali iniziative di competenza, urgenti e necessarie, intendano intraprendere, al fine di riconsiderare l’attuale disciplina che regola l’attività delle casse di previdenza dei professionisti, stabilendo una corretta determinazione della loro autonomia, come peraltro previsto dalla normativa richiamata, oltre che dal dettato costituzionale