Ddl lavoro autonomo e il Sistema AdEPP. Gli articoli d’interesse

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La Camera ha approvato, ieri, il Ddl sul lavoro autonomo, ora la parola passa al Senato per il possibile via libera definitivo. L’Aula di Montecitorio ha recepito il testo licenziato dalla Commissione Lavoro non apportando alcuna modifica.

Nel testo proposto dalla Commissione presieduta dall’On. Cesare Damiano non compaiono alcuni emendamenti di interesse per le Casse come quello a firma Fregolent che prevedeva il recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 7 dell’11 gennaio 2017 in materia di spending review degli enti di previdenza” o quello dell’on. Boccadutri  sull’estensione alle Casse professionali della funzione di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro.

Nel testo approvato alla Camera c’è, invece, una norma, contenuta nell’articolo 6, che ha effetto sulle Casse: “Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie”.

L’articolo in pratica fa riferimento a politiche a sostegno della professione e del reddito che di fatto le Casse di Previdenza stanno da tempo mettendo in campo.

Da tempo AdEPP chiedeva anche un tavolo di confronto permanente e strutturato sulle libere professioni per analizzare i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro ed individuare future azioni strategiche. La risposta arriva dalla norma, inserita nel testo finale, contenuta nell’articolo 14 ter: “Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dai sindacati, dalle parti datoriali e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a modelli previdenziali, di welfare e di formazione professionale.

E sulla formazione professionale è incentrato l’articolo 8: “Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà”.

Infine, il Ddl sul lavoro autonomo prevede che anche i liberi professionisti possano partecipare agli appalti pubblici “per la prestazione di servizi” ,come sottolinea l’articolo 11, e accedere ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei in quanto equiparati alle piccole e medie imprese.