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Semplificazione. Obiettivo, sostenibilità aziendale

Al fine di rafforzare la competitività dell’UE, il Consiglio ha dato il via libera definitivo alla semplificazione degli obblighi di rendicontazione e due diligence in materia di sostenibilità per le imprese. Questa normativa semplifica le direttive sulla rendicontazione e due diligence in materia di sostenibilità aziendale (CSRD) e sulla due diligence in materia di sostenibilità aziendale (CS3D), riducendo l’onere di rendicontazione e limitando l’effetto a cascata degli obblighi sulle imprese più piccole.

Il pacchetto di semplificazione Omnibus I riduce la complessità e gli ostacoli inutili, riduce la burocrazia, migliora l’efficienza e introduce maggiore flessibilità per le imprese che rimangono soggette al suo ambito di applicazione, con l’obiettivo di rafforzare la competitività dell’UE, soprattutto in un contesto geopolitico in continua evoluzione.

Direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale

L’ambito di applicazione della CSRD viene ristretto aumentando le soglie alle imprese con più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro. Per quanto riguarda le imprese di paesi terzi, i requisiti aggiornati si applicheranno solo alle imprese con un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro per l’impresa madre all’interno dell’UE e un fatturato generato superiore a 200 milioni di euro per la controllata o la succursale.

La direttiva di modifica prevede inoltre un’esenzione transitoria per le imprese che dovevano iniziare a presentare la rendicontazione a partire dall’esercizio finanziario 2024 (le cosiddette società “wave one”), che non rientrano nell’ambito di applicazione per il 2025 e il 2026. Include inoltre un’esenzione dalla rendicontazione consolidata per alcune holding finanziarie UE ed extra-UE.

Direttiva sulla due diligence per la sostenibilità aziendale

L’ambito di applicazione della CS3D viene ristretto aumentando le soglie alle aziende con più di 5.000 dipendenti e un fatturato netto superiore a 1,5 miliardi di euro, considerando che queste grandi aziende hanno la maggiore influenza sulla propria catena del valore e sono meglio attrezzate per generare un impatto positivo e assorbire i costi e gli oneri dei processi di due diligence.

Nell’identificazione e nella valutazione degli impatti negativi, le aziende possono concentrarsi sulle aree delle loro catene di attività in cui è più probabile che si verifichino impatti negativi, reali e potenziali. Per garantire flessibilità alle aziende, quando un’azienda ha identificato impatti negativi ugualmente probabili o ugualmente gravi in ​​diverse aree, ha la possibilità di dare priorità alla valutazione degli impatti negativi che coinvolgono partner commerciali diretti. Le aziende sono inoltre tenute a basare i propri sforzi su informazioni ragionevolmente disponibili, il che ridurrà l’effetto a cascata delle richieste di informazioni sui partner commerciali più piccoli.

Per ridurre significativamente gli oneri, l’obbligo per le aziende di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici previsto dalla CS3D è stato rimosso.

Le norme aggiornate eliminano anche il regime di responsabilità armonizzato a livello UE e l’obbligo per gli Stati membri di garantire che le norme sulla responsabilità siano di applicazione obbligatoria nei casi in cui la legge applicabile non sia quella nazionale.

In termini di sanzioni, le imprese saranno responsabili a livello nazionale per la mancata corretta applicazione delle norme. La nuova direttiva prevede un limite massimo del 3% del fatturato netto mondiale dell’impresa, con la Commissione che emanerà le linee guida necessarie al riguardo.

Infine, la direttiva di modifica posticipa di un altro anno, al 26 luglio 2028, il termine per il recepimento della CS3D da parte degli Stati membri nel diritto nazionale. Le imprese dovranno conformarsi alle nuove misure entro luglio 2029.

Prossimi passi

Il testo dell’atto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE nei prossimi giorni ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a tale pubblicazione.

Gli Stati membri avranno un anno di tempo dall’entrata in vigore della direttiva per recepirne le disposizioni nella legislazione nazionale, ad eccezione dell’articolo 4 sul livello di armonizzazione, a cui dovranno conformarsi entro il 26 luglio 2028.

Premessa

Nell’ottobre 2024, il Consiglio europeo ha invitato tutte le istituzioni dell’UE, gli Stati membri e le parti interessate, in via prioritaria, a proseguire i lavori, in particolare in risposta alle sfide individuate nelle relazioni di Enrico Letta (“Molto più di un mercato”) e Mario Draghi (“Il futuro della competitività europea”). La dichiarazione di Budapest dell’8 novembre 2024 ha successivamente chiesto di “avviare una rivoluzione della semplificazione”, garantendo un quadro normativo chiaro, semplice e intelligente per le imprese e riducendo drasticamente gli oneri amministrativi, normativi e di rendicontazione, in particolare per le PMI. Il 26 febbraio 2025, in seguito all’appello dei leader dell’UE, la Commissione ha presentato il cosiddetto pacchetto “Omnibus I”, volto a semplificare la legislazione vigente nel campo della sostenibilità.

 

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