Home Le altre notizie Finanziamenti Agcom. Equo compenso per i giornalisti. Approvato il regolamento

Agcom. Equo compenso per i giornalisti. Approvato il regolamento

Il regolamento ha come obiettivo principale quello di incentivare accordi tra editori e prestatori diย  servizi della societร  dellโ€™informazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa ispirandosi alle pratiche commerciali e ai modelli di business adottati dal mercato. Sempre secondoย  lโ€™articolo 43 bis, se entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato le parti non riescono a trovareย  un accordo sullโ€™ammontare del compenso, ciascuna di esse puรฒ rivolgersi allโ€™Autoritร  per laย  determinazione dellโ€™equo compenso, fermo restando il diritto di adire lโ€™Autoritร  giudiziaria ordinaria.

Lโ€™Autoritร , entro 60 giorni dalla richiesta indica, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento, qualeย  delle proposte economiche formulate รจ conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputiย  conforme nessuna delle proposte, indica dโ€™ufficio lโ€™ammontare dellโ€™equo compenso.

Il regolamento individua come base di calcolo โ€œi ricavi pubblicitari del prestatore derivanti
dallโ€™utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dellโ€™editore, al netto dei ricavi
dellโ€™editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle
pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatoreโ€. Su tale base, allโ€™editore, aย  seguito della negoziazione, potrร  essere attribuita una quota fino al 70%, determinata sulla base deiย  criteri predeterminati.

La presenza di unโ€™aliquota massima ha lโ€™obiettivo di rendere flessibile lo schema di determinazione dellโ€™equo compenso, adattandolo alle diverse esigenze delle parti e alle diverse caratteristiche tanto dei prestatori quanto degli editori, facilitando al contempo lโ€™instradamento delle negoziazioni.

I criteri validi per la valutazione dellโ€™equo compenso da applicare cumulativamente e con rilevanzaย  decrescente (art. 4, comma 3) sono: a) numero di consultazioni online delle pubblicazioni (daย  calcolare con le pertinenti metriche di riferimento); b) rilevanza dellโ€™editore sul mercato (audience on line); c) numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria; d) costi comprovati sostenuti dallโ€™editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online; e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online; f) adesione
e conformitร , dellโ€™editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (ivi inclusi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualitร  dellโ€™informazione e di fact-checking; g) anni di attivitร  dellโ€™editore in relazione alla storicitร  della testata.

Il modello e i criteri individuati dallโ€™Autoritร , nel garantire il riconoscimento dei diritti in capo agliย  editori, rispondono alla necessitร  di effettuare un attento bilanciamento dei diversi interessi in gioco sia di natura pubblicistica, considerati i valori da tutelare (quali la libertร  di espressione, il pluralismo dellโ€™informazione, unitamente alla garanzia di adeguati incentivi affinchรฉ le parti, ciascuna nel proprio ambito di attivitร , mantengano un elevato livello di investimenti in innovazione, anche tecnologica), sia di natura privatistica, preservando la libertร  negoziale e il raggiungimento di accordi reciprocamente vantaggiosi.

Il regolamento disciplina anche la determinazione dellโ€™equo compenso dovuto dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa. In ragione delle differenze strutturali relative ai modelli di business e ai servizi offerti, lโ€™Autoritร  ha ritenuto di dover individuare dei criteri che rispondessero a tale specificitร .

La base di calcolo รจ stata individuata nel fatturato rilevante delle imprese derivante dalle attivitร  comunque connesse a quelle di media monitoring e rassegne stampa. In tale contesto, lโ€™Autoritร  ha preferito non indicare unโ€™aliquota, suggerendo perรฒ di tenere in considerazione quelle adottate daprassi di mercato consolidate, conferendo cosรฌ la flessibilitร  necessaria a garantire equitร  e tenendoconto delle differenze esistenti allโ€™interno della platea degli editori e delle imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonchรฉ delle differenti tipologie di pubblicazioni di carattere giornalistico (fonte online, articolo con clausola di riproduzione riservata, articolo liberamente riproducibile).

Previous articleNewsletter “Professioni in Europa” – Gennaio 2023
Next articleCalderone. Nuove azioni a a sostegno dei professionisti