Equo compenso. La Sicilia approva la Delibera

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Dopo la Toscana e la Calabria, sull’equo compenso “decide” anche la Regione Sicilia. La Giunta regionale ha, infatti, pubblicato la delibera 301/2018 dello scorso 28 agosto, un “Atto di indirizzo per gli Assessorati regionali e gli Enti sottoposti a vigilanza e/o controllo in materia di acquisizione dei servizi professionali ed equo compenso”.

L’atto di indirizzo fa riferimento al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) che richiama all’articolo 19-quaterdecies in cui al comma 3 è precisato che “la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dal professionista” e definisce al comma 4 dell’articolo 13-bis della legge 31  dicembre  2012,  n. 247 come introdotto dal citato decreto legge n. 148/2017 “vessatorie, le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito”.

Un atto che, si legge nella nota diffusa dalla Regione – “intende superare un fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto dell’abolizione dei tariffari, ha caratterizzato la procedura di affidamento di servizi professionali e ha visto molte amministrazioni prevedere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici” dando così linee e confini dentro i quali devono stare tutti le aree amministrative.

Un focus a parte è dedicato a quelle che vengono definite professioni tecniche ossia agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare, alle quali vengono applicate le tabelle del decreto del Ministero della Giustizia 16 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016”

Nella delibera è, inoltre precisato che “nella impostazione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente, i compensi sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l’importo base di gara”.

La Giunta regionale è anche intervenuta sull’illegittimità della fissazione di criteri di valutazione delle offerte che possano “alterare l’equilibrio tra le prestazioni e il compenso, quali, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito” e il divieto di predisposizione di clausole vessatorie.

A fare da apripista sull’equo compenso era stata appunto la Toscana nello scorso marzo.

Su proposta dell’assessore alla formazione e al lavoro, Cristina Grieco, la Giunta Regionale con la decisione n. 29 del 6 marzo 2018 recante “Procedure di acquisizione di servizi professionali: Indirizzi” la Toscana aveva guadagnato la maglia rosa  definendo, per la prima volta,  le regole per garantire un equo compenso per i professionisti incaricati della progettazione di opere pubbliche e per altre figure professionali alle quali venivano richieste prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal mansionario o di effettuare servizi esterni.

Lo abbiamo fatto – aveva spiegato il presidente della Regione, Enrico Rossi – nell’intento di dare applicazione al principio dell’equo compenso, definendo regole certe, uniformi e valide per numerose categorie di lavoratori. A queste regole si atterrà per prima la Regione Toscana, ma sono tenuti ad applicarle anche tutti gli enti dipendenti dalla Regione stessa, come quelli del sistema sanitario regionale, l’Arpat, Toscana promozione, Artea, Toscana sviluppo, l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, l’Autorità portuale regionale e i parchi regionali. Il lavoro va adeguatamente retribuito e le amministrazioni pubbliche non devono più corrispondere compensi non correttamente parametrati o, a maggior ragione, pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito“.

Ad agosto era toccato alla Regione Calabria dare il via alle “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale” che, come è precisato all’articolo 1 della  legge regionale 3 agosto 2018, n. 25, ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese con la finalità di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente all’attenuazione dell’evasione fiscale.

Oggi la Regione Sicilia firma un altro capitolo.