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Cura Italia. Bilanci. Assemblee anche on line

Rinvio di due mesi dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019. Lo prevede il decreto Cura Italia. Le societร  di capitali potranno convocare lโ€™assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dellโ€™esercizio sociale, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie.

Ma non solo. Tutti i componenti, siano soci o azionisti o presidenti, possono partecipare anche con modalitร  telematiche.ย  Le deroghe previste dal decreto si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarร  in vigore lo stato di emergenza.

Obiettivo, consentire alle societร  di convocare lโ€™assemblea ordinaria entro un termine piรน ampio rispetto a quello ordinario, nonchรฉ a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.

Il decreto stabilisce che, in deroga a quanto previsto dallโ€™art. 2364, comma 2, c.c. e dallโ€™art. 2478-bis, รจ consentito a tutte le societร  di convocare lโ€™assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dellโ€™esercizio sociale. Le adunanze per lโ€™approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020, prestando perรฒ attenzione al fatto che questโ€™anno tale data cade di domenica.

Si ricorda che in mancanza della suddetta previsione, ai sensi dellโ€™art. 2364, comma 2 c.c., applicabile anche alle S.r.l. in virtรน del richiamo previsto dallโ€™art. 2478-bis, comma 1, lโ€™assemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dellโ€™esercizio sociale. Lo stesso art. 2364 stabilisce che lo statuto puรฒ prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, quando la societร  รจ tenuta a redigere il bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e allโ€™oggetto della societร .

Nuove modalitร  per svolgere le assemblee

Il decreto COVID-19 interviene anche sul piano delle modalitร  di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni atte a ridurre gli assembramenti. รˆ stabilito, infatti, per tutte le societร  di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. e cooperative) che, con lโ€™avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, sia possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, lโ€™espressione del voto elettronico o per corrispondenza e lโ€™intervento allโ€™assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Tutte le societร  di capitali potranno inoltre prevedere che lโ€™assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano lโ€™identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e lโ€™esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessitร  che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Con specifico riferimento alle S.r.l., inoltre, viene ammesso che lโ€™espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dallโ€™art. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie.

Per quanto riguarda le S.p.a. quotate, sarร  consentito ricorrere allโ€™istituto del rappresentante designato, previsto dallโ€™art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, per lโ€™esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le stesse societร  potranno altresรฌ prevedere nellโ€™avviso di convocazione che lโ€™intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale si potranno conferire deleghe o subdeleghe anche con sottoscrizione digitale. Previsioni analoghe potranno essere applicate anche alle societร  ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle societร  con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Disposizioni analoghe sono dettate anche per le banche popolari e le banche di credito cooperativo, anche in deroga allโ€™art. 150-bis, comma 2-bis, del TUB (secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio), nonchรฉ allโ€™art. 2539, comma 1, c.c., che con riferimento alle BCC stabilisce che ciascun socio puรฒ rappresentare sino a un massimo di 10 soci.

Ambito temporale

Il decreto stabilisce che tutte le deroghe si applichino alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarร  in vigore lo stato di emergenza.

 

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