Il regolamento ha come obiettivo principale quello di incentivare accordi tra editori e prestatori diย servizi della societร dellโinformazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa ispirandosi alle pratiche commerciali e ai modelli di business adottati dal mercato. Sempre secondoย lโarticolo 43 bis, se entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato le parti non riescono a trovareย un accordo sullโammontare del compenso, ciascuna di esse puรฒ rivolgersi allโAutoritร per laย determinazione dellโequo compenso, fermo restando il diritto di adire lโAutoritร giudiziaria ordinaria.
LโAutoritร , entro 60 giorni dalla richiesta indica, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento, qualeย delle proposte economiche formulate รจ conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputiย conforme nessuna delle proposte, indica dโufficio lโammontare dellโequo compenso.
Il regolamento individua come base di calcolo โi ricavi pubblicitari del prestatore derivanti
dallโutilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dellโeditore, al netto dei ricavi
dellโeditore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle
pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatoreโ. Su tale base, allโeditore, aย seguito della negoziazione, potrร essere attribuita una quota fino al 70%, determinata sulla base deiย criteri predeterminati.
La presenza di unโaliquota massima ha lโobiettivo di rendere flessibile lo schema di determinazione dellโequo compenso, adattandolo alle diverse esigenze delle parti e alle diverse caratteristiche tanto dei prestatori quanto degli editori, facilitando al contempo lโinstradamento delle negoziazioni.
I criteri validi per la valutazione dellโequo compenso da applicare cumulativamente e con rilevanzaย decrescente (art. 4, comma 3) sono: a) numero di consultazioni online delle pubblicazioni (daย calcolare con le pertinenti metriche di riferimento); b) rilevanza dellโeditore sul mercato (audience on line); c) numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria; d) costi comprovati sostenuti dallโeditore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online; e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online; f) adesione
e conformitร , dellโeditore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (ivi inclusi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualitร dellโinformazione e di fact-checking; g) anni di attivitร dellโeditore in relazione alla storicitร della testata.
Il modello e i criteri individuati dallโAutoritร , nel garantire il riconoscimento dei diritti in capo agliย editori, rispondono alla necessitร di effettuare un attento bilanciamento dei diversi interessi in gioco sia di natura pubblicistica, considerati i valori da tutelare (quali la libertร di espressione, il pluralismo dellโinformazione, unitamente alla garanzia di adeguati incentivi affinchรฉ le parti, ciascuna nel proprio ambito di attivitร , mantengano un elevato livello di investimenti in innovazione, anche tecnologica), sia di natura privatistica, preservando la libertร negoziale e il raggiungimento di accordi reciprocamente vantaggiosi.
Il regolamento disciplina anche la determinazione dellโequo compenso dovuto dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa. In ragione delle differenze strutturali relative ai modelli di business e ai servizi offerti, lโAutoritร ha ritenuto di dover individuare dei criteri che rispondessero a tale specificitร .
La base di calcolo รจ stata individuata nel fatturato rilevante delle imprese derivante dalle attivitร comunque connesse a quelle di media monitoring e rassegne stampa. In tale contesto, lโAutoritร ha preferito non indicare unโaliquota, suggerendo perรฒ di tenere in considerazione quelle adottate daprassi di mercato consolidate, conferendo cosรฌ la flessibilitร necessaria a garantire equitร e tenendoconto delle differenze esistenti allโinterno della platea degli editori e delle imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonchรฉ delle differenti tipologie di pubblicazioni di carattere giornalistico (fonte online, articolo con clausola di riproduzione riservata, articolo liberamente riproducibile).





