Jobs act del lavoro autonomo, alcune anticipazioni in attesa del Cdm

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La bozza della nuova regolamentazione del lavoro autonomo sembra sia  pronta e dovrebbe essere presentata entro il 31 gennaio al Consiglio dei Ministri. Dalle prime anticipazioni, riportate dai media e da alcune associazioni coinvolte nelle consultazioni, sembra che il salario minimo sia finito nel dimenticatoio. Una scelta che farà alzare le barricate a quella fascia di lavoratori autonomi che speravano nella risoluzione del problema annoso dei compensi bassi quando non bassissimi.

Gli iscritti agli ordini professionali potranno usufruire delle norme contenute nel  jobs act,  come, ad esempio, quella inerente la tutela della maternità e paternità, ma non  i piccoli imprenditori artigiani e commercianti iscritti alla Camera del commercio,. L’articolo 8 dovrebbe apportare una modifica all’articolo 66 del decreto 151/2001, sancendo che l’indennità di maternità «viene erogata, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività, dall’Inps a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio». Inoltre, il congedo parentale dovrebbe venire esteso «alle lavoratrici o ai lavoratori autonomi» che siano diventati genitori «di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2016»: a loro il Jobs Act garantirebbe il «relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale» per «periodo di 6 mesi entro i primi tre anni di vita del bambino».

Ma non solo. Il Ddl dovrebbe introdurre qualche elemento di garanzia anche sul fronte “malattia”, prevedendo nell’articolo 10 che «in caso di malattia di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività professionale per una durata superiore ai 60 giorni, il versamento degli oneri previdenziali è sospeso per l’intera durata del periodo di malattia fino ad un massimo di due anni».  Una volta cessata la malattia «il lavoratore autonomo è tenuto ad effettuare il pagamento del debito previdenziale maturato durante il periodo di sospensione», con tempistiche diluite e cioè «in rate mensili nell’arco di un periodo pari a tre volte quello di sospensione». Allo studio del Governo c’è poi ancora un dettaglio non da poco: se prevedere che la sospensione riguardi, oltre agli oneri previdenziali, anche quelli fiscali, oppure no.

Inoltre il Jobs Act sul lavoro autonomo dovrebbe attribuire ai «trattamenti terapeutici delle malattie oncologiche» l’equiparazione alla «degenza ospedaliera», andando a ritoccare un decreto del ministero del Lavoro del 2001 che descrive i «criteri per la corresponsione dell’indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera agli iscritti alla gestione separata». Non è dato ancora capire se la norma è valida anche per le altre malattie altrettanto gravi, che prevedono trattamenti terapeutici invasivi che potrebbero e dovrebbero essere anch’essi equiparati alla degenza.

E veniamo al capitolo spese deducibili.  L’articolo 5 prevederebbe una modifica di un decreto del 1986 che amplia la deducibilità di queste spese: «entro il limite annuo di 10mila euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni, congressi e simili sono integralmente deducibili». Inoltre, all’articolo 6 si aggiunge che anche «le spese sostenute dal lavoratore autonomo per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all’auto-imprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati sono interamente deducibili dal reddito entro il limite annuo di 5mila euro».

Appalti pubblici. Finora i lavoratori autonomi non hanno potuto facilmente svolgere lavori per la pubblica amministrazione, se non in qualità di consulenti , il nuovo testo aprirebbe invece alla possibilità che le amministrazioni pubbliche nazionali e locali «in qualità di stazioni appaltanti» debbano promuovere «la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche» e che debbano anche adattare «laddove possibile i requisiti previsti dai bandi e dalle procedure di aggiudicazione alle caratteristiche di tali lavoratori».

Creazione di uno sportello per gli autonomi sul mercato del lavoro e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione, nelle anticipazione che, come scrivevamo prima, sono state pubblicate sui vari siti e media, si legge  che «i centri per l’impiego e gli organismi accreditati si doteranno, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo». Questo sportello «raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni, per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali».  Anticipazioni, come dicevamo, e un uso del condizionale necessario in attesa di avere tra le mani il Ddl licenziato dal Consiglio dei Ministri. Al Parlamento, poi, il compito di approvarlo in tempi brevi.