Ddl editoria, dalla tutela al rilancio della professione passando per la Previdenza

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“É diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, nell’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”, lo sancisce l’articolo 2 del Ddl sull’editoria (Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista) che sottolinea però che “Devono essere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori”.

Nulla di nuovo sotto il sole si potrebbe dire visto che il diritto/dovere di rettifica è già una norma prevista ed attuata, almeno dovrebbe, certo è che questo Disegno di legge è da lungo anelato da chi, in questo mondo, sostiene che la categoria è ben lungi dall’essere protetta e garantita anche per quanto riguarda la libertà e la non censura. Una censura che diventa spesso autocensura quando a scrivere è un giornalista collaboratore o comunque non contrattualizzato nonostante dovrebbe spettare al direttore “adottare le decisioni necessarie per garantire l’autonomia dei giornalisti e della testata”.

Ma per tornare al Ddl, una parte importante riguarda i finanziamenti per la nascita delle start up….

“Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative a carattere editoriale – si legge nel Disegno di legge – i finanziamenti, a valere sul fondo di cui al quarto periodo del comma 3 dell’articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono erogati, all’esito della selezione indetta ai sensi del comma 6; a start up, costituite da non più di 6 mesi in forma cooperativa, che presentino i seguenti requisiti:

  1. a) abbiano quale oggetto sociale lo svolgimento di attività editoriale prevalentemente on line e che la stessa attività sia l’unica svolta;
  2. b) non abbiano collegamenti diretti o indiretti con gruppi finanziari o partiti politici;
  3. c) non abbiano finalità lucrative;
  4. d) siano proprietarie e gestrici della start up innovativa a carattere editoriale;
  5. e) siano costituite esclusivamente da soci, per i 4/5 sotto il trentacinquesimo anno d’età, che prestino la propria attività lavorativa presso la cooperativa stessa;
  6. f) siano di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all’allegato 1 del Regolamento dell’Unione europera di esenzione n. 651/2014;
  7. g) abbiano sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
  8. h) diano pubblicità dei propri bilanci mediante pubblicazione sul sito web;
  9. i) risultino regolarmente iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n, 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da non più di 6 mesi.
  10. Possono altresì richiedere i finanziamenti di cui alla presente legge le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa a carattere editoriale purché l’impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.

Una risposta sicuramente ad una delle crisi più drammatiche che abbia mai investito il settore. Lo stesso Istituto di previdenza, che ha messo in prima persona e in un secondo tempo grazie agli interventi del Governo  in campo sgravi per le nuove assunzioni o le trasformazioni di contratti a tempo determinato in tempo indeterminato, ha più volte sottolineato la necessità di “intervenire” per rilanciare la categoria, prevedendo investimenti per lo sviluppo del lavoro. Ricordiamo che, secondo quanto pubblicato dall’Inpgi, ” i rapporti di lavoro subordinato si contraggono del 5,82% (956 rapporti di lavoro subordinato in meno rispetto all’anno precedente) con un conseguente calo della contribuzione IVS corrente pari a circa 9,7 milioni (- 2,8) rispetto al 2014. Al contrario aumenta la spesa per pensioni (+ 3,8% pari a 461 milioni di euro) e per ammortizzatori sociali con 37,4 milioni di euro (+ 3,3% rispetto al 2014)”.

Una situazione che desta allarme e che viene affrontata per la prima volta nel Ddl. Autonomia della professione, quindi, ma anche rilancio di questa nonché tutela del consumatore e del fruitore dell’informazione e rispetto della concorrenza, il tutto in una serie di emendamenti restando in attesa del testo definitivo ed approvato.

E sulla previdenza, in allegato gli emendamenti di interesse