Rinvio di due mesi dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019. Lo prevede il decreto Cura Italia. Le societร di capitali potranno convocare lโassemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dellโesercizio sociale, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie.
Ma non solo. Tutti i componenti, siano soci o azionisti o presidenti, possono partecipare anche con modalitร telematiche.ย Le deroghe previste dal decreto si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarร in vigore lo stato di emergenza.
Obiettivo, consentire alle societร di convocare lโassemblea ordinaria entro un termine piรน ampio rispetto a quello ordinario, nonchรฉ a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
Il decreto stabilisce che, in deroga a quanto previsto dallโart. 2364, comma 2, c.c. e dallโart. 2478-bis, รจ consentito a tutte le societร di convocare lโassemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dellโesercizio sociale. Le adunanze per lโapprovazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020, prestando perรฒ attenzione al fatto che questโanno tale data cade di domenica.
Si ricorda che in mancanza della suddetta previsione, ai sensi dellโart. 2364, comma 2 c.c., applicabile anche alle S.r.l. in virtรน del richiamo previsto dallโart. 2478-bis, comma 1, lโassemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dellโesercizio sociale. Lo stesso art. 2364 stabilisce che lo statuto puรฒ prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, quando la societร รจ tenuta a redigere il bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e allโoggetto della societร .
Nuove modalitร per svolgere le assemblee
Il decreto COVID-19 interviene anche sul piano delle modalitร di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni atte a ridurre gli assembramenti. ร stabilito, infatti, per tutte le societร di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. e cooperative) che, con lโavviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, sia possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, lโespressione del voto elettronico o per corrispondenza e lโintervento allโassemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Tutte le societร di capitali potranno inoltre prevedere che lโassemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano lโidentificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e lโesercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessitร che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Con specifico riferimento alle S.r.l., inoltre, viene ammesso che lโespressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dallโart. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie.
Per quanto riguarda le S.p.a. quotate, sarร consentito ricorrere allโistituto del rappresentante designato, previsto dallโart. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, per lโesercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le stesse societร potranno altresรฌ prevedere nellโavviso di convocazione che lโintervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale si potranno conferire deleghe o subdeleghe anche con sottoscrizione digitale. Previsioni analoghe potranno essere applicate anche alle societร ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle societร con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Disposizioni analoghe sono dettate anche per le banche popolari e le banche di credito cooperativo, anche in deroga allโart. 150-bis, comma 2-bis, del TUB (secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio), nonchรฉ allโart. 2539, comma 1, c.c., che con riferimento alle BCC stabilisce che ciascun socio puรฒ rappresentare sino a un massimo di 10 soci.
Ambito temporale
Il decreto stabilisce che tutte le deroghe si applichino alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarร in vigore lo stato di emergenza.




