Coronavirus e privacy. Il Garante dixit

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Il Garante della Privacy non ha dubbi: i datori di lavoro non possono raccogliere informazioni sulla presenza di sintomi da coronavirus dei propri dipendenti, nemmeno attraverso autodichiarazioni.

In pratica, specifica il Garante, “la finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato”. Quindi, dagli operatori sanitari e dal sistema attivato dalla protezione civile. Non dai datori di lavoro, o da qualunque altro soggetto.

“L’Ufficio sta ricevendo numerosi quesiti da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di raccogliere, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, – spiega il garante – informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio. Analogamente, datori di lavoro pubblici e privati ci hanno chiesto la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata”.

Obblighi del lavoratore

Chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, deve comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base. Saranno le autorità sanitarie a procedere poi con gli accertamenti del caso e a prendere le necessarie misure, come ad esempio l’isolamento fiduciario.

Il lavoratore ha l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati.

Il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico, nel caso in cui venga in contatto con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

Obblighi del datore di lavoro

I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

Nel momento in cui un lavoratore segnali una situazione di pericolo per la salute nell’ambiente di lavoro, il datore di lavoro deve comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.

In generale, comunque, la regola è che il datore di lavoro in tutti i casi di pericolo contagio deve rivolgersi alle autorità sanitarie competenti, non prendere iniziative individuali di controllo sanitario o raccolta dati.