Le nuove norme ampliano l’ambito di applicazione della legislazione UE in materia di fallimento bancari. Inoltre, conferiscono alle autorità maggiori poteri per gestire in modo più efficace i potenziali fallimenti bancari e armonizzano la protezione dei depositanti in tutta l’UE.
Luděk Niedermayer (PPE, CZ), responsabile della BRRD, ha spiegato che “Si è trattato di un dossier molto complesso, sia dal punto di vista economico che politico. Tuttavia, rafforza e rende più coerente il quadro di gestione delle crisi dell’UE. Amplia il sistema di risoluzione, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni, migliora la prevedibilità e armonizza l’uso degli strumenti in tutta l’Unione. Migliora le garanzie per i cittadini, le PMI e i comuni, chiarendo come saranno trattati i loro fondi in caso di fallimento di una banca.”
Uno degli obiettivi principali era ridurre la dipendenza dai fondi pubblici promuovendo soluzioni basate sul mercato e meccanismi di finanziamento privati. Si è trattato di un compromesso faticosamente raggiunto, dopo lunghe e difficili negoziazioni. Ancora più importante, questo dossier consentirà di procedere più rapidamente verso il completamento dell’unione bancaria, elemento fondamentale dell’agenda dell’UE per il miglioramento del funzionamento del mercato unico.
Per Irene Tinagli (S&D, IT), responsabile del SRMR, “La riforma del quadro di gestione delle crisi bancarie e di garanzia dei depositi rappresenta un miglioramento decisivo, rendendo la risoluzione più credibile e accessibile per le banche di piccole e medie dimensioni, pur preservando un quadro prudente con capacità di assorbimento delle perdite come prima linea di difesa. Allo stesso tempo, l’accordo rafforza l’uso efficace degli strumenti finanziati dal settore all’interno di un quadro chiaro e solido. Salvaguarda inoltre l’integrità e l’indipendenza della governance europea, garantendo coerenza, certezza del diritto e maggiore armonizzazione in tutta l’unione bancaria. Ciò rappresenta un chiaro passo avanti nel rafforzamento della stabilità e dell’integrazione finanziaria, sottolineando al contempo la necessità di ulteriori progressi verso un sistema europeo di garanzia dei depositi (EDIS) pienamente operativo per completare l’unione bancaria.”
Mentre Kira Marie Peter-Hansen (Verdi/ALE, DK), responsabile della DGSD, ha sottolineato come nell’attuale contesto geopolitico ed economico volatile “sia più importante che mai disporre di un quadro normativo solido e resiliente che consenta alle banche di continuare a finanziare l’economia reale durante tutto il ciclo economico. L’adozione della revisione della gestione delle crisi e della garanzia dei depositi (CMDI), e in particolare della Direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi, rappresenta un primo passo importante in questa direzione e verso il completamento dell’unione bancaria. Gli obiettivi principali di questa revisione sono stati raggiunti. La portata della risoluzione è stata ampliata, pur continuando a fornire sufficienti garanzie per assicurare che i sistemi di garanzia dei depositi rimangano adeguatamente finanziati. Allo stesso tempo, abbiamo armonizzato gli strumenti a disposizione dei sistemi di garanzia dei depositi, muovendoci verso un settore bancario europeo più integrato. Tuttavia, si tratta di riforme mirate. Saranno necessarie azioni più ambiziose per completare definitivamente l’unione bancaria, compreso un sistema europeo di garanzia dei depositi pienamente operativo.”
Maggiore tutela per i depositanti e migliore accesso ai finanziamenti per la risoluzione delle crisi.
Nelle procedure di insolvenza o di risoluzione, il sistema di garanzia dei depositi (DGS), finanziato dal settore bancario, che protegge i depositi sotto la sua giurisdizione fino a 100.000 euro e successivamente recupera tali fondi in qualità di creditore privilegiato, gode della massima priorità nella gerarchia dei rimborsi. I depositanti al dettaglio e le micro, piccole e medie imprese costituiscono il secondo livello, seguiti dai piccoli enti pubblici come comuni e governi regionali al terzo livello, a condizione che nessuno di questi sia un investitore professionale.
Oltre alla garanzia standard dell’UE di 100.000 euro per depositante e per banca, saranno protetti anche alcuni depositi legati a transazioni immobiliari, per importi che vanno da 500.000 a 2.500.000 euro a seconda delle circostanze.
Risoluzione delle banche di piccole dimensioni
Il quadro di risoluzione – utilizzato da governi e autorità di regolamentazione per ristrutturare o liquidare in modo sicuro le banche in difficoltà, tutelando al contempo i depositanti e la stabilità finanziaria – si applicherà anche alle banche di piccole e medie dimensioni, laddove ciò sia ritenuto nell’interesse pubblico.
Per accedere a finanziamenti esterni, gli investitori e i creditori di una banca in difficoltà devono innanzitutto assorbire perdite pari ad almeno l’8% del totale delle passività e del patrimonio netto della banca (TLOF). Il cosiddetto meccanismo “bridge the gap” consente ai fondi DGS di contribuire a soddisfare questo requisito minimo dell’8% di condivisione delle perdite quando una banca finanziata dai depositi non dispone di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite. Ciò facilita un trasferimento più agevole dell’attività della banca e garantisce un’uscita ordinata dal mercato.
I deputati europei hanno insistito affinché le condizioni per l’utilizzo di questo meccanismo fossero semplificate, in modo da mantenerlo un’opzione praticabile anche per le banche più piccole. Gli Stati membri possono inoltre consentire l’utilizzo dei fondi DGS per misure preventive o alternative, sia per evitare il fallimento di una banca, sia per garantire ai depositanti l’accesso ai propri fondi in caso di insolvenza.
Sfondo
Il pacchetto comprende tre fascicoli legislativi: la Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD), il Regolamento sul meccanismo unico di risoluzione (SRMR) e la Direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (DGSD).
Prossimi passi
Le nuove norme entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applicano (con alcune eccezioni) a partire da 24 mesi dalla loro entrata in vigore.







