Home Primo piano Emendamento Dl Pnrr. Escluse le Casse da arbitro Covip

Emendamento Dl Pnrr. Escluse le Casse da arbitro Covip

Nel corso dellโ€™esame DL PNRRย (ACย 2807) in Commissione Bilancio della Camera รจ stato approvato l’emendamento che elimina gli enti previdenziali dai soggetti obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie della COVIP.

Il provvedimento, da trasmettere al Senato, dovrร  essere convertito in legge entro il 20 aprile.

Prevede, inoltre, che i fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari SSN devono redigere e pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dellโ€™esercizio, i bilanci e le relative relazioni, comprese quelle degli organi di controllo. Gli stessi documenti devono essere trasmessi, nello stesso termine, alle amministrazioni competenti ai fini della vigilanza e sono considerati comunicazioni sociali. I bilanci e le relazioni devono indicare il numero di iscritti e beneficiari, lโ€™ammontare dei contributi versati dagli aderenti e dai datori di lavoro o di altre entrate contributive, lโ€™ammontare e la tipologia delle prestazioni erogate, il rapporto tra contributi e prestazioni, il patrimonio complessivo del fondo e il rapporto tra patrimonio e prestazioni, nonchรฉ i costi di gestione sostenuti nellโ€™esercizio.

Tali disposizioni si applicano ai fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del SSN, comunque denominati, e, in particolare: ai fondi sanitari integrativi del SSN; agli enti, alle casse e alle societร  di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalitร  assistenziale; alle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purchรฉ organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all’erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e dei relativi familiari.

L’inosservanza delle disposizioni comporta l’impossibilitร  di iscrizione, rinnovo o comunque di permanenza nell’anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, nonchรฉ di fruizione delle agevolazioni, anche fiscali, comunque denominate, previste a legislazione vigente. Le disposizioni si applicano dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

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