Il Ministro Marina Calderone: ยซUna possibilitร attesa da tempo che contribuisce alla costruzione di un sistema previdenziale piรน modernoยป
Roma, 9 febbraio 2026 โ Per i professionisti รจ ora possibile ricongiungere i contributi versati alla gestione separata Inps e le casse professionali. Chi presenterร domanda di ricongiunzione a partire dal 9 febbraio 2026 โ data di pubblicazione della circolare Inps n. 15/2026 โ potrร costruire la propria pensione utilizzando la ricongiunzione in entrata verso la gestione separata dellโInps o in uscita, trasferendo i contributi versati in Inps verso la propria cassa professionale di iscrizione.
ยซLo Stato accompagna i professionisti, soprattutto i piรน giovani, nella costruzione di una pensione coerente con la loro storia lavorativa, senza penalizzazioni dovute alla frammentazione dei percorsi โ afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone -. La ricongiunzione consente di valorizzare ogni esperienza contributiva e di trasformarla in un diritto previdenziale pieno. Continuiamo a lavorare per un sistema previdenziale piรน moderno, piรน equo e capace di riconoscere la ricchezza e la complessitร del lavoro contemporaneoยป.
Dovrร essere rispettato il principio della natura contributiva della gestione separata e quindi non saranno ammesse le domande per una ricongiunzione โin entrataโ verso la gestione separata di Inps di chi possiede periodi contributivi precedenti al 1ยฐ aprile 1996 (data di istituzione dell’obbligo contributivo per tale gestione). In piรน, non sono ammesse ricongiunzioni parziali e la domanda dovrร riguardare tutti i contributi maturati presso le altre casse previdenziali.
La ricongiunzione, come chiarisce la circolare Inps, รจ onerosa e ha efficacia retroattiva. Sarร lโinteressato alla ricongiunzione a corrispondere lโonere, calcolato applicando l’aliquota IVS vigente (fissata al 33% per il 2025 per i collaboratori esclusivi) sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi.
Le nuove disposizioni sono immediatamente operative e si applicano alle nuove domande presentate dalla data di pubblicazione della circolare e ai ricorsi e alle domande pendenti non ancora definiti alla medesima data.





